Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26125 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15449-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

FUTURA COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 7,

presso lo studio dell’Avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI,

rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO BONETTI;

– controricorrente –

contro

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI QUARTO INFERIORE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAIO MARIO, 7, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI FEDELI

BARBANTINI, rappresentata e difesa dall’Avvocato PAOLO BONETTI;

– controricorrente –

e contro

PRIMA CASA SRL

– intimata –

avverso la sentenza n. 3091/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 15/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 596/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo di Quarto Inferiore e dalle società Futura Costruzioni S.r.L. e Primacasa S.r.L. avverso avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro (annualità 2010) sulla base dei contratti preliminari stipulati per la vendita, in favore delle suddette società, di due aree fabbricabili, prive di fabbricati, e dell’aggiornamento della perizia di concessione dei mutui ipotecari ad essi collegati;

la Parrocchia e la società Futura Costruzioni resistono con controricorso;

l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 denunciando, in rubrica, “violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, art. 51, comma 2 e art. 52 ” perchè la CTR avrebbe errato nel limitare “la base di calcolo dell’imposta di registro ai mq del terreno compravenduto, negando la validità del parametro di superficie lorda vendibile che al contrario… calcolava la potenzialità edificatoria del terreno nella sua unitarietà, prescindendo dall’estensione globale dell’appezzamento”, e nel ritenere maggiormente affidabile la stima di parte in quanto corrispondente alle “valutazioni date ai fini I.C.I. sulle aree fabbricabili da parte del Comune”;

1.2. va premesso che, in tema di imposta di registro, l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate del “valore venale in comune commercio”, di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 2, ai fini della determinazione della base imponibile, deve tenere conto del prezzo effettivo pattuito dalle parti, avuto riguardo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici prodotti dagli atti presentati per la registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, dovendosi procedere, in base al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, all’interpretazione complessiva del contratto concluso e alle sue clausole (cfr. Cass. nn. 6171/2017, 21526/2013);

1.3. ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, comma 1, lett. a), nel caso di contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali, il valore del bene deve essere, inoltre, calcolato alla data dell’atto traslativo in quanto la valutazione del bene deve essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo (cfr. Cass. nn. 11182/2014, 15792/2012, 23470/2007);

1.4. ciò che assume rilievo, infatti, ai fini del prelievo fiscale è lo stato di fatto del terreno secondo lo strumento urbanistico che lo conforma;

1.5. nel caso che occupa non è contestato che i terreni per cui è causa avessero natura edificabile e che, al momento del trasferimento, sugli stessi non fossero stati edificati fabbricati;

1.6. la CTR, dunque, si è conformata ai principi di diritto dianzi illustrati laddove ha ritenuto, circa il valore venale dei beni, calcolato dall’Ufficio basandosi su perizia della Banca, che aveva concesso i mutui, e che faceva “riferimento alla valutazione di un programma costruttivo da realizzarsi in riferimento al valore di un mq. di superficie lorda vendibile (S.L.V.) nella cui definizione è insito il concetto di fabbricato ultimato e non di valore del solo terreno edificabile”, che l’Ufficio avesse preso a base della rettifica “un metro di paragone (S.L.V.)… non coincidente con il valore venale del bene di mercato a mq. periziato…(dalla)… parte… che…(trovava)… coincidenza con le valutazioni date a fini I.C.I. sulle aree fabbricabili da parte del Comune nell’anno 2010”, con valori di gran lunga inferiori a quelli riportati nel rogito;

1.7. da quanto dianzi illustrato emerge, inoltre, con evidenza che la CTR non ha in alcun modo determinato la base imponibile dell’imposta di registro, facendo riferimento ai criteri previsti per l’Ici, come lamentato dall’Ufficio, essendosi limitata ad affermare che anche le valutazioni effettuate, ai suddetti fini, sulle aree fabbricabili da parte del Comune, risultate di gran lunga inferiore allo stesso valore del rogito, confermavano l’erroneità dei valori presi a riferimento per l’imposta di registro dall’Agenzia delle Entrate;

1.8. il primo motivo di ricorso va quindi respinto;

2.1. con il secondo motivo ricorso la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 comma 3” perchè la CTR avrebbe errato nel definire illegittima la rettifica impugnata in quanto priva del riferimento ad atti comparativi;

2.2. la doglianza non coglie nel segno in quanto la CTR ha unicamente affermato, in aggiunta a quanto dianzi illustrato, che “nessun riferimento comparativo…(aveva)… fatto l’ufficio ad altri atti similari rogitati nel triennio precedente”;

2.3. è noto, infatti, che in tema di determinazione dell’imposta di registro, l’avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi, oltre che sul parametro comparativo e su quello del reddito, anche su “altri elementi di valutazione” ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3 (cfr. ex multis Cass. nn. 29143/2018, 1961/2018);

2.4. la CTR, quindi, si è limitata a rilevare che l’Ufficio, in aggiunta al criterio di valutazione, ritenuto erroneamente applicato, non aveva fatto neppure ricorso al criterio del termine temporale triennale, previsto ai fini comparativi;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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