Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26132 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26132

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27570-2009 proposto da:

COMUNE di GROSSETO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo

studio dell’avvocato SCIALLA MARIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato BERTOLINI ALESSANDRO giusta deliberazione della Giunta

Comunale n. 611 dell’1/12/2009 e giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ELETTROCANTINI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 79/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 22/09/08, depositata il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“Il Comune di Grosseto propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza n. 79 in data 22-9-2008, depositata in data 27-10-2008, della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che in riforma della sentenza della CTP di Grosseto accoglie il ricorso di Elettrocantini di Cantini Roberto & C. s.r.l. avverso due cartelle esattoriali relative alla TARSU del 2002.

La contribuente non svolge attività difensiva.

Con il primo motivo il Comune ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2, L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 2.

Espone che la CTR aveva disapplicato la deliberazione del Comune che aveva determinato l’ammontare della TARSU per l’anno in questione ritenendone la illegittimità in relazione alla motivazione adottata.

Rileva che la deliberazione della tariffa TARSU, quale atto normativo o a carattere generale, è esente dall’obbligo di motivazione ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 2, a nulla rilevando il disposto di cui al cit. art. 69, in quanto diretto solo a consentire il controllo al Ministero delle Finanze.

Con il secondo motivo deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo la CTR ritenuto la decisione illegittima sul rilievo che il Comune avrebbe omesso di motivare in deliberazione la mancata deduzione dall’ammontare della tassa del costo del servizio di spazzamento strade, la determinazione della percentuale della tassa, le eventuali deduzioni, il mancato rispetto della determinazione legislativa secondo cui la copertura finanziaria del servizio doveva avvenite in modo graduale, ed osservato in generale che mancava una congrua motivazione, con affermazioni apodittiche e stereotipe, prive di una aggancio alla fattispecie concreta, sì da rendere impossibile la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito.

Il primo motivo è astrattamente fondato, atteso che, in effetti, poichè la delibera in questione, non diversamente da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo (Cass. n. 2734/1998), si rivolge ad una pluralità indistinta (anche se, ovviamente, determinabile ex post) di destinatari, occupanti o detentori, attuali e futuri, di locali ed aree tassabili, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 63, non sussiste, alla stregua della norma indicata, alcun obbligo di motivazione di detta delibera (v, Cass. n. 22804 del 2006).

Peraltro è irrilevante in relazione alla fattispecie, in quanto la illegittimità di un atto amministrativo può essere ritenuta dal giudice tributario in relazione al contenuto in concreto dell’atto, a prescindere dal fatto che l’atto stesso debba o non debba essere motivato. E’ invece evidentemente fondato il secondo motivo. La CTR ha svolto i rilievi sopra menzionati in modo astratto, senza alcun riferimento al testo effettivo della deliberazione sì da rendere non verificabili i presupposti di fatto del raggiunto convincimento.

Inoltre non ha in alcun modo specificato (salvo per un caso in cui ha svolto un accenno solo generico) le norme di legge che la deliberazione avrebbe violato, ed il motivo della violazione; punto essenziale, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 consente al giudice tributario di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi (cioè contrari a legge) e non di entrare nel merito di valutazioni di opportunità rimesse alla discrezionalità della Autorità amministrativa.

Il ricorso sembra pertanto palesemente fondato e si propone pertanto la trattazione in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso della Agenzia deve essere accolto in relazione al secondo motivo, con rinvio, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Toscana.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo.

Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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