Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26130 del 17/11/2020
Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26130
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17025/2019 proposto da:
E.W., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria
civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso
dall’avvocato Gianluca Vitale, in forza di procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege; Pubblico
Ministero – Procuratore Generale Corte Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 285/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 12/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE
SCOTTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 12/2/2019 la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello, ritenuto manifestamente infondato, proposto da E.W., cittadino (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, il 8/5/2018 con la quale erano state respinte le sue richieste di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso E.W., con atto notificato il 17/5/2019, svolgendo tre motivi; l’Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 12/11/2019 al solo fine di poter partecipare ad eventuale discussione orale.
In data 15/9/2020 il difensore del ricorrente, munito dei necessari poteri ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con atto non notificato alla controparte.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente, ancorchè non notificata alla parte intimata, peraltro non ritualmente costituita con controricorso, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, ha prodotto l’effetto estintivo. Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione in giudizio della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara estinto il processo.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020