Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26130 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17025/2019 proposto da:

E.W., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Gianluca Vitale, in forza di procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege; Pubblico

Ministero – Procuratore Generale Corte Cassazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 285/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/10/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 12/2/2019 la Corte di appello di Torino ha respinto l’appello, ritenuto manifestamente infondato, proposto da E.W., cittadino (OMISSIS) avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Torino D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, il 8/5/2018 con la quale erano state respinte le sue richieste di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso E.W., con atto notificato il 17/5/2019, svolgendo tre motivi; l’Amministrazione dell’Interno si è costituita solo con memoria del 12/11/2019 al solo fine di poter partecipare ad eventuale discussione orale.

In data 15/9/2020 il difensore del ricorrente, munito dei necessari poteri ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, con atto non notificato alla controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La dichiarazione di rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente, ancorchè non notificata alla parte intimata, peraltro non ritualmente costituita con controricorso, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3, ha prodotto l’effetto estintivo. Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione in giudizio della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara estinto il processo.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA