Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26126 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15476-2018 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’Avvocato NICOLA BULTRINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato ENRICO MARELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1710/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Ader-Agenzia delle Entrate-Riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 272/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto da F.A. avverso iscrizione ipotecaria iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77;

il contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 denunciando vizio di motivazione apparente per mero richiamo dei Giudici di appello alla sentenza di primo grado senza che fosse possibile desumere l’iter logico attraverso il quale si era pervenuti alla condivisione della pronuncia impugnata in appello;

1.2. la doglianza è infondata in quanto secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo Giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il Giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n. 14786 del 2016; specificamente in tema di processo tributario, cfr. Cass. nn. 28113 del 2013 e 13148 del 2014);

1.3. alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata non può essere giudicata radicalmente nulla, nella parte impugnata, per difetto del requisito di forma di cui ai D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), perchè non risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere le ragioni dell’appellante (compiutamente trascritte nelle premesse della sentenza) richiamando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77;

2.1. con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e degli artt. 170 e 2697 c.c.” perchè, secondo la ricorrente, la CTR avrebbe errato nel ritenere applicabili all’iscrizione ipotecaria, di cui all’art. 77 cit., nei confronti del contribuente (esercente attività agricola) i precetti previsti dall’art. 170 c.c., i quali avrebbero “efficacia unicamente nell’ambito dell’esecuzione forzata” ed il richiamo operato dalla CTR all’art. 170 c.c. sarebbe errato facendo riferimento tale norma all’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale, e sui frutti di essi, non anche all’attività cautelare, in cui si concreterebbe, invece, l0iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77.

2.2. si lamenta altresì che la CTR abbia confermato l’illegittimità dell’ipoteca “indipendentemente dalla prova o meno dell’estraneità dei debiti contratti ai bisogni della famiglia e della conoscenza della predetta estraneità in capo al creditore”.

2.2 il motivo risulta parzialmente fondato alla luce del principio già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 20998/2018, 23876/2015, 5385/2013) secondo cui “l’art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui al D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602, art. 77. Ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando – nell’ipotesi contraria – il titolare del credito, per il quale l’esattore procede alla riscossione, non conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia; viceversa, l’esattore non può iscrivere l’ipoteca – sicchè, ove proceda in tal senso, l’iscrizione è da ritenere illegittima – nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità;

2.3. inoltre, questa Corte, in fattispecie similare, ha ribadito che il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (cfr. in termini, Cass. n. 15886/2014; id. n. 15886/2009);

2.4. questa Corte ha quindi precisato, in tema di fondo patrimoniale, che anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (cfr. Cass. nn. 9188/2016, 3738/2015);

2.4. deve, pertanto, accertarsi in fatto se il debito in questione si possa dire contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, con la precisazione che, se è vero (cfr. Cass. n. 12998/2006), come si è detto, che tale finalità non si può dire sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere, in via di principio, che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare tali bisogni (cfr. Cass. n. 3738/2015 cit. la quale, in adesione Cass. n. 4011/2013, ha, pertanto, ritenuto che, in quest’ottica, non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del loro tenore di vita familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell’obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nel senso ampio testè descritto);

2.5. la sentenza impugnata, nel ritenere illegittima l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 pur avendo il contribuente espressamente affermato che i beni, gravati da ipoteca, erano stati conferiti in fondo patrimoniale “allo scopo di “far fronte ai bisogni della famiglia”, ribadendo anche in appello “il favor familiare del fondo patrimoniale in rapporto all’iscrizione ipotecaria”, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra riportati, non avendo tenuto conto della necessità di verificare se i debiti contratti con l’Erario fossero o meno dovuti a bisogni della famiglia, o a ragioni estranee, non assumendo peraltro rilievo, come si è detto, che l’obbligazione tributaria riguardasse obbligazioni assunte con riguardo all’attività d’impresa del ricorrente in primo grado (la società semplice Azienda Agricola La Fornace, di cui egli era socio e legale rappresentante, con relativa responsabilità personale solidale ed illimitata dei soci per le obbligazioni sociali);

3. ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice a quo affinchè proceda al riesame della vicenda processuale alla luce dei superiori principi, oltre che a regolare le spese di questo grado.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Sesta, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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