Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2613 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. II, 04/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 04/02/2021), n.2613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26596/2018 proposto da:

S.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

L. CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.L., F.M.G., F.S., quali

eredi di F.G., elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato PAOLA PETRELLA TIRONE, e

rappresentate e difese dall’avvocato CARLO TAGARIELLO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonchè

AU. SPA, S.G., S.A., S.M.,

S.L., P.M., gli ultimi cinque quali eredi

di S.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEPRETIS

86, presso lo studio dell’avvocato EMILIO BATTAGLIA, che li

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti incidentali –

contro

R.N., R.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 240/2018 della CORTE D’APPELLO LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per la cessazione della materia del contendere quanto

al ricorso incidentale;

udito l’Avvocato Simone Ciccotti per il ricorrente principale.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 454/2015, evidenziava che S.V., in proprio e quale rappresentante degli altri soci della ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) S.r.l., aveva promesso di vendere a F.G. le quote sociali per l’intero capitale, e per un corrispettivo di Lire 1.600.000.000. Tuttavia, con distinti atti alcuni dei soci avevano venduto a terzi le loro quote, sicchè il F. aveva agito in giudizio per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo scaturente dal preliminare, chiedendo in subordine la condanna al rimborso delle somme anticipatamente versate in conto prezzo nonchè al risarcimento dei danni derivanti all’inadempimento dei venditori.

Si costituivano S.V., l’Au. S.r.l., R.N. e S.G. che, in via riconvenzionale, chiedevano pronunciarsi la risoluzione del contratto per inadempimento dell’attore, che non aveva versato il residuo prezzo alla scadenza pattuita.

Secondo il Tribunale, sebbene il F. non avesse versato la caparra di Lire 300.000.000, come concordato, tuttavia i promittenti venditori avevano accettato un successivo versamento di Lire 100.000.000, in tal modo aderendo ad una nuova regolamentazione contrattuale; inoltre il termine del 31/12/1997 previsto per la stipula del definitivo non poteva reputarsi avere carattere essenziale, essendo l’espressione utilizzata in contratto una mera formula di stile.

Evidenziava altresì che nel tempo il F. aveva versato ulteriori acconti, tutti regolarmente accettati dalla controparte, e ciò a mezzo versamenti ai vari soci, senza che potesse reputarsi la legittimazione esclusiva in capo a colui, che su delega degli altri soci, aveva stipulato il preliminare.

Emergeva quindi il perdurante interesse delle parti alla conclusione dell’affare, di modo che, essendo la cessione dell’intero pacchetto societario funzionale al concreto interesse dei contraenti (in quanto l’intento del promissario acquirente era quello di acquisire la piena proprietà di un terreno appartenente alla società, e che aveva interesse a sfruttare come area edificabile, previo cambio di destinazione, per il cui conseguimento lo stesso F. si era attivamente impegnato), l’avvenuta cessione delle quote da parte di alcuni dei soci rappresentava un grave inadempimento degli obblighi assunti con il preliminare.

Ne derivava altresì che, sempre per il carattere unitario del bene compromesso, non era possibile agire ex art. 2932 c.c., solo per le quote rimaste in capo a S.G..

Per l’effetto i convenuti, e cioè tutti i promittenti venditori, dovevano essere condannati alla restituzione all’attore delle somme complessivamente versate, nonchè al risarcimento del danno sub specie di lucro cessante, ed in misura corrispondente alla differenza tra il valore economico delle quote ed il prezzo pattuito, avuto riguardo alle potenzialità edificatorie che il suolo aveva assunto, pur conservando ancora una destinazione agricola, riconoscendo quindi a tale titolo un risarcimento pari a Euro 1.876.341,87, rivalutato in Euro 2.144.658,76, oltre interessi legali.

Avverso tale sentenza proponeva appello S.V. cui aderiva con analoghi argomenti S.G., che proponeva a sua volta appello incidentale.

Ad entrambi i gravami resisteva F.G..

La Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 240 del 4 giugno 2018 rigettava entrambi gli appelli, condannando gli appellanti al rimborso delle spese del grado.

Disattesa l’eccezione di inammissibilità degli appelli per la pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c., la sentenza confermava come dovesse reputarsi assolutamente prevalente l’inadempimento dei promittenti venditori.

Infatti, sebbene fosse stato versato a titolo di caparra un importo inferiore rispetto a quello pattuito, a tale comportamento non era seguita alcuna reazione da parte dei venditori, i quali peraltro avevano accettato consistenti erogazioni di altre somme di denaro a titolo di acconti, mostrando in tal modo di avere un perdurante interesse al mantenimento del contratto.

