Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26130 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 05/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 05/12/2011), n.26130

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Equitalia Nomos s.p.a., già Uniriscossioni s.p.a., in persona del

legale rapp.te pro tempore, elett.te domiciliata in Roma, alla via

Bissolati 76, presso lo studio dell’avv. Ricci Sante, dal quale è

rapp.to e difeso unitamente all’avv. Cimetti Maurizio, giusta procura

in atti;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente incidentale –

nonchè

O.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto n. 29/2007/19 depositata il 22/11/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. Zeno Immacolata.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da O.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Treviso n. 84/2/2005 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per Iva Irpef e Irap relative all’anno 2004.

La CTR riteneva la inesistenza della notifica stante la mancanza della relata di notifica della cartella e in assenza di prova circa l’avvenuta consegna della stessa nelle forme di legge.

Avverso tale decisione la Equitalia Nomos s.p.a. ha proposto ricorso articolato in due motivi; l’Agenzia delle Entrate ha proposto successivo ricorso articolato in quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l’ O..

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno preliminarmente riuniti i ricorso principale e quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate (R.G. 1259/09).

Va quindi affermata la inammissibilità del ricorso proposto da Uniriscossioni s.p.a. stante la mancata produzione da parte della stessa società dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13639 del 04/06/2010 ; Cass. Sent.

n. 627 de/14/01/2008).

Con primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 100 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La tempestiva opposizione dell’interessato avrebbe sanato l’assunto vizio di notifica della cartella.

La censura è fondata alla luce del principio espresso da questa Corte (Sentenza n. 11718 del 27/05/2011; Sentenza n. 9377 del 21/04/2009; Sez. 2, Sentenza n. 4018 del 21/02/2007) secondo cui la nullità della notifica di una cartella esattoriale è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione.

Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di censura.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Uniriscossioni s.p.a., accoglie il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della CTR del Veneto.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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