Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26131 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17041/2019 proposto da:

S.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Michele Parola, in forza di procura speciale su atto

separato allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– intimato –

avverso la sentenza n. 679/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.S., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Torino impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il Senegal, ove erano rimasti la moglie e una figlia, a causa dell’epidemia del virus ebola che aveva colpito molti paesi dell’Africa occidentale nel 2014.

Con ordinanza del 18/7/2018 il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da S.S. è stato rigettato dalla Corte di appello di Torino, con aggravio di spese e revoca del patrocinio statuale, con sentenza del 16/4/2019.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso S.S., con atto notificato il 15/5/2019, svolgendo unico motivo.

L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 30/9/2019 al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione con riferimento alla corretta interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè non era stato considerato che nell’area del Casamance esisteva un cronico conflitto interno a carattere indipendentista, con la presenza di scontri, anche se sporadici, il che determinava una situazione di vulnerabilità per la popolazione, ancora più evidente esaminando l’intero contenuto del documento presente sul sito “(OMISSIS)” citato dalla Corte di appello e non il solo estratto.

Il motivo deve ritenersi inammissibile perchè il ricorrente, pur deducendo una violazione di legge, in realtà manifesta un mero dissenso nel merito dalla valutazione espressa dalla Corte territoriale circa la situazione socio-politica e la stabilità dell’area territoriale di provenienza del richiedente asilo, debitamente conseguita alla consultazione di fonti informative aggiornate, opportunamente citate e riassunte.

Tra l’altro il ricorrente si limita alla deduzione di una situazione di carattere generale, priva di ogni caratterizzazione individualizzante, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte nella massima espressione nomofilattica (Sezioni Unite del 13/11/2019, n. 29459 e 29460), secondo cui il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA