Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2613 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 05/02/2020), n.2613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6933/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

BAIENGAS CENTRO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Marche n. 97/07/2012, pronunciata il 20 giugno 2012 e depositata il

22 agosto 2012;

udita la relazione svolta nell’udienza del 13 novembre 2019 dal

Consigliere Dott. Antezza Fabio;

udito il solo il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

Dott.ssa Zeno Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del

secondo motivo di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 49/01/2010 emessa dalla CTP di Ascoli Piceno. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione proposta avverso cartella di pagamento per sanzioni amministrative tributarie in materia di accise su gas metano (cartella di pagamento n. (OMISSIS)).

2. Dalla sentenza impugnata nonchè dagli atti di parte emerge quanto segue circa i fatti di causa.

2.1. L’Amministrazione il 10 giugno 2004 emise a carico di BAIENGAS CENTRO s.r.l., esercente attività di deposito fiscale di gas metano ad uso combustione, atto di contestazione di sanzione per ritardati ed omessi pagamenti (nel 2004) di accisa sul gas metano consumato (nel 2003), notificato l’11 giugno 2004 e divenuto definitivo per acquiescenza in quanto non impugnato.

2.2. In forza di quanto innanzi, fu emesso il ruolo n. 2009/202, divenuto esecutivo il 20 aprile 2009, ed Equitalia Marche s.p.a. il 22 giugno 2009 notificò alla contribuente la relativa cartella di pagamento impugnata innanzi al Giudice tributario.

3. La CTP accolse l’impugnazione per “decadenza dal procedimento di riscossione a mezzo cartella”, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 25, comma 1, lett. c) (recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

4. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale ricorso per cassazione, confermò la statuizione di primo grado. Essa, in particolare, ritenuta sussistente la legittimazione passiva dell’A.E., accertò l’intervenuta decadenza (quinquennale) di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 1, con riferimento a cartella di pagamento notificata il 22 giugno 2009 rispetto ad atto di contestazione di sanzioni notificato l’11 giugno 2004.

In aggiunta a quanto innanzi, la Commissione regionale ritenne nella specie accertata anche la prescrizione (quinquennale) di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 15 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di seguito anche: “TUA”).

5. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e la contribuente, correttamente intimata, non si difende.

In sede di discussione le parti concludono come riportato in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di seguito evidenziati.

2. Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 si deducono “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10. Difetto di legittimazione passiva”, avendo la CTR rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo all’A.E., invece spettante, a detta del ricorrente, solo in capo ad Equitalia Marche s.p.a.

2.1. Il motivo è infondato essendo stata sindacata la cartella di pagamento non per vizi propri ma per decadenza dal procedimento di riscossione e per prescrizione del diritto.

E’ difatti rilevante anche in questa sede quando già disposto da Cass. sez. 5, 24/04/2018, n. 10019, Rv. 647963-01, per la quale tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell’impugnazione, incombe l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario (in tal senso si vedano anche le precedenti conformi: Cass. sez. 5, 14/05/2014, n. 10477, Rv. 630892-01; Cass. sez. 5, 30/10/2007, n. 22939, Rv. 601121-01).

3. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20,D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 15 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25”, avendo la CTR ritenuto applicabili in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni tributarie non il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20 bensì il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (per quanto attiene alla decadenza), peraltro in una formulazione non applicabile ratione temporis, e (trattandosi nella specie di sanzioni in materia di accise) l’art. 15 TUA (per quanto attiene alla prescrizione).

3.1. Il motivo è fondato nei seguenti termini.

3.2. La questione di diritto inerisce la generale applicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, in tema di decadenza e prescrizione, con riferimento alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, oltre che i rapporti tra i commi 1 e 3 della stessa norma.

3.3. Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, volto a dettare “disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”, in attuazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 133 (recante delega al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali) ha stabilito, con gli artt. 16 e s.s., un procedimento unitario d’irrogazione delle sanzioni, con riferimento a tutti i tributi, abrogando le norme procedimentali contenute nelle singole leggi d’imposta, tramite il citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 26, comma 1 (nel senso della disciplina destinata a valere, in generale, per tutti i tributi, si veda, con riferimento agli aspetti sostanziali, in particolare Cass., sez. 5, 13/09/2013, n. 20938, Rv. 628161-01, in motivazione).

3.4. Nell’ambito della detta disciplina in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, destinata a valere, in generale, con riferimento a tutti i tributi, si colloca il detto D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, ancorchè disciplinante, con riferimento alla detta materia, la decadenza e la prescrizione.

L’atto di contestazione (di cui al citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16) ovvero l’atto di irrogazione di sanzioni, ex comma 1 del citato art. 20, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi (Entro gli stessi termini, prosegue il medesimo comma 1, devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente art. 17, comma 3, cioè quelle irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza contestazione, per omesso o ritardato pagamento dei tributi).

Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal detto comma 1 ad almeno uno degli autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine di decadenza di cui innanzi è prorogato di un anno (comma 2, art. 20 citato).

Ai sensi dell’art. 20, comma 3 in esame, infine, il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e l’impugnazione del provvedimento di irrigazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

L’art. 20 cit., quindi, distingue, ora, nettamente, tra il termine di decadenza entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione, individuandolo in cinque anni o nel diverso termine previsto per l’accertamento del singolo tributo (comma 1), prorogato di un anno nel caso di notificazione eseguita nei termini ad almeno uno degli autori o degli obbligati in solido (comma 2), ed il termine di prescrizione del diritto alla riscossione consolidato in un provvedimento non impugnato, il cui decorso è interrotto dall’impugnazione del provvedimento di irrogazione di sanzione e fino alla definizione del relativo procedimento (comma 3).

Con la disciplina di cui innanzi il legislatore delegato ha quindi sostanzialmente mutuato l’impostazione del sistema penale, nel quale è ben chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato di cui all’art. 157 c.p., corrispondenti al termine di decadenza per la contestazione/irrogazione di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 1, e termini di prescrizione delle pene previsti dall’art. 172 c.p., corrispondenti al termine per la riscossione di cui al citato art. 20, comma 3 (in tal senso si veda anche Cass. sez. 09/07/2014, n. 15665, Rv. 632227-01, in motivazione).

3.5. Segue la cassazione (con rinvio) della sentenza impugnata non avendo la CTR applicato, in tema di decadenza e prescrizione, l’art. 20, invece destinato a valere, in generale, con riferimento alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. Essendo nella specie definitivo l’atto di contestazione di sanzioni (per acquiescenza del contribuente), peraltro, non può più rilevare il termine di decadenza di cui al citato art. 20, comma 1 bensì il solo termine prescrizionale, di cui al successivo comma 3, trattandosi di “esecuzione” (mediante ruolo e successiva cartella di pagamento) non già di un titolo giudiziale bensì di un atto amministrativo (atto di contestazione di sanzione) divenuto definitivo per acquiescenza del contribuente.

4. In conclusione, in accoglimento del solo secondo motivo di ricorso (nei termini di cui innanzi), la sentenza impugnata deve essere cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, sentenza impugnata, in relazione al Commissione tributaria regionale composizione, che provvederà anche a giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

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