Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26132 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6052-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ASD RACING TEAM LE FONTI, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al

controricorso, dall’avv. Tullio MATARESE, ed elettivamente

domiciliato in Faenza, al corso Mazzini, n. 42, presso lo studio

legale del predetto difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2245/01/2017 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, con riferimento all’anno d’imposta 2008, recuperava a tassazione la maggiore imposta dovuta dalla A.S.D. RACING TEAM LE FONTI con riferimento a prestazioni (corrispettivi) che l’amministrazione finanziaria riferiva a contratti di sponsorizzazione e non di pubblicità, con conseguente detrazione nella misura del 10 per cento, piuttosto che del 50 per cento applicata dalla predetta contribuente, l’amministrazione finanziaria propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR rigettava l’appello agenziale avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo di natura pubblicitaria e non di sponsorizzazione le prestazioni erogate dalla predetta ASD, “afferenti agli spazi vendibili sui mezzi di proprietà” della stessa;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso proposto dalla difesa erariale, incentrato sulla nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, è infondato e va rigettato in quanto la CTR ha espresso una chiara ratio decidendi rinvenibile nell’affermazione che le prestazioni “rese dalla società sportiva sono di natura pubblicitaria” in quanto “afferenti agli spazi vendibili sui mezzi di proprietà dell’ASD e non sono sponsorizzazioni di speciali eventi sportivi”, con l’ulteriore precisazione “che in tempi successivi la normativa si è adeguata parificando la sponsorizzazione alla pubblicità statuendo una detrazione forfettaria univoca del 50%”;

– è invece fondato e va accolto il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, e del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 29;

– al riguardo deve ricordarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, giusto il quale “In tema di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, comma 2 (già art. 74, comma 2), costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio o l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle sostenute per iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di un ritorno commerciale” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3433 del 05/03/2012; più recentemente e con diffuse argomentazioni, v. Cass. n. 25021 del 2018); si è altresì precisato che “In tema di redditi d’impresa, il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato negli obbiettivi, anche strategici, perseguiti mediante le stesse, che, nella prima ipotesi, coincidono con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio, nonchè con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, mentre, nell’altra, consistono in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto” (Cass. n. 12676 del 2018);

– più recentemente, proprio con riferimento ad un caso del tutto analogo a quello in esame, ovvero in fattispecie di sponsorizzazione di automobili da corsa da parte di un marchio della moda, questa Corte, seppur riguardato dal lato della società sponsorizzatrice, ribadendo che “In tema di determinazione dei redditi di impresa, costituiscono spese di sponsorizzazione quelle correlate ad iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre sono classificabili quali spese pubblicitarie o di propaganda quelle sostenute per la realizzazione di iniziative volte alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta, con la conseguenza che solo le prime, in quanto costituenti spese di rappresentanza, sono deducibili ai sensi e nei limiti previsti dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, comma 2, nella formulazione applicabile “ratione temporis”” “ha confermato la qualificazione come spese di rappresentanza dei costi sostenuti per la sponsorizzazione di automobili da corsa da parte di un marchio della moda, evidenziando come, trattandosi di beni merceologicamente del tutto diversi, l’effetto di promozione del prodotto e l’incremento dei ricavi e degli utili potevano essere conseguiti solo in via solo mediata ed indiretta, preminente essendo la finalità di far crescere, attraverso il ricorso ad uno sponsor autorevole, l’immagine ed il prestigio della casa di produzione automobilistica”;

– orbene nel caso in esame la CTR non si è attenuta ai suddetti principi giurisprudenziali, erroneamente interpretando il contenuto delle prestazioni contrattualmente pattuite tra l’ASD (operante nel settore delle gare automobilistiche) e gli sponsor, consistenti nell’apposizione di scritte pubblicitarie di questi ultimi sulla vettura e sull’abbigliamento del pilota come di natura pubblicitaria invece che di rappresentanza/sponsorizzazione; ne consegue l’accoglimento del ricorso con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rigetto dell’originario ricorso proposto dal contribuente che va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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