Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26124 del 21/11/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 26124 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 3224-2007 proposto da:
FALLIMENTO ITALFAX – LAVORO TRADE DEVELOPMENT S.R.L.
(C.F. 03591401009),
ALESSANDRO MECHELLI,

in persona del Curatore dott.
elettivamente domiciliato in

Data pubblicazione: 21/11/2013

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso l’avvocato CAMICI
GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende unitamente
2013
1387

all’avvocato MAUGERI ALDO, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro

1

NEC ITALIA S.R.L. (C.F. 08126010159), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 10, presso
l’avvocato GARCEA FRANCO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MATERA GIUSEPPE,

– controri corrente –

avverso la sentenza n. 3927/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE
MATERA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

4/

giusta procura in calce al controricorso;

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 settembre 2006 la Corte di appello
di Roma, in totale riforma della sentenza in data 24 giugno
2003 del Tribunale della stessa città, rigettava la domanda
con cui il fallimento della s.r.l. ITALFAX – Lavoro Trade

Development aveva chiesto la revoca, ai sensi dell’art. 67,
comma l n. l, l. fall. e dell’art. 2901 c.c., della
transazione che la s.r.l. ITALFAX, dichiarata fallita con
sentenza del 16 settembre 1994, aveva stipulato il 15
aprile 1993 con la s.r.l. NEC Italia, con riferimento alla
controversia pendente innanzi al Tribunale di Milano ed
avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni
formulata dalla prima nei confronti della seconda per la
mancata fornitura di telefoni cellulari nella misura che si
asseriva essere stata contrattualmente prevista dalle
parti. In particolare, per quanto ancora interessa, la
Corte di appello osservava che: 1) non sussisteva alcuna
prova né tantomeno una verifica giudiziale dei “danni
miliardari” che l’ITALFAX assumeva di avere subito e che
essa aveva quantificato in venti miliardi di lire in
citazione ed in quattro miliardi di lire in una proposta
transattiva, sostenendo di avere ricevuto una
controproposta di due miliardi; in particolare, nessuna
prova di tale controproposta era stata offerta dal
fallimento, malgrado la specifica contestazione formulata
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dalla convenuta 2) in ogni caso, la sproporzione tra le
prestazioni nella transazione deve essere valutata avendo
riguardo alle prestazioni dedotte nell’atto di transazione
e non già sulla base delle pretese fatte valere nel
giudizio transatto; sotto tale profilo l’atto di

transazione prevedeva, a fronte della rinunzia all’azione
da parte dell’ITALFAX, solo concessioni di NEC Italia
(indennizzi ed accordi per la distribuzione pluriregionale
dei prodotti della società); quanto all’indennizzo
consistente nella la fornitura gratuita di 300
radiotelefoni mod. P3, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, non sussisteva alcuna ammissione della convenuta
sul fatto che si trattava di “fondi di magazzino”, mentre
si doveva ritenere tardiva la documentazione prodotta al
riguardo in appello; 3) quanto alla domanda subordinata di
revocatoria ordinaria

ex

art. 2901 c.c., era rimasta

sfornita di prova l’affermazione della curatela secondo cui
entrambi i contraenti erano a conoscenza del gravissimo
pregiudizio che la transazione avrebbe arrecato al ceto
creditorio, mentre nulla era stato dedotto a proposito
dell’esistenza del credito pregiudicato e dell’eventus
damni.
Il fallimento della s.r.l. ITALFAX – Lavoro Trade
Development propone ricorso per cassazione avverso detta
sentenza, deducendo sei motivi. La s.r.l. NEC Italia
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resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno
presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il fallimento ricorrente deduce la
violazione degli artt. 67 1.fall. e 1965 segg. c.c.,

lamentando che erroneamente la Corte di appello aveva
ritenuto che la sproporzione tra le prestazioni dovesse
intercorrere tra le prestazioni dedotte in contratto, senza
considerare le originarie pretese.
Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo la
violazione degli artt. 1965 segg. c.c. e 2697 c.c., lamenta
che la Corte di appello aveva ritenuto necessario, ai fini
della prova della dedotta sproporzione, la piena prova dei
danni sofferti dalla s.r.l. ITALFAX.
Il primo ed il secondo motivo devono essere esaminati
congiuntamente in quanto strettamente connessi. In tema di
revocatoria di transazione si deve anzitutto osservare che
il divieto d’impugnazione della transazione per causa di
lesione, sancito dall’art. 1970 c.c., si riferisce alle
parti transigenti e non ai creditori di esse, che sono
estranei all’atto. Pertanto, i creditori e, dopo il
fallimento del debitore, il curatore ben possono esercitare
l’azione revocatoria contro un atto di transazione posto in
essere in danno delle ragioni dei creditori. Il punto, che
non è controverso tra le parti, evidenzia, tuttavia, una

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difficoltà strutturale, alla base della esclusione della
risolubilità per lesione, nel valutare tutti gli elementi
che hanno indotto le parti a transigere, al fine di
stabilire se la rinuncia fatta da una di esse ad alcune

dall’altra parte. Secondo una risalente pronunzia di questa
Corte tale difficoltà dovrebbe essere superata, caso per
caso, dal prudente apprezzamento del giudice di merito, e
cioè “dall’accertamento giudiziale

ex post di quella che

era la reale situazione giuridica precedente alla
transazione, e, quindi, dalla prova che dalla transazione è
derivato un regolamento non conforme a tale realtà, vale a
– dire pregiudizievole” per i creditori (Cass. 14 maggio
1963, n. 1180, con riferimento ad una revocatoria ordinaria
di transazione).
Successivamente questa Corte ha mutato orientamento con la

Az

sentenza 20 marzo 1976, n. 1016 che ha affermato il
principio secondo cui la natura non aleatoria ma
commutativa della transazione comporta che ciascun
contraente subisca un sacrificio patrimoniale determinato,
onde procurarsi un vantaggio corrispondente, e rende
possibile al giudice valutare,

ex art. 67, n. l, legge

fall., se la prestazione assunta dal fallito sorpassi
notevolmente la controprestazione. La valutazione del

giudice va effettuata, pertanto, secondo tale orientamento,

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delle sue pretese sia o meno proporzionata a quella fatta

con riferimento alle sole prestazioni dedotte in contratto
e non anche con riferimento alle reciproche concessioni,
ossia alle pretese originarie dei contraenti, poiché le
valutazioni delle parti circa la situazione preesistente
restano assorbite nel regolamento contrattuale, vale a dire

nelle reciproche attribuzioni patrimoniali. Il principio è
stato ribadito da Cass. 27 giugno 2001, n. 8808 nella cui
motivazione, tuttavia, si riteneva rilevante
l’apprezzamento del giudice di merito circa la notevole
sproporzione tra la pretesa originaria, consacrata nel caso
allora in esame in un decreto ingiuntivo, e l’importo che
era stato accettato in via transattiva a fronte di
un’opposizione, riconosciuta come fondata nella
transazione, ma la cui reale consistenza non emergeva

ictu

oculi dalle mere prospettazioni dell’atto di opposizione al
decreto ingiuntivo.
In proposito il collegio ritiene che non possa darsi
seguito all’orientamento espresso dalle citate sentenze del
1976 e del 2001 poichè il proprium della transazione sta
nel rapporto tra l’aliquid datum e l’aliquid retentum,

che

è apprezzabile in pieno solo a condizione di vagliare
l’entità di entrambi tali elementi, ivi compreso perciò
quello cui la parte abdica. Le pretese originarie,
tuttavia, non possono essere assunte di per sè come
parametro della concessione, essendo anche necessario

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valutare la portata della

res dubia.

Ne consegue che il

rilievo della pretesa originaria non può comportare un
accertamento incidentale sulla sua fondatezza, travolgendo
il dato della esistenza di una res dubla, il cui proprium è
rappresentato, secondo la formula più volte ripetuta da

questa Corte, dal fatto di cadere “sopra un rapporto
giuridico avente, almeno nell’opinione delle parti,
carattere d’incertezza” (e

plurimis

Cass. 1.4.2010, n.

7999; Cass. 6 maggio 2003, n. 6961; Cass. 22 febbraio 2000,
n. 1980). Il compito del giudice della revocatoria
invece, quello di “dare un peso” alla

res dubla

è

e,

conseguentemente, stimare il valore della pretesa
originaria sulla base del grado di incertezza che la
caratterizza. Del resto nella prospettiva dell’azione
revocatoria promossa ai sensi dell’art. 67, comma primo, n.
l ciò che conta è il rapporto tra il valore che è uscito
dal patrimonio del debitore ed il valore che

è entrato e

nella specie, nella valutazione di tali valori, che sono
proprio quelli delle reciproche concessioni,

è

possibile

soltanto un giudizio probabilistico. Il giudice della
revocatoria

è

chiamato, pertanto, a stabilire il valore

della pretesa originaria principalmente sulla base delle
probabilità di successo, tenendo conto dell’alea del
giudizio, alla stregua del grado di controvertibilità delle
ragioni in fatto ed in diritto prospettate, ma anche sulla

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base di quelle altre circostanze, quali la solvibilità del
debitore ed il tempo necessario per l’attuazione del
diritto in via giudiziale, che usualmente vengono in
considerazione nella valutazione dei crediti (come in altro
contesto è previsto dall’art. 2426 n. 8 c.c., che ai fini

dell’iscrizione dei crediti nel conto economico dà rilievo
al “valore presumibile di realizzazione”).
In conclusione, in tema di revocatoria fallimentare
promossa per sproporzione tra le prestazioni (art. 67,
comma l, n. 1 1. fall) ed avente ad oggetto una
transazione, non si può avere riguardo né soltanto alle
prestazioni dedotte nell’atto di transazione né soltanto
alle pretese originarie come declinate dalla parte, ma si
deve tenere conto complessivamente delle reciproche
concessioni. A tal fine, tuttavia, il giudice della .
revocatoria non deve effettuare un accertamento incidentale
in termini di fondatezza o infondatezza sulle pretese
originarie, ma deve stabilirne il valore, tenendo conto,
con un giudizio prognostico, sia delle probabilità di un
positivo accertamento in sede giudiziaria, sia di tutte le
altre circostanze (come la solvibilità del debitore ed il
tempo necessario per l’attuazione del diritto in via
giudiziale) che incidono sulla valutazione economica della
originaria pretesa nel momento in cui la parte transigente
ha ad essa rinunziato.

9

Tuttavia, anche in tale diversa prospettiva, che
comporta una correzione della motivazione, i motivi devono
essere respinti poiché dalla sentenza impugnata non risulta
che il fallimento, sul quale gravava il relativo onere,

cui base si potesse formulare un giudizio prognostico di
valore. In questa prospettiva è decisiva l’affermazione,
contenuta nella sentenza impugnata, della totale mancanza
di prova dei pretesi “danni miliardari”; nè, d’altro canto,
in questa sede il fallimento ha dedotto alcunchè circa la
sottoposizione all’esame della Corte di appello di elementi
che consentissero il cennato giudizio prognostico.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce, in via
subordinata, la violazione degli artt. 1362 segg. c.c. ed
il vizio di motivazione lamentando che, anche a voler
confrontare le prestazioni previste dal contratto, alla
Corte di appello era sfuggito lo squilibrio a sfavore della
s.r.l. ITALFAX poichè per quest’ultima erano previste
utilità dell’ordine di poche decine di milioni di lire
(fornitura gratuita di 300 telefoni usciti di produzione;
fornitura a prezzo scontato di 350 telefoni di modello in
produzione; accordo di commercializzazione privo di
interesse pratico sia in considerazione delle regioni cui
lo stesso si riferiva sia per la mancata previsione di un

abbia provato o anche soltanto dedotto gli elementi sulla

diritto di esclusiva, malgrado l’imposizione di obblighi di
acquisto di quantitativi minimi).
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di
motivazione della sentenza impugnata laddove aveva
affermato che la s.r.l. NEC Italia aveva contestato

specificamente l’assunto dell’attore secondo cui i telefoni
forniti gratuitamente erano fondi di magazzino; infatti, in
primo grado, e solo con la comparsa conclusionale, la
convenuta aveva sostenuto non già che i telefoni in
questione fossero ancora in produzione, ma che gli stessi
erano ancora presenti nel listino.
Il terzo ed il quarto motivo restano assorbiti dal
• necessario rilievo, affermato nell’esame dei precedenti
motivi, delle reciproche concessioni. In difetto, infatti,
dell’accertamento del valore della pretesa rinunziata è del
tutto irrilevante, ai fini di una valutazione di
sproporzione,

stabilire

il

valore

di

quanto

transattivamente attribuito alla fallita società.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di
motivazione, lamentando che la conoscenza dello stato di
insolvenza era stata esclusa per il solo fatto che era
stato concesso a ITALFAX di vendere prodotti NEC in cinque
regioni, senza considerare le altre clausole del contratto
che, senza vincolo di esclusiva, prevedevano un esame
.
t

dell’ultimo bilancio ITALFAX e dettagliate informazioni
11

bancarie, al fine di stabilire la massima esposizione che
sarebbe stata consentita, e prevedevano altresì la garanzia
della s.p.a. Sudfactoring per il pagamento delle forniture.
Il motivo è inammissibile in quanto relativo a questione
che la Corte di appello ha affrontato solo incidentalmente,

avendo già rigettato la domanda per difetto del requisito
oggettivo della revocatoria.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione
dell’art. 2901 c.c., in relazione alla azione revocatoria
ordinaria proposta in via subordinata, lamentando che
erroneamente la Corte di appello aveva ritenuto necessaria
la prova della conoscenza dello stato di insolvenza, della
esistenza di un credito e dell’eventus damni.
Il motivo è infondato. Invero, come è noto, l’art. 2901
c.c. prevede, quali condizioni dell’azione revocatoria
ordinaria, il

consilium fraudis,

la participatio fraudi e

l’eventus damni. Nessuna violazione di legge, pertanto, può
addebitarsi alla sentenza impugnata per avere richiesto la
prova di dette condizioni, ciascuna delle quali necessaria
per l’accoglimento della domanda. Si deve solo precisare
che la Corte di appello non ha parlato, come erroneamente
affermato dal ricorrente, di prova della conoscenza dello
stato di insolvenza, ma, correttamente, di prova della
«conoscenza, in capo ad entrambi i contraenti, del
.

gravissimo pregiudizio che la transazione avrebbe arrecato

12

all’intero ceto creditorio della ITALFAX s.r.1.». Quanto
infine all’esistenza del credito è indubbio che il curatore
debba provare che tutti o alcuni dei crediti ammessi al
passivo esistevano già al momento dell’atto revocando
(Cass. 9 aprile 1975, n. 1294).
giusti

motivi,

in

considerazione

della

peculiarità della fattispecie, per compensare per intero le
spese del giudizio di cassazione.
P . Q . M .
rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di
cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25
settembre 2013.

il cons. estensore

CORTESUPREMADICASSAZIONE
Depositato in Cancelleria

Si attesta la registrazione presso

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