Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26128 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18205 – 2017 R.G. proposto da:

QUATTROPETROLI s.p.a. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato professor

Francesco D’Angelo, dall’avvocato Elena Iozzelli e dall’avvocato

Enrico Panelli ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Crescenzio, n. 20, presso lo studio dell’avvocato Marco Squicquero;

– ricorrente –

contro

TRINCI s.r.l. – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di

procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Tommaso

Stanghellini ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Celimontana, n. 38, presso lo studio dell’avvocato Paolo Panariti.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Firenze n. 944 dei

7.2/27.4.2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 luglio 2018 dal consigliere dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto notificato il 31.1.1997 la “Trinci” s.r.l. citava a comparire innanzi al tribunale di Pistoia la “Quattropetroli” s.p.a. ed il Comune di Montecatini Terme.

Esponeva che con contratto in data 6.5.1991 aveva acquistato dalla “Quattropetroli” un terreno nel Comune di Montecatini Terme per il prezzo di Lire 291.550.000, i.v.a. compresa; che aveva ottenuto la volturazione a suo favore della concessione edilizia e della concessione in variante già rilasciate ai danti causa della venditrice; che aveva dato inizio ai lavori di costruzione della nuova sede della concessionaria di autovetture di cui era titolare; che il 2.2.1992 aveva ricevuto notificazione del provvedimento con cui il Comune di Montecatini Terme aveva annullato la concessione edilizia e la concessione in variante a seguito e a motivo della decadenza della previsione edificatoria di cui al p.r.g. relativa alla zona ove era ricompreso il terreno compravenduto.

Chiedeva condannarsi entrambi i convenuti a risarcirle i danni sofferti nella misura di Lire 2.000.000.000 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia nonchè disporsi ex art. 1489 cod. civ. nei confronti della convenuta “Quattropetroli” la riduzione del prezzo pattuito con il contratto del 6.5.1991 in misura non inferiore a Lire 200.000.000, oltre interessi.

Resistevano la “Quattropetroli” s.p.a. ed il Comune di Montecatini Terme.

Con sentenza n. 767/2002 il tribunale di Pistoia rigettava le domande tutte dell’attrice.

Proponeva appello la “Trinci” s.r.l..

Resisteva la “Quattropetroli” s.p.a..

Resisteva il Comune di Montecatini Terme; esperiva altresì appello incidentale.

Con sentenza n. 1616/2007 la corte d’appello di Firenze rigettava il gravame incidentale ed, in parziale accoglimento del gravame principale, condannava la “Quattropetroli” a pagare alla principale appellante, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 96.832,61, oltre rivalutazione ed interessi, nonchè a rimborsare alla “Trinci” le spese del doppio grado.

Con sentenza n. 10184/2014 questa Corte di legittimità, in accoglimento, tra l’altro, del motivo di ricorso incidentale con cui la “Trinci” aveva censurato il dictum della corte d’appello nella parte in cui aveva disconosciuto il diritto di essa acquirente di ottenere la riduzione del prezzo della compravendita, cassava la sentenza n. 1616/2007 della corte di Firenze.

La “Trinci” s.r.l. attendeva alla riassunzione innanzi al giudice di rinvio.

Si costituiva la “Quattropetroli” s.p.a..

Espletata c.t.u., con sentenza n. 944 dei 7.2/27.4.2017 la corte d’appello di Firenze – tra l’altro – accoglieva la domanda della “Trinci” di riduzione del prezzo della compravendita in data 6.5.1991 e per l’effetto condannava la “Quattropetroli” a corrispondere alla “Trinci” la somma di Euro 110.010,48, oltre interessi legali dal 6.5.1991 al saldo.

Per quel che allo stato rileva la corte fiorentina evidenziava che questa Corte di legittimità con la sentenza n. 10184/2014 aveva statuito che l’edificabilità non apparteneva al bene nel momento in cui era stato ceduto; altresì che “il relativo prezzo era stato concordato considerando che il terreno fosse edificabile” (così sentenza impugnata, pag. 5).

Evidenziava inoltre che questo Giudice del diritto aveva “definitivamente accertato che, indipendentemente dalla sanatoria ottenuta da Trinci, nella fattispecie è dovuta all’acquirente una riduzione di prezzo di acquisto” (così sentenza impugnata, pag. 6).

