Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26127 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16191-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 625/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello principale proposto dai Concessionario e l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 6774/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto da P.M. avverso intimazione di pagamento IRPEF 1996;

il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 43” per aver fatto conseguire l’illegittimità della pretesa tributaria dalla mancata notifica della cartella di pagamento, prodromica all’atto di intimazione di pagamento impugnato, anche al contribuente, nei confronti del quale era intervenuta dichiarazione di fallimento;

1.2. la doglianza è fondata in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in materia di accertamento, l’omessa notifica al fallito dell’atto impositivo, pur in presenza di regolare notifica al Curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela, non determina irritualità, nullità o inesistenza di tale atto, poichè l’obbligo di notificazione al contribuente fallito è strumentale a consentire allo stesso l’esercizio in via condizionata del diritto di difesa, azionabile solo nell’inerzia degli organi della procedura fallimentare (cfr. Cass. n. 5384/2016, 5392/2016);

1.3. in particolare, è stato anche ribadito, in tema di fallimento di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, che l’atto impositivo, se inerente a crediti tributari i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore ma anche al contribuente personalmente fallito, il quale, restando esposto ai riflessi, anche sanzionatori, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo (cfr. Cass. n. 8034/2017);

1.4. la mancata notifica dell’atto impositivo ha conseguenze quindi non per il processo ma per l’efficacia della pretesa tributaria nei confronti del contribuente fallito;

1.5. la CTR non si è quindi conformata ai principi di diritto dianzi illustrati avendo confermato l’annullamento dell’atto impositivo sul presupposto della sua notifica al solo curatore e non anche al contribuente del quale è stato dichiarato il fallimento personale;

2.1. va respinto invece il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per avere la CTR omesso di pronunciarsi “sulla eccezione dell’Ufficio relativa all’inammissibilità di tutte le eccezioni relative alla cartella di pagamento in quanto tardive ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per non avere il sig. P. tempestivamente impugnato nè l’avviso di intimazione… notificatogli in data 15.05.2010, nè il successivo avviso di intimazione… notificatogli in data 13.2.2013”;

2.2. il vizio d’omessa pronuncia, configurabile allorchè manchi completamente il provvedimento del Giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, deve essere infatti escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. Cass. nn. 1360/2016, 3417/2015, 452/2015);

2.3. con evidenza non è configurabile nei caso in esame il vizio denunciato di omessa pronuncia sulle questioni dianzi indicate, essendovi comunque stata una pronuncia in ordine alla nullità della cartella per mancata notifica nei confronti del contribuente, con implicita declaratoria di assorbimento degli ulteriori motivi di appello;

3. ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice a quo affinchè proceda al riesame della vicenda processuale alla luce dei superiori principi, oltre che a regolare le spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale dei Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Sesta, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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