Una volta esclusa la possibilità di individuare nella data del 31/12/1997 la fissazione di un termine essenziale, e ciò sia in ragione del tenore letterale della clausola sia della successiva condotta dei promittenti venditori, era proprio il successivo comportamento delle parti che confermava la correttezza della decisione di primo grado, quanto al giudizio sulla gravità dei reciproci inadempimenti.

Non rilevava in tal senso che i versamenti successivi fossero stati effettuati in favore di singoli soci, ciò perchè doveva reputarsi che tali versamenti fossero ben noti anche a coloro che non li avevano materialmente ricevuti e tenuto conto del fatto che i soci rappresentati ben potevano sostituirsi al rappresentante nella fase esecutiva del contratto, senza che fosse preclusa la possibilità di versamenti anticipati.

Nè influiva la formale inesistenza di una presunzione di solidarietà tra i concreditori, atteso che i versamenti effettuati sarebbero comunque stati presi in considerazione al momento della determinazione del saldo finale ancora dovuto dal F.. Era ritenuto privo di pregio anche l’assunto secondo cui, pur in presenza della cessione di quote, non poteva ravvisarsi un inadempimento dei soci cedenti, in quanto la generica formula contenuta nel contratto preliminare non consentiva di affermare che i promittenti venditori avessero preso l’impegno di assumersi l’obbligazione del fatto del terzo, e cioè l’obbligo di concludere il preliminare anche ad opera degli acquirenti delle quote.

Passando alle censure che investivano la quantificazione dei danni, la Corte d’Appello rilevava che non vi era sostanziale differenza tra il vantaggio patrimoniale che i venditori avrebbero conseguito sul valore delle quote, per effetto dell’attività di valorizzazione del patrimonio sociale effettuata dal F., e la differenza di valore del terreno ed il prezzo concordato per la vendita, atteso che il valore delle quote andava comunque correlato al valore del patrimonio della società.

Peraltro, l’attore aveva espressamente individuato il danno da risarcire nel maggior valore delle quote della ERP per effetto della valorizzazione del patrimonio sociale, a seguito del suo personale impegno.

Ciò chiarito non emergevano ragioni per dissentire dalla stima dell’ausiliario d’ufficio, che aveva ritenuto che il terreno apparisse sicuramente urbanizzabile e con un criterio di sufficiente certezza, potendo quindi reputarsi con buona ed attendibile approssimazione l’idoneità del terreno a produrre plusvalenze.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione S.G. n. nel (OMISSIS), articolato in cinque motivi.

Hanno proposto autonomo ricorso, articolato in quattro motivi, la Au. S.p.A., nonchè S.G., n. nel (OMISSIS), A., M. e L., nonchè P.M., questi ultimi quali eredi del defunto S.V..

V.L., F.M.G. e F.S., quali eredi di F.G., deceduto nelle more del giudizio di appello, resistono con controricorso.

R.N. e R.D. non svolgono difese in questa fase.

Il ricorrente principale ha depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve darsi atto che avverso la medesima sentenza hanno proposto separati ricorsi S.G., originaria parte convenuta, e l’Au. S.p.A. e gli eredi di un altro degli originari convenuti, S.V..

Tuttavia, stante la priorità cronologica della notifica del ricorso proposto da S.G., a questo deve essere assegnata la qualifica di ricorso principale ferma restando la conversione dell’altro ricorso autonomo in ricorso incidentale (cfr. ex multis Cass. n. 448/2020), essendo comunque assicurata la loro trattazione unitaria.

Inoltre, sempre in via preliminare deve darsi atto che i ricorrenti incidentali hanno depositato atto di rinuncia al ricorso incidentale del 16 settembre 2020, accettato dal controricorrente, e con accettazione anche della compensazione delle spese di lite, con la conseguenza che deve dichiararsi l’estinzione del ricorso incidentale.

2. Il primo motivo del ricorso principale denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., quanto alla pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento della parte promittente venditrice.

Si evidenzia che nella citazione il F. aveva chiesto l’esecuzione in forma specifica del contratto ex art. 2932 c.c., la ripetizione delle somme versate ed il risarcimento del danno, senza però proporre alcuna domanda di risoluzione.

