Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26127 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26127 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore:

privilegio

SENTENZA
sul ricorso proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., domiciliata per legge
in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, dalla quale è rappresentata e difesa

RICORRENTE
contro
EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Giancarlo
Rossi, elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni n. 157, presso
l’avv. MASSIMO PIERALLI, dal quale, unitamente all’avv. GIULIO MARCHESI del foro di Bergamo, è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al controricorso
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE
nonché

NRG 21855-11 Agenzia Entrate-Fai! Immobiliare Tebaldi Sas e Equitalia Nord Spa – Pag. I

Data pubblicazione: 21/11/2013

FALLIMENTO DELLA IMMOBILIARE TEBALDI S.A.S. DI TEBALDI FULVIO & C.
INTIMATO

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre
2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Lucio CAPASSO, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. — Con decreto del 20 gennaio 2011, il Giudice delegato al fallimento della
Immobiliare Tebaldi S.a.s. di Tebaldi Fulvio & C. accolse parzialmente l’istanza
di insinuazione tardiva proposta dall’Equitalia Esatri S.p.a., concessionaria della
riscossione dei tributi per la provincia di Bergamo, ammettendo al passivo in via
chirografaria, tra l’altro, il credito di Euro 8.396,16 fatto valere dall’istante per imposta regionale sulle attività produttive relativa ad anni anteriori al 2007.
2. — L’opposizione allo stato passivo proposta dall’Equitalia Esatri è stata rigettata dal Tribunale di Bergamo, che con decreto del 10 aprile 2011 ha confermato, per quanto ancora rileva in questa sede, l’inapplicabilità del privilegio di cui all’art. 2752, primo comma, cod. civ., invocato dall’opponente.
Premesso che le norme che disciplinano i privilegi, in quanto poste in deroga
al principio di cui all’art. 2741 cod. civ., hanno carattere eccezionale e tassativo, e
non sono quindi suscettibili di applicazione analogica, il Tribunale ha negato anche l’ammissibilità di un’interpretazione estensiva, ritenendo significativa, ai fini
dell’esclusione della volontà del legislatore di estendere all’IRAP il privilegio di
cui all’art. 2752, la circostanza che, nel modificare il testo di tale disposizione,

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avverso il decreto del Tribunale di Bergamo depositato il 23 maggio 2011.

l’art. 33 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 non abbia menzionato l’imposta in esame, precedentemente introdotta dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Ha inoltre escluso l’efficacia retroattiva delle ulteriori modificazioni introdotte dall’art. 39, se-

spressa estensione del privilegio all’IRAP, prevista da tale disposizione, la conferma dell’impossibilità di includere l’imposta tra quelle precedentemente privilegiate ai sensi dell’art. 2752, primo comma, cod. civ. Pur rilevando che l’imposta in
esame è stata introdotta contestualmente all’abolizione dell’imposta locale sui redditi, al fine di assicurare la continuità del gettito, il Tribunale ha escluso l’assimilabilità dei due tributi, evidenziando che l’art. 36 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 ne ha soppressi anche altri, non assistiti dal medesimo privilegio, e ritenendo
non significativa l’equiparazione dell’IRAP alle imposte soppresse ai fini dell’applicazione dei trattati internazionali e delle modalità di accertamento e riscossione.
Ha osservato al riguardo che l’IRAP non può essere definita un’imposta sul reddito, in virtù della sua tipica connotazione reale, della sua incidenza sul valore aggiunto di un’attività, economica o meno, autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, e dei criteri di calcolo della base imponibile, che ne
comportano l’applicazione anche a soggetti che nel periodo d’imposta non abbiano
conseguito alcun reddito.
3. — Avverso il predetto decreto l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato ad un solo motivo. Si è costituita con controricorso l’Equitalia
Nord S.p.a., succeduta all’Equitalia Esatri a seguito di fusione per incorporazione,
proponendo ricorso incidentale adesivo, anch’esso affidato ad un motivo. Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

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condo comma, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 157, ravvisando anzi nell’e-