Evidenziava ancora, in ordine al quantum della riduzione, che il c.t.u. aveva determinato in Euro 40.562,52 il valore di mercato del terreno alla data della compravendita; che dunque la “Quattropetroli” era tenuta a restituire alla “Trinci” la somma di Euro 110.010,48, giacchè il maggior prezzo ricevuto era pari ad Euro 150.573,00.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “Quattropetroli” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “Trinci” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Premette che in sede di rinvio ha ritualmente depositato documentazione, segnatamente l’estratto di mappa ed il regolamento urbanistico entrato in vigore il 27.7.2016 relativamente alla zona “D2” di via (OMISSIS), atta a comprovare che il terreno per cui è controversia, in virtù delle nuove disposizioni amministrative, è divenuto edificabile.

Indi deduce che la corte di merito non si è uniformata al principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 10184/2014.

Deduce in particolare che la corte distrettuale avrebbe dovuto, alla luce delle operate allegazioni documentali e del chiarimento da richiedere al c.t.u., tener conto dell’attuale sopravvenuta edificabilità dell’area compravenduta e perciò ha errato a reputare irrilevanti le variazioni urbanistiche sopraggiunte con riferimento all’area de qua.

Il ricorso è inammissibile propriamente ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Si premette che il principio di diritto espresso da questa Corte con la sentenza n. 10184/2014, in accoglimento del motivo di ricorso incidentale – allora – esperito dalla “Trinci” s.r.l., è il seguente: “la corte di merito avrebbe errato nel non aver considerato che l’edificabilità del terreno oggetto della controversia era stata acquisita dall’acquirente per attività propria ma non apparteneva al bene nel momento in cui il bene era stato compravenduto ed il prezzo era stato concordato, considerando che il terreno fosse edificabile”.

Più esattamente questa Corte, con la statuizione n. 10184/2014, alla stregua del rilievo per cui alla data del 6.5.1991 il terreno non era edificabile ed era divenuto tale in epoca significativamente posteriore, ha specificato – in diritto – che occorreva tener conto del valore di mercato alla data dell’acquisto, ovvero del valore del terreno – a quella data – come non edificabile.

Su tale scorta si evidenzia quanto segue.

Da un canto, che, in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico – giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass. 16.10.2015, n. 20981).

D’altro canto, che la corte territoriale – allorchè ha determinato in Euro 40.562,52 il valore di mercato del terreno come non edificabile alla data della compravendita ed allorchè ha specificato che risultavano manifestamente irrilevanti le sopravvenute variazioni urbanistiche relative al medesimo terreno, tanto più giacchè sopraggiunte a distanza di venticinque anni dal rogito – si è senza dubbio uniformata alla regola esplicitata da questa Corte.

In questi termini si rappresenta quanto segue.

Per un verso che la corte toscana, in sede di rinvio, ha statuito – pur in diritto – in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Cosicchè del tutto ingiustificato è l’assunto della ricorrente secondo cui “se, infatti, l’art. 1489 c.c. è norma diretta a riequilibrare il sinallagma contrattuale (…) è evidente che. quando tale rischio – come nel caso che ci occupa – sia definitivamente venuto meno, nessuno squilibrio vi sarà da riequilibrare” (così memoria della ricorrente, pag. 3).

Per altro verso, che è assolutamente fuor di luogo la denuncia di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (…) oggetto di discussione tra le parti”.

Si ribadisce che la corte territoriale si è uniformata pur alle premesse logico – giuridiche della decisione n. 10184/2014 di questo Giudice del diritto.

Per altro verso ancora, che non ha ragion d’essere la prospettazione dell’asserito errore in cui la corte d’appello sarebbe incorsa, allorchè “ha ritenuto (…) ininfluenti le produzioni documentali di cui all’udienza del 4.10.2016 (…) e (…) la richiesta di integrazione/chiarimento delle risultanze peritali” (così ricorso, pag. 23).

Viepiù, a tal ultimo riguardo, in primo luogo, perchè il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

In secondo luogo, perchè rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355).

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la s.p.a. ricorrente va condannata a rimborsare alla s.r.l. controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato il 20.7.2017. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente s.p.a. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “Quattropetroli” s.p.a., a rimborsare alla “Trinci” s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della s.p.a. ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, cit..

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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