Ne consegue che la sentenza impugnata, sul punto confermativa di quella resa dal Tribunale, nell’accogliere la domanda di risarcimento del danno, si è pronunciata su di una domanda in realtà mai proposta dall’attore, con evidente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Il secondo motivo del ricorso principale, per il caso in cui si ritenga validamente proposta la domanda di risoluzione, denuncia la violazione dell’art. 1453 c.c., in quanto nessuna statuizione in tal senso poteva essere pronunciata in danno del ricorrente.

Infatti, alcun inadempimento può essergli imputato, posto che non aveva venduto, a differenza di altri promittenti venditori, le sue quote.

Non è quindi possibile estendere alla parte adempiente le conseguenze dell’altrui inadempimento.

Il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 1292, 1372, 1381 e 1944, nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto sussistente una responsabilità solidale sul lato passivo dell’obbligazione risarcitoria.

La circostanza che le parti avessero deciso di compromettere la cessione dell’intero pacchetto della società con un unico contratto non genera una reciproca obbligazione di garanzia in capo ai singoli promittenti venditori, e quindi deve escludersi la propria responsabilità per il fatto degli altri soci.

Il quarto motivo denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per essere stato accordato un danno da lucro cessante, ciò sia perchè l’attore aveva chiesto il ristoro dei costi sostenuti per avere incrementato il valore del terreno facente parte del patrimonio della società sia perchè si tratta di risarcimento del danno conseguente all’accoglimento di una domanda di risoluzione in realtà mai proposta.

Il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1225,1488 e 1499 c.c..

La sentenza ha riconosciuto un danno che non si pone con carattere di prevedibilità, quale conseguenza immediata e diretta della condotta della parte inadempiente.

La mera probabilità di mutamento della destinazione del terreno da agricolo ad edificatorio non consente di affermare l’esistenza del danno come accertato in sentenza.

Inoltre, risulta violato il disposto dell’art. 1499, posto che il F. aveva ottenuto il godimento del terreno e quindi a seguito della risoluzione del contratto avrebbe dovuto restituire ai promittenti venditori i frutti conseguiti da tale godimento.

3. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

Assume parte ricorrente che in citazione non sarebbe stata formulata alcuna domanda di risoluzione del contratto ad opera del F.. Tuttavia, avuto riguardo al contenuto sostanzialmente confermativo della decisione del Tribunale, e rilevato che lo stesso ricorrente deduce che le domande restitutorie e risarcitorie accolte dal Tribunale e confermate dalla Corte d’Appello, presuppongono necessariamente una statuizione di risoluzione del contratto, emerge con evidenza che il vizio di ultra-petizione, ove ricorrente, sarebbe da imputare già alla decisione del giudice di primo grado.

Va pertanto richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui (Cass. S.U. n. 15277/2001) il vizio di ultra-petizione della sentenza di primo grado non può essere utilmente dedotto come mezzo di ricorso per cassazione, neppure se riferito alla sentenza di secondo grado confermativa della precedente, quando non abbia costituito oggetto di motivo di appello (conf. Cass. n. 10172/2015, che precisa anche che in materia di ricorso per cassazione, il motivo con cui il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultra-petizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorchè la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame).

La censura in esame, come detto, individua già nella decisione di prime cure la violazione dell’art. 112 c.p.c., sicchè per poter essere reiterata in questa sede presupponeva che la stessa fosse stata denunciata con apposito motivo di appello, la cui proposizione parte ricorrente non riferisce avvenuta nè risulta dalla lettura della sentenza gravata.

Le considerazioni che precedono danno altresì contezza dell’inammissibilità anche del quarto motivo del ricorso principale che appunto fonda la violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla circostanza che quella risarcitoria sia una domanda accessoria e consequenziale a quella di risoluzione, la cui mancata formulazione da parte dell’attore non avrebbe permesso di decidere sul diritto al risarcimento del danno.

Tuttavia, una volta rilevata l’inammissibilità della denuncia che investe la domanda risolutoria, analoga conclusione deve ricavarsi anche per quella risarcitoria.

4. La connessione delle questioni poste legittima poi l’esame congiunto del secondo e del terzo motivo del ricorso principale. Rileva a tal fine che i giudici di merito, con apprezzamento in fatto, non sindacabile in questa sede nè peraltro sostanzialmente ormai più contestato dai motivi di ricorso, hanno opinato nel senso che la complessiva interpretazione del contratto preliminare deponesse per la conclusione secondo cui lo scopo del contrattoti non era semplicemente quello del F. di rendersi acquirente, anche in maniera separata, delle quote intestate ai vari soci della ERP, ma piuttosto quello di assicurare al promissario acquirente l’acquisizione dell’intero pacchetto societario, in quanto funzionale all’acquisizione di un esteso appezzamento di terreno, rientrante nel patrimonio della società, in vista, previo mutamento di destinazione del fondo, del suo sfruttamento come area edificabile, con indubbio vantaggio economico.

