Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26130 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 27/09/2018, dep. 18/10/2018), n.26130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4787-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2225/11/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BOLOGNA, depositata il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate impugna per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza in indicata epigrafe, di rigetto dell’appello erariale proposto contro l’annullamento del diniego di rimborso dell’IRPEF che il contribuente, dipendente della Banca Commerciale Italiana, aveva richiesto, sull’assunto della mancata applicazione della detrazione dall’imponibile lordo del quattro per cento dei contributi versati al fondo aziendale di previdenza complementare, prevista dall’art. 17, comma 2 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), nella formulazione vigente ratione temporis.

B.R.G. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il motivo di ricorso, con cui la difesa erariale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 17, comma 2 e art. 48, comma 2, lett. a), (ora 19 e 51) TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), censura la sentenza impugnata per avere il giudice d’appello ritenuto che quella operata dalla banca in sede di liquidazione del fondo pensione integrativo al dipendente era una ritenuta eccedente rispetto a quanto previsto dalla normativa all’epoca vigente, è fondato e va accolto.

Invero, va applicata alla fattispecie la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesane la natura facoltativa, e posta la riferibilità dell’esenzione fiscale di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2, lett. a) ai soli contributi previdenziali obbligatori (Cass. n. 124 del 04/01/2018), quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge” (Cass. 11156 del 2010, n. 23030 del 2014, n. 124 e 2201 del 2018).

La sentenza va conseguentemente cassata, non avendo la CTR applicato i suindicati principi; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito (ex art. 384 c.p.c., comma 2), col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

2. Le spese del giudizio di merito vanno compensate, in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in periodo successivo alla proposizione del ricorso introduttivo; le spese del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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