Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26129 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23454-2009 proposto da:

ACCADEMIA MARKETING & COMUNICAZIONE (in liquidazione)

SRL

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato DI TULLIO ROSSELLA, che la rappresenta e difende,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

B.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE BEETHOVEN 52, presso lo studio dell’avvocato RITA

IMBRIOSCIA, rappresentata e difesa dall’avvocato BRIGNANO GIOVANNI,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1104/2009 del GIUDICE DI PACE di ACQUI TERME,

depositata il 17/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Antonio Segreto,letti gli atti depositati, osserva:

1. La s.r.l. Accademia marketing e Comunicazioni s.r.l. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Acqui Terme n. 1104/2009.

La sentenza è stata depositata il 17.6.2009. Resiste con controricorso B.S..

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” (cfr. Cass. S.U. n. 27339/2008).

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione; che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c.;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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