Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2613 del 30/01/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 29/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28270-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SICILNAVI SRL, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

ROSARIO CALI’ (avviso postale ex art. 135);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 21/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/11/2018 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con processo verbale di constatazione del 21.12.2005 la Guardia di Finanza verificava che la società Sicilnavi s.r.l., esercente l’attività di trasporti marittimi, aveva noleggiato tre navi da trasporto di proprietà di società aventi sede in paesi a fiscalità privilegiata (Liberia e Malta). L’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 11, inviava preliminarmente alla società verificata un questionario con richiesta di fornire documentazione, specificamente elencata, comprovante che le società estere con sede in Stati aventi regime fiscale privilegiato svolgevano una attività commerciale effettiva, ovvero che vi era un’effettiva convenienza economica e che le operazioni avevano avuto concreta esecuzione. La richiesta rimaneva senza risposta. Pertanto l’Agenzia delle Entrate notificava a Sicilnavi s.r.l. un avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2004, disconosceva i costi costituiti dal noleggio delle navi in oggetto, determinando le conseguenti maggiori imposte. Ires per Euro 543.000, Irap per Euro 69.964, oltre sanzioni per Euro 553.237, pari complessivamente alla somma di Euro 1.166.454.

La società impugnava l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo che rigettava il ricorso con sentenza n.287 del 2010.

La società proponeva appello alla Commissione tributaria regionale della Sicilia che lo accoglieva con sentenza n.121 del 21.10.2011.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione.

La società Sicilnavi srl resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo. “Violazione e/o falsa applicazione di legge: D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5; del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto la utilizzabilità della documentazione non prodotta a seguito della richiesta dell’Ufficio e depositata soltanto in sede contenziosa.

Il motivo è fondato. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, commina espressamente la sanzione della inutilizzabilità della documentazione non esibita all’Amministrazione che ne aveva fatto esplicita richiesta, salvo che il contribuente, all’atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta dell’Ufficio per cause a lui non imputabili; solo ricorrendo tale condizione è possibile derogare al principio della inutilizzabilità della documentazione specificamente richiesta e non esibita dal contribuente in sede amministrativa (in tal Sez. 5 -, Ordinanza n. 16548 del 22/06/2018). La C.T.R. non si è attenuta a tale regola di giudizio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla società controricorrente, l’eccezione di inutilizzabilità processuale della documentazione non doveva essere necessariamente formulata dalla Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado, trattandosi di preclusione processuale rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice. In senso conforme questa Corte ha affermato che i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario dei quali abbia in precedenza rifiutato l’esibizione all’amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell’amministrazione resistente. (Sez. 5, Sentenza n. 13511 del 26/05/2008).

2. Secondo motivo. “Violazione e falsa applicazione di legge: D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi 10 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto che la società abbia assolto l’onere probatorio previsto dall’art. 110 T.U.I.R., comma 10, provando che essa società italiana (anzichè la società estera) svolge prevalentemente attività commerciale, circostanza invece del tutto irrilevante.

3. Terzo motivo “In ogni caso: omessa o insufficiente ed illogica motivazione su fatti controversi e decisivi (in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5).”

I motivi secondo e terzo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. Il giudice di appello ha affermato che “dall’esame del testo normativo emerge che al principio della indeducibilità può derogarsi qualora l’impresa italiana fornisca prova di svolgere in via prevalente un’attività commerciai effettiva, ovvero che l’operazione sia stata posta in essere per un effettivo interesse economico”, ravvisando tale prova nella produzione documentale, concernente la società Sicilnavi, relativa a “iscrizione nel registro delle imprese, bilanci e dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate, autorizzazioni concesse, numero dipendenti”. La motivazione è frutto di una lettura palesemente errata del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 11, che consente la deducibilità dei costi da “black list” qualora l’impresa residente italiana fornisca la prova che “le imprese estere” (e non l’impresa residente) con cui ha effettuato le operazioni svolgono una attività prevalentemente commerciale effettiva, ovvero che vi sia un effettivo interesse economico dell’impresa italiana non alla effettuazione della operazione commerciale in sè, ma alla effettuazione della operazione proprio con la società avente residenza nel paese “black list”, ed in entrambi i casi alla condizione che sia dimostrata la concreta avvenuta esecuzione delle operazione commerciale.

Sussiste anche il dedotto vizio di motivazione poichè, essendosi il giudice di appello arrestato alla considerazione che la società italiana Sicilnavi svolge una effettiva attività commerciale (circostanza pacifica quanto irrilevante) ha omesso di verificare se la predetta società abbia fornito la prova richiesta dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 11, al fine di poter dedurre i costi derivanti da operazioni commerciali intraprese con società residenti in paesi a fiscalità privilegiata.

In accoglimento del ricorso la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA