Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2613 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2613 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13359-2017 R.G. proposto da:
PELLEGRINI LUCILLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PASQUALE LEONARDI CATTOLICA 13, presso lo studio dell’avvocato
NICOLA DI DOMENICA, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CONDOMINIO VIA MACEDONIA 106 ROMA, in persona
dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA LUIGI MANCINELLI 100, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
MANFREDI, che lo rappresenta e difende;
IMMOBILIARE AURORA 2001 SRL, in persona del legale rappresenta
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPIA NUOVA
251, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, che la
rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 02/02/2018

- resistenti per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di
ROMA, depositata il 28/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che
chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari
inammissibile il ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge.
Considerato che
Lucilla Pellegrini, con ricorso per regolamento di competenza del
10 maggio 2017, ha impugnato, nei confronti di Immobiliare Aurora
2001 S.r.l. e del Condominio via Macedonia 106, Roma, l’ordinanza
del 28 febbraio 2017 con la quale il Tribunale di Roma — nel corso del
giudizio instaurato ex art.

702-bis cod. proc. civ. da Immobiliare

Aurora 2001 S.r.l. per ottenere l’esecuzione di interventi di
riparazione volti a far cessare le percolazioni di acqua negli immobili
di sua proprietà, provenienti dalla sovrastante area di proprietà della
Pellegrini, nonché il risarcimento dei danni subiti e il pagamento delle
spese per l’accertamento tecnico preventivo esperito — ha rigettato
l’eccezione di incompetenza per valore del Tribunale adito e
condannato i resistenti, in solido, ad eseguire le opere di rifacimento
dell’impermeabilizzazione del terrazzo della Pellegrini, indicate dal
CTU in sede di ATP, al risarcimento del danno quantificato in euro
1.395,00, oltre IVA e interessi legali, nonché al pagamento delle
spese sostenute dalla società ricorrente per l’ATP, comprensive di
spese legali e per consulenze tecniche;
nel ricorso si sostiene che il valore della causa avrebbe dovuto
essere determinato sulla base dell’ammontare dell’importo del danno,

Ric. 2017 n. 13359 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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SCRIMA;

quantificato in euro 1.395,00, oltre IVA, e pertanto, ai sensi dell’art.
7, primo comma, cod. proc. civ., sussisterebbe la competenza del
Giudice di pace di Roma;
Immobiliare Aurora 2001 S.r.l. e il condominio Via Macedonia 106
Roma hanno depositato distinte scritture difensive nonché memorie;

inammissibile il ricorso, con i conseguenti provvedimenti di legge,
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione
semplificata;
Rilevato che
risulta dagli atti che l’ordinanza del 28 febbraio 2017, impugnata
in questa sede, è stata notificata, nella stessa data, dalla cancelleria
nel testo integrale ai procuratori costituiti delle parti mediante posta
elettronica certificata;
peraltro, ai sensi del quarto comma dell’art. 45 cod. proc. civ.,
così come da ultimo modificato dall’art. 16, comma 3, lett. c), del d.l.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2012, n. 221, il biglietto di cancelleria deve contenere il
testo integrale del provvedimento comunicato e, comunque, nulla la
ricorrente ha contestato in relazione a siffatta modalità di avvenuta
comunicazione, nonostante le specifiche allegazioni sul punto dei
resistenti e quanto evidenziato al riguardo dal P.G. nelle sue
conclusioni scritte;
questa Corte ha già avuto modo di affermare che, nel
procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del
termine di trenta giorni previsto dall’art. 702-quater cod. proc. civ.
per la proposizione dell’appello avverso l’ordinanza emessa ex art.

702-ter, sesto comma, cod. proc. civ., la comunicazione di cancelleria
deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione (Cass.
23/03/2017, n.7401) e che è manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale – per asserita violazione degli artt. 3, 24 e
Ric. 2017 n. 13359 sez. M3 – ud. 14-12-2017
-3-

il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte dichiari

111 Cost. – dell’art. 702-quater cod. proc. civ., nella parte in cui
stabilisce che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di
cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla
sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di una
scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la

quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell’ordinanza,
che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione
ad istanza di parte (Cass., ord., 9/05/2017, n. 11331, per la
decorrenza del termine per l’appello v. Cass., ord., 8/03/2015, n.
5840);
ritenuto che
il ricorso è inammissibile, risultando dagli atti che la notifica del
ricorso per regolamento di competenza è stata effettuata a mezzo pec
alle controparti in data 11 maggio 2017, alle ore 23,12, e, quindi, si è
perfezionata il 12 maggio 2017 (Cass. 4/05/2016, n. 8886; Cass.
21/09/2017, n. 21915), quando il predetto termine di trenta giorni
era ormai ampiamente trascorso, con il conseguente passaggio in
giudicato delle statuizioni, concernenti anche il merito, contenute
nell’ordinanza impugnata ai sensi dell’art. 702-quater, primo comma,
cod. proc. civ., e stante, quindi, la preclusione della possibilità di
proporre regolamento di competenza (Cass. 1/03/1996, n. 1624);
comunque, il ricorso all’esame risulta notificato anche oltre il
termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza in parola
effettuata – successivamente alla già richiamata comunicazione a
cura della cancelleria – da Immobiliare Aurora 2001 S.r.l., in data 11
aprile 2017, alla Pellegrini, come da quest’ultima espressamente
rappresentato in ricorso (v. p. 2);
nella specie non ricorrono i presupposti per l’accoglimento
dell’istanza ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dalla Immobiliare
Aurora 2001 S.r.l.;
Ric. 2017 n. 13359 sez. M3 – ud. 14-12-2017
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natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in

va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
alle spese del presente procedimento che liquida, in favore di ciascun
resistente, in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie
nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli
accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta
Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2017.
Il Presidente

Il Funzionario Giudiz!?eio
Pai-175-7.ALARIC3

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,…..

<-' I E& 20181 ...................... . .......... , ..... . norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

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