In tal senso il trasferimento dell’intero pacchetto societario costituiva un unicum inscindibile (analogamente alla conclusione cui spesso è pervenuta questa Corte nel caso di trasferimento in maniera unitaria ed indivisibile di un bene immobile appartenente in comunione a più soggetti; cfr. da ultimo Cass. n. 5125/2019), che precludeva l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo assunto nel preliminare limitatamente alle quote anche di uno solo dei soci (e precisamente di S.G.), che non aveva alienato le sue quote a terzi.

Una volta quindi riscontrata l’impossibilità di addivenire ad una parziale esecuzione in forma specifica degli obblighi scaturenti dal preliminare, la sentenza ha rilevato che sebbene fosse stata versata una caparra di importo inferiore rispetto a quella pattuita, tale minor somma era stata comunque accettata dalla parte venditrice, che ne aveva ripartito l’importo tra i soci R.N., S.V. e S.G..

Ha poi rilevato che erano intervenuti altri consistenti versamenti, da qualificarsi come acconti, e ciò nelle mani di vari soci.

Osserva il Collegio che la ratio che fonda la sentenza impugnata, più che riguardare una pretesa modifica degli originari patti contrattuali, come risultava prospettato nel primo motivo del ricorso incidentale, ormai rinunciato, è incentrata sull’apprezzamento della tolleranza dei promittenti venditori, che, anche a fronte di una condotta del promissario acquirente, non conforme agli impegni presi (quanto all’importo versato a titolo di caparra ovvero al rispetto della data, ritenuta solo indicativa, per la stipula del definitivo), avevano accettato i vari pagamenti, anche successivamente effettuati dal F., reputando che in tal modo avessero tenuto una condotta incompatibile con la valutazione di intollerabilità dell’inadempimento della controparte.

Non vi è alcun riconoscimento di una modifica del regolamento negoziale ascrivibile alla decisione unilaterale di uno solo dei contraenti, ma una complessiva valutazione dei comportamenti nella fase esecutiva, con la precisazione, anche questa frutto di accertamento in fatto, che di ogni versamento, anche se effettuato nella mani di un singolo socio, non potevano non averne contezza anche gli altri, atteso il tenore di una missiva con la quale il F. informava del versamento di un acconto S.V..

Una volta, quindi, ricordato l’accertamento compiuto dal giudice di merito circa la natura del contratto preliminare e la valutazione unitaria in merito all’oggetto del contratto di cessione di quote, le censure in esame si palesano del tutto prive di fondamento.

Questa Corte con la sentenza n. 6162/2006, nel rivedere in parte quanto in precedenza sostenuto da Cass. n. 4965/2004, ha chiarito che qualora sia stato promesso in vendita un immobile indiviso considerato nel contratto come un “unicum inscindibile”, ciascuno dei promittenti si impegna non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui è rispettivamente titolare, ma si obbliga anche a promettere il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso da parte degli altri.

Peraltro, tale obbligazione, che ha natura collettiva, non è solidale, non potendo operare il principio stabilito dall’art. 1292 c.c., secondo cui ciascuno degli obbligati in solido può adempiere per l’intero e l’adempimento dell’uno libera gli altri, atteso che i promittenti sono in grado di manifestare il consenso relativo alla propria quota e non quello concernente le quote spettanti agli altri. Pertanto, il condebitore non inadempiente non può invocare la norma dettata in materia di obbligazioni solidali dall’art. 1307 c.c., alla stregua del quale se l’adempimento dell’obbligazione è divenuto impossibile per causa imputabile a uno o più condebitori, il creditore può chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti, mentre gli altri obbligati sono tenuti soltanto a corrispondere il valore della prestazione dovuta, tenuto conto che in tal caso la responsabilità è posta a carico esclusivamente del debitore colpevole che con la propria condotta ha reso impossibile l’adempimento della prestazione da parte dei coobbligati che altrimenti avrebbero potuto eseguire liberandosi dell’obbligazione senza produrre il danno ulteriore.