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Preliminarmente, occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso inciden-

tale dell’Equitalia Nord, il quale è stato proposto con controricorso notificato alle

sione dei termini processuali prevista dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1962, n. 749,
successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 99, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall’art. 6, comma quarto, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), decorrente
dalla comunicazione del decreto impugnato, che è stata effettuata il 12 luglio
2011. La natura adesiva del ricorso incidentale, volto ad ottenere la cassazione
della sentenza impugnata per le medesime ragioni addotte a sostegno di quello
principale, esclude infatti l’applicabilità del termine previsto dall’art. 334 cod.
proc. civ., trattandosi di un’impugnazione proposta a tutela di un interesse della
parte che non è sorto per effetto del ricorso principale, non diretto nei confronti
della controricorrente, ma direttamente a seguito dell’emanazione della sentenza,
con la conseguenza che non può trovare applicazione la disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. V, 25 gennaio 2008, n.
1610; Cass., Sez. lav., 22 marzo 2007, n. 7049; Cass., Sez. I, 21 marzo 2007, n.
6807).
2. — Con l’unico motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 2752, primo comma, cod. civ., in relazione all’art.
2778 n. 18 cod. civ., sostenendo che, nell’escludere l’applicabilità del privilegio, la
Corte di merito non ha verificato la possibilità di un’interpretazione estensiva delle
predette disposizioni, giustificata dalla natura erariale e diretta del tributo in esame e dal carattere non tassativo dell’elencazione contenuta nell’art. 2752, il quale,

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controparti il 18 ed il 19 ottobre 2011, e pertanto, pur tenendo conto della sospen-

nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dall’art. 43 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, richiamava le imposte dirette nel loro complesso, come categoria residuale. Tale interpretazione, ad avviso dell’Agenzia, non trova ostacolo nella

continua a contemplare l’ILOR nonostante la sua abolizione, né nell’espressa introduzione del privilegio ad opera del decreto-legge n. 159 del 2007, al quale non
può attribuirsi carattere innovativo, avendo il legislatore inteso risolvere, attraverso una norma chiarificatrice, i dubbi precedentemente insorti al riguardo. Diversamente opinando, secondo la difesa erariale, dovrebbe dubitarsi della legittimità
costituzionale della norma in esame, nella parte in cui esclude irragionevolmente
l’IRAP dal novero delle imposte dirette assistite dal privilegio, pur costituendo attualmente l’imposta uno dei capisaldi della finanza pubblica.
3. — Il ricorso è fondato.
In proposito, occorre richiamare il principio di diritto ripetutamente enunciato
da questa Corte, secondo cui il privilegio previsto dall’art. 2752, primo comma,
cod. civ. a favore dei crediti per tributi diretti dello Stato trova applicazione anche
ai crediti per IRAP sorti in epoca anteriore all’entrata in vigore dell’art. 39, comma 2 )
c•cl
i , del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che ha modificato l’art. 2752 cit., prevedendo espressamente l’applicabilità della causa di prelazione ai crediti per IRAP.
L’imposta in questione, istituita dal d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 contestualmente all’abolizione dell’ILOR e destinata ad integrare il gettito finanziario venuto
meno per effetto di tale provvedimento, condivide infatti con l’imposta soppressa
la natura di tributo erariale a carattere reale, essendo disciplinata dalla legge statale, rispetto alla quale le Regioni a statuto ordinario sono attributarie di competen-

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nuova formulazione dell’art. 2752, la quale risulta tutt’altro che rigorosa, in quanto

ze meramente attuative, ed avendo come base imponibile il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate esercitate sul territorio regionale;
essa è inoltre assoggettata alla medesima disciplina dell’ILOR per quanto riguarda

dell’applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria. L’assunzione da
parte dell’IRAP della medesima rilevanza dell’ILOR nell’ambito del sistema tributario nazionale legittima, ad avviso di questa Corte, l’applicazione del privilegio in
questione ai relativi crediti, in virtù di un’interpretazione estensiva dell’art. 2752,
primo comma, giustificata, oltre che dall’identità della ragione del credito, dalla
fondamentale esigenza, comune a tutti i crediti individuati dalla norma in esame,
di reperire in tempi brevi i mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri
enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali (cfr. Casì., Sez. I, 11 gennaio
2013, n. 606; 1° marzo 2010, n. 4861; Cass., Sez. VI, 28 settembre 2011, n.
19857; 13 settembre 2011, n. 18756; 14 dicembre 2010, n. 25242).
Tale interpretazione, già confortata dalla modificazione normativa introdotta
dall’art. 39, comma c(t4-del decreto-legge n. 159 del 2007, non avente efficacia retroattiva, ha trovato definitivamente conferma a seguito dell’ulteriore modificazione introdotta dall’art. 23, comma

, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
quale, nel ribadire l’estensione del privilegio ai crediti per IRAP, ha espressamente
stabilito che tale disposizione si applica «anche per i crediti sorti anteriormente

all’entrata in vigore del presente decreto», in tal modo attribuendo efficacia retroattiva alla nuova formulazione dell’art. 2752, primo comma, cod. civ., senza limitarne l’ambito applicativo ai crediti sorti successivamente all’entrata in vigore del
decreto-legge n. 159 (cfr. Cass., Sez. I, 20 settembre 2012, n. 15982; 6 luglio

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l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso, ed è equiparata alla stessa ai fini

2012, n. 11417; 17 ottobre 2011, n. 21469).
E’ pur vero che con sentenza n. 170 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la predetta disposizione, unitamente a quel-

crediti privilegiati intervenuti nell’esecuzione forzata o ammessi al passivo fallimentare anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 98 di contestare, in
sede di distribuzione della somma ricavata, i crediti tributari anteposti a quelli di
loro spettanza per effetto delle nuove norme, con il rimedio di cui all’art. 512 cod.
proc. civ. o con l’impugnazione di cui all’art. 98 della legge fall. Il tenore delle argomentazioni addotte a sostegno di tale pronuncia rende peraltro evidente che la
dichiarazione d’incostituzionalità non ha riguardato i due commi nella loro interezza, ma soltanto nella parte in cui, attraverso il riferimento a crediti già ammessi
al passivo in via definitiva, essi risultavano idonei ad incidere sulle aspettative dei
creditori concorrenti già consolidatesi per effetto della mancata contestazione dello stato passivo. La Corte ha infatti osservato che le disposizioni in esame, consentendo la ricollocazione in via privilegiata di crediti ammessi in via chirografaria in uno stato passivo già divenuto esecutivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e rimettendo in termini per l’impugnazione dello stato passivo i creditori che risultassero pregiudicati dalla nuova collocazione, evidenziavano l’intento
del legislatore di estendere retroattivamente l’applicabilità del privilegio fino a
comprendere casi in cui lo stato passivo fosse ormai divenuto definitivo. Tale efficacia, secondo il Giudice delle leggi, comportando il superamento del giudicato
endo-fallimentare formatosi a seguito della scadenza del termine per l’opposizione, si poneva in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., in relazione
all’art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e

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la di cui al comma quarantesimo dello stesso articolo, che consentiva ai titolari di

delle Libertà fondamentali, in quanto determinava una disparità di trattamento a
sfavore dei creditori concorrenti con lo Stato, i quali erano destinati a vedere frustrate le loro consolidate aspettative di realizzazione dei rispettivi crediti, senza

dell’interesse economico dello Stato, avuto di mira dalle norme in esame.
In quanto volta a stigmatizzare l’incidenza delle nuove norme sulla preclusione processuale collegata all’emissione del decreto che rende esecutivo lo stato
passivo, la pronuncia d’incostituzionalità si limita ad escludere che, come ritenuto
in passato con riferimento ad analoghe disposizioni (cfr. Cass., Sez. I, 11 gennaio
1980, n. 235; 10 gennaio 1979, n. 157, relative all’art. 15 della legge 29 luglio
1975, n. 426), l’estensione della causa di prelazione a crediti sorti anteriormente
all’entrata in vigore della legge consenta di disporne la ricollocazione in via privilegiata, nonostante la precedente ammissione come chirografari. Gli effetti di tale
pronuncia non possono dunque essere estesi all’ipotesi in cui il giudicato endofallimentare non si sia ancora formato, essendo ancora in corso l’accertamento del
credito per effetto dell’avvenuta proposizione dell’opposizione allo stato passivo o
di una domanda d’insinuazione tardiva.
4. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., disponendosi l’ammissione al passivo del
credito per IRAP con il grado di privilegio previsto dagli arti. 2752, primo comma, e 2778 n. 18 cod. civ.
5. — L’incertezza della questione, che ha costituito oggetto di contrastanti
decisioni nella giurisprudenza di merito, giustifica la dichiarazione d’irripetibilità
delle spese processuali.

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che tale retroattività trovasse una sufficiente giustificazione nel perseguimento

P. Q .M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso incidentale adesivo, accoglie il ricorso
principale, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, riconosce il pri-

talia Esatri S.p.a. per imposta regionale sulle attività produttive ammesso al passivo del fallimento dell’Immobiliare Tebaldi S.a.s di Tebaldi Fulvio & C.; dichiara
irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile

vilegio di cui all’art. 2752, primo comma, cod. civ. in favore del credito dell’Equi-

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