Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26131 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4240/2014 proposto da:

M.R., in proprio e quale titolare della ditta Mondial 2000,

elettivamente domiciliata in ROMA, BORGO PIO 160, presso lo studio

dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e difesa unitamente

di disgiuntamente dagli avvocati SALVATORE RUJLI e LUCA GIULIANTE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO DE INNOCENTIS, giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO M.R., titolare dell’Impresa individuale Mondial

2000, in persona del curatore, autorizzato con decreto del Giudice

Delegato del 7-10/03/2014, elettivamente domiciliato in ROMA, PLAZZA

G. MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato Raffaele Sperati che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marco De

Innocentis, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

E.R., in proprio e quale amministratore giudiziario della

ditta individuale Mondial 200 di M.R., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA OTTANTANO 91 presso lo studio degli

avvocati Gabriele D’Ottavo e Giuseppe D’Ottavo, giusta procura in

calce al controricorso e giusta autorizzazione del 20/02/2014 del

Giudice Delegato del Tribunale Misure di Prevenzione;

– controricorrente –

e contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 33/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

emessa il 28/11/2013 e depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFIRRI;

uditi gli Avvocati Raffaele Sperati e Marco de Innocentis che

insistono per il rigetto del ricorso) riportandosi agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che M.R., in proprio e quale titolare della ditta individuale Mondial 2000, ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano aveva dichiarato il fallimento in estensione della società di fatto tra la (OMISSIS) s.r.l. (già dichiarata fallita) e M.R., titolare dell’impresa Mondial 2000, nonchè del socio illimitatamente responsabile M.R.;

che l’amministratore giudiziario della ditta individuale Mondial 2000 di M.R., la Curatela del Fallimento (OMISSIS) e la Curatela del Fallimento M.R. resistono con distinti controricorsi;

considerato che con unico motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 147, comma 5, atteso che il giudice di merito avrebbe illegittimamente applicato per analogia il disposto di tale articolo alla fattispecie in esame, mentre la L. Fall., art. 147, comma 5, limiterebbe tassativamente l’estensione del fallimento alla sola ipotesi dell’iniziale fallimento di un imprenditore individuale, non potendo pertanto essere applicato al caso di specie in cui ad essere dichiarata inizialmente fallita sia stata una società di capitali;

ritiene che il motivo di ricorso non appare meritevole di accoglimento in quanto il giudice di merito pare aver giudicato in conformità con la più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la L. Fall., art. 147, comma 5, trova applicazione non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l’impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di sua interpretazione estensiva, anche laddove, come nel caso di specie, il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cfr. Cass. n. 10507/16; n. 1095/16);

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti, sentiti i difensori delle procedure resistenti, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione in coerenza con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.

Si impone dunque il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore di ciascuna delle parti resistenti delle spese di questo giudizio di cassazione, Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese generali forfetarie e accessori di legge, per ciascuno.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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