Tale principio è stato poi ribadito anche da Cass. n. 11549/2014, che ha confermato che nel preliminare di vendita di bene indiviso considerato quale “unicum”, ogni comproprietario non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui, cioè la prestazione del consenso degli altri comproprietari, sicchè, attesa l’unitarietà della prestazione dei venditori, l’obbligo di prezzo è indivisibile per volontà negoziale e ciascun venditore può esigere l’intero a titolo solidale (in termini anche Cass. n. 4013/2020, che stante la natura indivisibile della prestazione nascente dal contratto, poichè ciascun promittente venditore non solo si obbliga a prestare il consenso per il trasferimento della sua quota, ma promette anche il fatto altrui e, cioè, il consenso degli altri, attesa l’unitarietà della prestazione, ha confermato la decisione di merito, che aveva condannato uno dei promittenti venditori alla restituzione, in favore del promissario acquirente, del doppio della caparra, nonostante l’inadempimento all’obbligo di prestare il consenso fosse ascrivibile all’altro comproprietario). Ritiene il Collegio di dover dare continuità a tali principi, che fondano la responsabilità di tutti i contraenti, anche se non personalmente autori della condotta violativa dell’impegno contrattuale, sul carattere indivisibile della prestazione, senza quindi dover far riferimento alla diversa disciplina dettata in tema di solidarietà passiva, conseguendone pertanto l’infondatezza dei motivi.

5. Anche il quinto motivo del ricorso principale è infondato.

L’attore aveva richiesto il riconoscimento del danno correlato al cd. interesse positivo, e che, proprio in materia di inadempimento del contratto preliminare, è stato individuato in favore del promissario acquirente nel mancato incremento dovuto al fatto che il bene non è entrato nel patrimonio del compratore, e che si concretizza nella differenza tra l’attuale valore del bene ed il prezzo pattuito (Cass. n. 4280/1997; Cass., n. 3249/2001; Cass. n. 25016/2008).

La decisione gravata ha osservato come già il Tribunale avesse rilevato che l’obiettivo della cessione delle quote era funzionale ad assicurare al F. la possibilità di liberamente disporre del terreno, che costituiva la più rilevante componente del patrimonio societario, in vista del suo sfruttamento in chiave edificatoria, e che si era in concreto speso, anche presso la competente PA, sicchè il riferimento all’attività di valorizzazione, lungi dal costituire un’autonoma posta risarcitoria, era uno degli elementi da prendere in considerazione al fine di accertare il maggior valore delle quote societarie e la differenza tra questo ed il prezzo pattuito, differenza cui ancorare il ristoro dovuto al F..

I giudici di appello hanno espressamente evidenziato come le vicende incidenti sulla stima del terreno erano inevitabilmente destinate a riflettersi sulla stima del valore delle quote societarie, posto che una volta migliorate le prospettive di sfruttamento del bene anche il valore delle quote sarebbe aumentato.

In relazione alla censura che investe l’apprezzamento circa l’effettivo consolidamento delle potenzialità edificatorie del terreno, sul presupposto che ne era invece rimasta immutata la formale destinazione urbanistica, la stessa attinge evidentemente un apprezzamento in fatto del giudice di merito, il quale, anche alla luce delle indagini del consulente tecnico d’ufficio, ha ritenuto che l’area era “sicuramente urbanizzabile” e che avrebbe avuto con sufficiente certezza una nuova destinazione urbanistica suscettibile di generare plusvalenze con “buona ed attendibile approssimazione”.

Trattasi di critiche che investono gli accertamenti riservati al giudice di merito e che non possono avere quindi spazio in questa sede.

Quanto infine, alla deduzione secondo cui, essendo il F. stato immesso nel godimento del bene, questi avrebbe dovuto restituire i frutti percepiti, trattasi di questione che non risulta in alcun modo trattata in sentenza e che nello stesso motivo di ricorso non si indica ove fosse stata precedentemente dedotta. L’assoluta novità della questione che implica evidentemente anche accertamenti in fatto (quale ad esempio l’idoneità del bene a produrre frutti) implica l’inammissibilità della censura.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente principale ed i controricorrenti, e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all’avv. Carlo Tagariello, dichiaratosene anticipatario.

Vanno invece compensate le spese tra i ricorrenti incidentali ed i contro ricorrenti, come da atto di rinuncia accettato.

Nulla a disporre quanto alle spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

7. Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara estinto il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Carlo Tagariello, dichiaratosene anticipatario; compensa le spese tra i ricorrenti incidentali ed i contro ricorrenti;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

 

 

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