Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26128 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/09/2021), n.26128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36517-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

S.A., SE.BE., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA EMANUELE FILIBERTO 271, presso lo studio dell’avvocato BERARDO

SERAFINI, rappresentati e difesi dallo stesso avvocato BERARDO

SERAFINI;

– controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2961/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 15/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. S.A. e Se.Be., quest’ultimo anche nella veste di difensore e domiciliatario della prima, comproprietari di una unità immobiliare sita in (OMISSIS), impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento catastale ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, che attribuiva una nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale.

2. La CTP accoglieva il ricorso compensando le spese.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello in quanto la notifica dell’appello, effettuata con il servizio privato tramite l’Agenzia Nexive spa, prima del (OMISSIS), data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, art. 57, comma 1, era da considerarsi inesistente.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. L’intimato si è costituito depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti depositavano memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, artt. 1,2,3,4 e 5. Modificato dal D.Lgs. n. 58 del 2022, L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 57 e 58, art. 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 1 e 4, si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati.

1.1 Con il secondo motivo viene censurata violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., per non avere la CTR ritenuto la notifica mediante raccomandata tramite licenziatario privato affetta da nullità sanata dalla costituzione del resistente.

2. Contrariamente alla proposta del giudice relatore, i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

2.1 Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:-“In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta Direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017″.”La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall’operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.

2.2 Alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell’appello eseguita da operatore di posta privata è dunque nulla e non inesistente, come invece ritenuto nella sentenza impugnata.

2.3 Va tuttavia rilevato che la CTR ha accertato che la notifica si è perfezionata in data (OMISSIS); conseguentemente l’atto è pervenuto al destinatario oltre il termine di decadenza dell’appello dal momento che la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 5 settembre 2016; l’impugnazione non può, quindi essere considerata tempestiva. L’appello e’, dunque, inammissibile per tardività.

2.4 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell’appello, la sentenza impugnata deve essere confermata.

3 I motivi del controricorso, espressamente condizionato, sono assorbiti.

3 Va disposta la compensazione delle spese essendosi la giurisprudenza consolidata solo di recente.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso,

compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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