Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26131 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26131

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25196-2009 proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato DI GIACOMO

ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato COLIZZI SAURO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/33/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE dell’8/05/08, depositata il 18/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

” G.L. propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 59/33/08 in data 8-5-2008, depositata il 18-9-2008, che in riforma di due sentenze riunite della CTP di Arezzo respingeva la istanza del contribuente di rimborso dell’IRAP versato per gli anni dal 1998 al 2003, in cui questi aveva svolto la professione di consulente informatico.

La Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Col il primo mezzo il ricorrente deduce carenza di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la CTR aveva ritenuto sussistenti gli indici di organizzazione (beni strumentali e spese per la attività professionale) senza spiegare in alcun modo in cosa questi consistessero.

Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 3, 4 e 8, per la ipotesi che dalla non chiara premessa in diritto della sentenza dovesse intendersi che la attività del professionista implichi necessariamente la creazione di una autonoma organizzazione, a prescindere dai mezzi impiegati.

Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per totale carenza di motivazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in quanto fondata esclusivamente su principi astratti disancorati dalla fattispecie concreta e sfornita di riferimenti alla sentenza impugnata sì da rendere incomprensibile la “ratio decidendi” adottata.

Occorre esaminare per primo, per motivi di priorità logica, il secondo motivo.

Questo è palesemente fondato.

Dalle indubbiamente ridondanti affermazioni teoriche della sentenza impugnata emerge tuttavia con sufficiente chiarezza, nella parte finale della parte motiva, che la CTR ritiene che lo svolgimento della attività del professionista postuli in ogni caso una capacità organizzativa nel senso che, ove la attività sia svolta in modo indipendente lo stesso è escluso dall’IRAP solo “ove non possa ritenersi sussistente una struttura corrispondente al concetto diffuso di studio professionale”.

Tale labile concetto equivale ad affermare che il professionista, ove sia in grado di operare sul mercato, è sempre titolare di autonoma organizzazione.

L’assunto è contrario alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte.

A tale proposito, deve citarsi la recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 12111 del 2009, secondo cui in tema di IRAP il professionista “è escluso dalla imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit “, il minimo indispensabile per l’esercizio della attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso della imposta asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle predette condizioni”.

Ne consegue che gli elementi organizzativi che giustificano la applicazione dell’IRAP sono fatti concreti ulteriori rispetto al semplice svolgimento della attività professionale, il cui onere probatorio ricade sul professionista. Compito del giudice di merito è la valutazione critica di tali emergenze, nella loro concreta obiettività, senza possibilità di fare ricorso a presunzioni prive di preciso supporto fattuale.

La sentenza non ha fatto buon governo di tali principi e pertanto pare suscettibile di cassazione.

E’ fondato anche il primo motivo, sotto il profilo della insufficienza motivazionale, in quanto, anche ove volesse ritenersi che la mera attività di studio professionale presenti elementi di organizzazione, la CTR ha omesso l’esame della fattispecie concreta in relazione all’assunto della sentenza di primo grado.

Il terzo motivo, di per sè non condivisibile perchè la “ratio decidendi” è identificabile, rimane assorbito”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso della Agenzia deve essere accolto in relazione al primo ed al secondo motivo, con rinvio, anche per le spese, a diversa sezione della CTR della Toscana.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il secondo. Cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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