Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26128 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16195-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE Dl NUORO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’Avvocato DANIELE MANCA BITTI,

rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 14/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Nuoro n. 183/2007, con cui era stato accolto il ricorso proposto dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro avverso diniego rimborso IRPEG ILOR 1989-1998;

il Consorzio resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, ante riforma L. n. 427 del 1993” per avere la CTR ritenuto che tale norma si applicasse anche al Consorzio in quanto, pur non essendo costituito solo dai soggetti previsti dal citato art., comma 1, lett. a, vigente ratione temporis, avesse comunque uno scopo mutualistico ex art. 2602 c.c. e fosse rivolto al sostegno di un’area di manifesta difficoltà socioeconomica, il che giustificava l’applicazione anche nei suoi confronti dell’agevolazione tributaria di cui alla norma citata, e che in ogni caso, avendo il Consorzio aderito al cd. “concordato di massa”, che, secondo la CTR, aveva “cristallizzato la situazione fiscale e sulla quale l’Ufficio, aderendo…, non aveva… potere di intervento ex post con la riduzione al 50% della agevolazione di cui il Consorzio all’epoca poteva beneficiare;

1.2. va premesso dunque che il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, lett. a, prevedeva, ratione temporis, prevedeva quanto segue: “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti a) regioni, province e comuni, camere di commercio e loro consorzi;.””;

1.3. nel caso di specie è incontestato che il Consorzio in questione fosse composto anche da soggetti terzi, di natura privata (ENI, Consorzio Bonifica Media Valle del Tirso), il che esclude potesse applicarsi anche nei suoi confronti l’agevolazione prevista dal citato art., trattandosi di norma eccezionale e derogatoria, non suscettibile di applicazione analogica, avendo il legislatore inteso differenziare il trattamento fiscale previsto per tali specifiche categorie di enti);

1.4. va posto infatti in rilievo che per le norme che riconoscono agevolazioni e benefici in deroga al regime ordinario non è consentito dall’art. 14 preleggi, il ricorso all’analogia (cfr. ex multis, Cass. n. 13502/1991) e che le relative disposizioni sono per loro natura di stretta interpretazione secondo l’orientamento constante della Sezione Tributaria di questa Corte (cfr. Cass. nn. 8322/2015, 21778/2012, 5570/2011, 11176/2005, 1382/2004);

1.4. il Collegio rileva, inoltre, che non è in contestazione che il Consorzio abbia aderito all’accertamento con adesione “collettivo” previsto dal D.L. n. 564 del 1994, artt. 2 bis e 3, convertito nella L. n. 656 del 1994;

1.5. è altrettanto pacifico che la definizione degli importi dovuti mediante l’accertamento con adesione produca effetti irrevocabili, come stabilito dall’art. 8 Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177;

1.6. ne consegue che l’accettazione da parte del contribuente della proposta di accertamento con adesione, in virtù del carattere di irrevocabilità della stessa e dell’inammissibilità di condizionamenti di qualsiasi natura, determina l’irrilevanza di eventuali esenzioni che possano spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via definitiva, prima del perfezionamento della procedura di accertamento concordato (sull’irrevocabilità dell’accertamento con adesione previsto dalla L. n. 656 del 1994 cfr. Cass. nn. 9847/2016, 12885/2008; in senso analogo, con riguardo alla materia del condono, n. 18278/2004, e con riguardo al concordato tributario, n. 595/1978);

1.7. il motivo va quindi accolto in quanto la CTR non si è conformata ai principi di diritto dianzi illustrati;

2.1. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando, in rubrica, “nullità della sentenza e/o del procedimento D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel rigettare la richiesta di cessazione della materia del contendere afferente gli anni di imposta 1997 e 1998, per i quali l’Ufficio aveva riconosciuto al Consorzio la spettanza del rimborso, sostenendo che la richiesta non potesse essere accolta poichè mancava la “concorrente richiesta di entrambi i soggetti” e “nonostante l’avvenuto riconoscimento del credito,… dopo… venti anni l’Ufficio non…(aveva dato)… esecuzione al rimborso”;

2.2. la doglianza è infondata atteso che, anche nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al Giudice conclusioni conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne abbia conseguito l’integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte (cfr. Cass. nn. 27598/2013, 909/2006), sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr. Cass. n. 6909/2009);

2.3. nella specie, in controversia avente ad oggetto il rimborso di somme relative ad imposte già versate, come correttamente affermato dalla CTR, non sussistevano dunque i presupposti per la parziale dichiarazione di cessata materia del contendere solo in ragione del sopravvenuto riconoscimento del rimborso da parte dell’Ufficio Finanziario di due annualità d’imposta, laddove, però il ricorrente in primo grado non aveva dato atto dell’intervenuto pagamento di quanto richiesto;

3 sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono, in accoglimento del primo motivo, respinto il secondo, la sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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