Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26129 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 17/11/2020), n.26129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. PACILLI Giuseppina A. R. – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25410/2018 proposto da:

H.S., rappresentato e difeso dall’Avv. ROFFO FRANCESCO,

giusta procura in calce al ricorso per cassazione, ed elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di BOLOGNA n. 512/2018

pubblicata il 19 febbraio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 19 febbraio 2018, ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna del 10 agosto 2016, che aveva ritenuto fondato il ricorso presentato da H.S., cittadino del (OMISSIS), contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e della protezione umanitaria, con specifico riferimento alla protezione umanitaria.

2. Il ricorrente riferiva di avere lasciato il suo Paese d’origine in seguito ai conflitti religiosi che esistono in Pakistan tra la comunità sciita e quella sunnita; che egli era sunnita in un villaggio la cui popolazione era a maggioranza sciita e che il padre era l’Iman sunnita.

3. La Corte territoriale ha rilevato che la circostanza che lo straniero si fosse trattenuto per oltre un triennio in Grecia forniva un elemento decisivo ai fini di una diversa valutazione sia della credibilità del richiedente, che dell’esistenza dei presupposti della tutela invocata, trattandosi di migrante economico che aveva inventato una storia di fantasia per ottenere un titolo di soggiorno in un paese ad economia più florida rispetto a quella greca.

4. H.S. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

6. H.S. ha depositato memoria difensiva.

7. Con ordinanza interlocutoria del 22 gennaio 2019, la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione della rilevanza dell’integrazione socio-lavorativa dello straniero nel territorio dello Stato ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, apprezzamento da compiersi anche attraverso una valutazione comparativa rispetto alla situazione esistente nel Paese di origine.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte territoriale aveva omesso di valutare le dichiarazioni del richiedente la protezione alla stregua dei criteri legali di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 3, comma 5, colmando le eventuali lacune istruttorie mediante l’esercizio dei poteri-doveri di collaborazione istruttoria incombenti sul giudice e superando gli eventuali dubbi sull’attendibilità del narrato mediante la rinnovata audizione dello stesso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la Corte territoriale, pur avendo il richiedente adempiuto allo sforzo ragionevole richiestogli di documentare quanto riferito, allegandola pagina di giornale in lingua pujiabi attestante il fatto di sangue che lo aveva riguardato e la situazione di conflitto interreligioso esistente in Pakistan, avrebbe avuto l’obbligo, inforza dei propri poteri officiosi, di accertare la situazione interna del Pakistan.

2.1 Le esposte censure, che vanno esaminate congiuntamente perchè connesse, sono fondate.

2.2 In materia di protezione internazionale, la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., 19 giugno 2020, n. 11925).

Detta procedimentalizzazione legale della decisione deve essere compiuta alla stregua dei criteri indicati, tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, richiamato art. 3, comma 3, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto (Cass., 9 luglio 2020, n. 14674).

2.3 Solo sulla base di un esame effettuato nel modo anzidetto, le dichiarazioni del richiedente possono essere considerate inattendibili e come tali non meritevoli di approfondimento istruttorio officioso, salvo restando che ciò vale soltanto per il racconto che concerne la vicenda personale dei richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), ma non per l’accertamento dei presupposti per la protezione sussidiaria di cui dell’art. 14 citato, lett. c), che non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico nella violenza indiscriminata ivi contemplata, a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale; nè può valere ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento della protezione 4 umanitaria (Cass. 18 aprile 2019, n. 10922; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2960; Cass. 7 febbraio 2020, n. 2956).

2.4 Tanto premesso, è di tutta evidenza che, nel caso in esame, la valutazione sulla credibilità condotta dalla Corte non ha rispettato i principi sopra richiamati, poichè, con motivazione fortemente contraddittoria, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che a fondamento della migrazione del ricorrente vi fosse un’indole economica, ricavandola dalla circostanza che il ricorrente non avesse chiesto la protezione internazionale in Grecia ed, inoltre, hanno affermato che il ricorrente non era credibile in ragione dell’indole economica della migrazione, evidenziando finanche che questi aveva costituito una narrazione di fantasia, preordinata all’ottenimento da parte dell’autorità italiana della protezione internazionale, titolo per esercitare in Italia un’attività economica.

La suddetta valutazione di non credibilità soggettiva del ricorrente, quindi, risulta fondata su un esame delle sue dichiarazioni effettuato in modo difforme da come previsto dalla legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in quanto in essa, senza alcun approfondimento istruttorio, la migrazione del ricorrente è stata qualificata come economica e in ragione della natura economica della migrazione il ricorrente non è stato ritenuto credibile. La Corte, quindi, non ha dato rilievo a tutti gli aspetti significativi della domanda del ricorrente e della storia da questi narrata, peraltro specificamente messi in evidenza dal Tribunale, che pure aveva ritenuto il ricorrente credibile seppure solo in parte.

Infine, il mancato rilievo dato alla “situazione individuale” e alle “circostanze personali del richiedente” con riguardo alla sua condizione sociale e all’età ha portato ad una valutazione di non credibilità soggettiva del tutto disancorata da idonei parametri fattuali.

2.5 Inoltre, va evidenziato che la circostanza di non avere chiesto la protezione internazionale in Grecia, Paese dell’Unione Europea competente a conoscere della domanda di protezione internazionale, è del tutto priva di valore inferenziale per desumere la natura economica della migrazione e la natura economica, in tal modo desunta, è a sua volta priva di valore per dedurre il carattere di fantasia della narrazione del richiedente.

Si tratta di un procedimento di natura induttiva che configura una vera e propria motivazione apparente, che ricorre allorchè “la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice” (Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881).

E ciò senza prescindere dall’ulteriore rilievo che questa Corte ha affermato che la natura economica della migrazione non preclude il riconoscimento della protezione umanitaria a un soggetto vulnerabile deprivato nei diritti umani fondamentali nel paese di origine, che sia effettivamente integrato in Italia (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

2.6 La Corte, muovendo dalla premessa della non credibilità soggettiva del richiedente, ha, inoltre, omesso di esercitare i suddetti poteri-doveri istruttori d’ufficio sulla anzidetta questione, centrale in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale del richiedente già davanti al Tribunale, non disponendo l’audizione del ricorrente in ordine alla mancata presentazione della domanda di protezione internazionale in Grecia.

2.7 Per quanto riguarda la protezione umanitaria questa Corte ha affermato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza e che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Infine il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario che l’accertamento da svolgersi sia fondato su uno scrutinio avente ad oggetto l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti (Cass., 12 novembre 2018, n. 28990), nell’ambito delle allegazioni della parte richiedente (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336).

2.8 Tanto premesso, nel caso in esame, manca nella motivazione impugnata la valutazione comparativa tra l’odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Pakistan, da condurre in ossequio ai principi sopra esposti.

La Corte di appello ha del tutto omesso la valutazione della vita lavorativa e familiare in Italia del ricorrente, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, avuto particolare riguardo al proficuo percorso di integrazione intrapreso e agli specifici elementi indicati dal Tribunale in primo grado.

Ed invero il Tribunale, dopo avere riferito dei tragici eventi che avevano segnato la vita del ricorrente, non ancora compiutamente elaborati, e in particolare l’aggressione subita il (OMISSIS) dagli sciiti in cui avevano perso la vita il padre e il figlioletto, la perdita della casa di abitazione e del negozio (esclusiva fonte di reddito dell’intero nucleo familiare), l’esodo forzato dal proprio villaggio d’origine, evidenziava i sinceri e produttivi sforzi dimostrati dal ricorrente per sfruttare tutte le occasioni poste a sua disposizione nell’ambito del progetto di accoglienza, quali lo studio della lingua italiana e lo svolgimento di regolare attività lavorativa, che facevano ritenere che imporre l’immediato rimpatrio significava frustrare le aspettative di emenda e di riscatto del ricorrente, vanificando il percorso compiuto.

3. In conclusione, la decisione impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

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