Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26128 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26128

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22848-2009 proposto da:

M.G.B. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 63, presso lo studio

dell’avvocato LEUZZI BRUNO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CANESTRELLI ROBERTO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3324/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

12/02/08, depositata l’01/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letta la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti: “Il relatore, Cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. M.G.B. ha convenuto davanti al tribunale di Roma il Ministero della giustizia e la Presidenza del consiglio dei ministri, chiedendo la condanna degli stessi al risarcimento del danno da ingiusta detenzione.

Il tribunale di Roma, con sentenza n. 11971/2004, dichiarava l’inammissibilità della domanda perchè erano decorsi i termini ex L. n. 117 del 1988, art. 4 e art. 315 c.p.p..

La corte di appello di Roma, adita dall’attore, con sentenza depositata l’1.9.2008 rigettava l’appello.

Proponeva ricorso per cassazione l’attore.

Resiste il Ministero della Giustizia.

2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c..

Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., con riferimento agli artt. 2, 13, 24 Cost. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul punto.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., con particolare riferimento all’art. 13 Cost. ed all’art. 2 Cost. (diritti inviolabili) nonchè in riferimento alla responsabilità risarcitoria della p.a. (come sancita da S.U. n. 500/1999 con riferimento all’art. 97 Cost.) Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria.

3. Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla fattispecie per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo I. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè alcuno dei motivi relativi ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano modificati dalla memoria di parte ricorrente;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che la peculiarità della vicenda integra giusto motivo per la compensazione delle spese;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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