Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26125 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18981-2009 proposto da:

LABORATORIO ANALISI CLINICHE DEL DR. VELLA GERO SNC, ricorrente che

non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

AZIENDA USL n. (OMISSIS) in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. IACONO MANNO GIOVANNI,

giusta deliberazione conferimento incarico n. 448 del 16.7.09 e

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 81/2009 del TRIBUNALE di AGRIGENTO – Sezione

Distaccata di CANICATTI’ del 31.3.09, depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati.

Osserva:

1. La s.n.c. Laboratorio Analisi cliniche del Dr. V.G. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Agrigento, sede distacc. di Canicattì, n. 81/2009, depositata il 2.4.2009.

Resiste con controricorso la Ausl n. (OMISSIS).

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

Il ricorso non risulta essere stato depositato , pertanto ne va dichiarata l’improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1.

Va osservato, infatti, che l’improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall’art. 369 c.p.c., comma 1, per l’ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto (ovvero dell’ultima notificazione eseguita, nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato proposto nei confronti di più parti), può essere rilevata anche d’ufficio, stante il carattere perentorio del termine suddetto”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione; che conseguentemente va dichiarata l’improcedibilità del ricorso; che il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla resistente.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c., dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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