Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26129 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26921/2013 proposto da:

COMUNE DI FAICCHIO, C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PISANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO LUIGI FUCCI, giusta

Delib. Giunta Comunale 09 aprile 2013, n. 45 e giusto mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 39, presso lo studio dell’avvocato MARIA PERIFANO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso e giusta autorizzazione del Giudice Delegato del

27/11/2013;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1182/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 13/03/2013 e depositata il 21/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che il Comune di Faicchio ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 21 marzo 2013, con la quale la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato al pagamento in favore della Curatela del Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., a titolo di maggiori oneri sopportati quale impresa appaltatrice a causa della sospensione dei lavori, della somma di Euro 111.903,53 oltre interessi legali dall’iscrizione delle riserve; che la Curatela del fallimento resiste con controricorso;

che, sulla relazione comunicata alle parti ex art. 380 bis c.p.c., contenente proposta di declaratoria di inammissibilità del ricorso, è stata fissata l’odierna adunanza camerale;

che, con atto depositato in Cancelleria, il Comune ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo già definito in via transattiva la controversia con la controparte;

che l’atto è stato sottoscritto per adesione dai resistenti e vistato dai rispettivi procuratori;

ritenuto che la rinuncia risulta conforme al disposto dell’art. 390 c.p.c. ed è tempestiva;

visto l’art. 391 c.p.c., esclusa la condanna alle spese a norma del comma 3.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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