Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26127 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20612-2009 proposto da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 12, presso lo studio dell’avvocato CRISCI

SIMONETTA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.P.V., M.A., M.

V.A., in qualità di eredi legittimi di M.

V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI

76, presso lo studio dell’avvocato MACCARONE GUIDO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CELLAMMARE ANGELO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 112/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO del 21/01/09, depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati e visto l’art. 380 bis c.p.c., osserva:

M.V. richiedeva al tribunale di Taranto la tutela possessoria nei confronti di C.C., locatrice di un locale, e Co.Co. conduttore, con molestia ad un suo immobile realizzata attraverso l’installazione di canna fumaria.

Il tribunale ordinava al Co. di eliminare la canna fumaria e rigettava la domanda nei confronti della C..

La corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 14.4.2009, in accoglimento dell’appello proposto dal M., condannava anche C.C. ad eliminare la canna fumaria. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione C.C..

Resistono con controricorso M.A., G.P. V. e V.A., nella qualità di eredi di M. V..

2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione di legge per carenza di motivazione e l’illogicità, contraddittorietà ed eccesso di potere.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la cessazione della materia del contendere e la carenza di interesse degli eredi di M.V..

3. Ritiene questa Corte che entrambi i motivi siano inammissibili per mancata indicazione dei quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Va, anzitutto, rilevato che, a norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, poichè la sentenza in questione risulta depositata anteriormente al 4 luglio 2009, al ricorso si applica rart. 366 bis, abrogato dalla citata Legge, art. 47, comma 1, lett. d) solo relativamente ai ricorsi proposti avverso provvedimenti pubblicati successivamente a tale data.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c., i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007, n. 20603; Cass. 18.7.2007, n. 16002).

Nella fattispecie la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c. , poichè non sono formulati i quesiti di diritto nè il primo motivo, per la parte che attiene ad un preteso vizio di motivazione, contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (in quanto insufficiente, contraddittoria o omessa) a giustificare la decisione (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dai resistenti, liquidate in Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011 Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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