Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26129 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33399-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

– intimati –

T.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N.

109, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO CONSOLE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1767/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2006 nei confronti di T.G., socio delle società TI.EFFE accessori srl e di Progetto Nettuno srl, (oggetto di verifica fiscale e accertamento), quale quota di partecipazione in base alla presunzione di distribuzione di utili extrabilancio, ha accolto l’appello del contribuente.

La CTP rigettava il ricorso e la decisione veniva riformata dalla CTR, che, per quanto ancora rileva, ha ritenuto l’accertamento a carico della società, quale atto prodromico rispetto a quello impugnato, illegittimo, in quanto la società TI.EFFE, trasferita in Romania, si era cancellata dal registro delle imprese il (OMISSIS), come da visura camerale. Ha pertanto ritenuto invalida la notifica dell’accertamento della società in Bologna, presso il domicilio del socio T., che non rivestiva al momento alcuna carica sociale, ritenendo invalido anche l’accertamento nei confronti del socio, in quanto conseguente ad atto (notifica dell’accertamento alla società) invalido. L’accertamento alla società avrebbe dovuto essere notificato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, nel Comune di ultimo domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale della società.

T.G. si costituisce con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso che ambisce ad una revisione del giudizio di fatto precluso in questa sede e per violazione dell’art. 115 c.p.c., non avendo l’Amministrazione contestato l’assenza della qualifica di amministratore del T., in violazione dell’art. 366 c.p.c.; propone ricorso incidentale condizionato per violazione della L. n. 218 del 1995, art. 25, comma 3, e dell’art. 115 c.p.c., avendo la CTR erroneamente rilevato una continuità giuridica fra il trasferimento all’estero della società TI.EFFE ascensori srl e la sua cancellazione in Italia. Ribadisce che la cancellazione, come da visura camerale non contestata, è avvenuta il (OMISSIS): la società pertanto era, da tale data, estinta.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce violazione dell’art. 145 c.p.c., in una con artt. 138,139 e 141 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ex art. 360 c.p.c., n. 3. Rileva che l’avviso di accertamento a carico della società TIEFFE ascensori srl, non ancora cancellata nell’anno di riferimento (2006), è stato notificato presso il domicilio del T., che, al tempo della notifica, era il legale rappresentante; pertanto, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., la notifica era regolare, posto che per gli atti tributari delle società può essere effettuata sia presso la sede legale della stessa, sia presso la persona fisica che rappresenta l’ente.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. La CTR ha affermato che il T. “non rivestiva al momento alcuna carica sociale”: tale affermazione non è stata adeguatamente contestata in questa sede, avendo l’Ufficio dedotto la violazione di legge sul presupposto che la carica rivestita dal T. “si evince dall’art. 4 all’atto di controdeduzioni in primo grado” e all. 7 al presente ricorso.

2.2.Va ribadito che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

2.3. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394; Cass. 22 luglio 2020, n. 15634).

2.4. Deve poi considerarsi (cfr. di recente Cass. n. 13798 del 2017, Cass. n. 21455 del 2017, Cass. n. 15634 del 2020 cit.) che il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicché quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecie); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), coinvolge uno o più fatti ancora oggetto di contestazione tra le parti (ipotesi ricorrente nel caso in esame).

La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, col quale si deduce violazione della L. n. 218 del 1995, art. 25, comma 3, e dell’art. 115 c.p.c., avendo la CTR erroneamente rilevato una continuità giuridica fra il trasferimento all’estero della società TI.EFFE e la sua cancellazione in Italia avvenuta, come da visura camerale non contestata, il (OMISSIS), con conseguente estinzione della società.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro. 5.000,00 oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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