Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26128 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 19/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.19/12/2016),  n. 26128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21439/2015 proposto da:

B.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN

GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato ANSELMO CARLEVARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSANNA MAGRO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P., S.R., S.A., F.L.,

S.T.D., S.M., F.T., F.L.,

F.S., F.P., F.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CRESCENZIO, 20, presso lo studio dell’avvocato VALERIA

LABELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELA BERTANI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 531/2014 del TRIBUNALE di LUCCA, emessa il

28/03/2014 e depositata il 04/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– B.R.G. convenne in giudizio S.M., S.E., S.A., S.R. e Sisi Romualdo, proponendo azione di rivendica di un fondo agricolo di sua proprietà e chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio del medesimo;

– i convenuti resistettero alla domanda; chiesero in via riconvenzionale, la declaratoria di acquisto della proprietà del fondo per usucapione;

– il Tribunale di Lucca rigettò la domanda principale e, in accoglimento di quella riconvenzionale, dichiarò che i convenuti avevano acquistato la proprietà del fondo di cui sopra per usucapione;

– sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Firenze pronunciò ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., con la quale dichiarò l’inammissibilità dell’appello;

– per la cassazione della sentenza di primo grado ricorre B.R.G. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso parte convenuta;

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1158 e 2697 c.c., per avere il Tribunale ritenuto provato il possesso ad usucapionem da parte dei convenuti) appare inammissibile, in quanto sottopone alla Corte – nella sostanza – profili relativi al merito della valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, o il – contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili-, figure queste – manifestazione di violazione di legge costituzionalmente rilevante sotto il profilo della esistenza della motivazione – che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori – ai sensi del nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. – non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831); il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto non provata l’esistenza di un previo rapporto di affitto) appare inammissibile, risolvendosi anch’esso in una censura sulla valutazione delle prove, valutazione peraltro giustificata in modo non illogico da parte del giudice di merito;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;

Considerato che:il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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