Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26123 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7576/2019 proposto da:

U.B.P., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Grande Flavio, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

16/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto sia il ricorso proposto in data 13/12/2017 dal cittadino (OMISSIS) U.B.P. avverso il diniego della protezione internazionale da parte della competente Commissione territoriale (n. 19343/2017 RG) sia – previa riunione l’autonoma domanda di protezione umanitaria proposta per i medesimi motivi (n. 19343/2017 RG). Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio Paese a seguito di requisizione governativa e successiva demolizione della propria casa di abitazione in (OMISSIS), aggiungendo solo in sede di udienza che, in caso di rientro in Nigeria, temeva di essere arrestato dalla polizia a causa delle violenti proteste cui aveva partecipato, insieme ad altri giovani, contro il mancato riconoscimento dell’indennizzo.

2. Il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, corredati da memoria. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Il primo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dell’art. 111 Cost., comma 7, in quanto il tribunale avrebbe fondato l’inattendibilità del ricorrente su ragioni non condivisibili e senza rispettare i parametri della norma citata.

3.1. Con il secondo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 28 del 2005, art. 35-bis, comma 10, lett. e) e dell’art. 111 Cost., comma 7, poichè erroneamente il tribunale avrebbe valorizzato, ai fini della non credibilità del ricorrente, il mancato riferimento agli scontri con le forze di polizia dinanzi alla Commissione territoriale, quando invece l’impugnazione giurisdizionale ben può essere fondata su elementi di fatto non dedotti in sede amministrativa.

4. I primi due motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.

4.1. Occorre premettere che la valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da svolgere secondo i criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, nonchè quelli generali di ordine presuntivo idonei a consentire la valutazione giudiziale della veridicità delle dichiarazioni (Cass. 20580/2019). Ove le allegazioni del richiedente non siano suffragate da prova, la norma suddetta impone al giudice di sottoporre le dichiarazioni a un controllo di coerenza – sia intrinseca (con riguardo al racconto) che estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – e ad una verifica di plausibilità della vicenda narrata a fondamento della domanda, con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni (Cass. 21142/2019), al fine di stabilire, in definitiva, se “dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile” (dell’art. 3, comma 5, lett. e) cit.) e quindi escludere, in ultima analisi, la strumentalità delle dichiarazioni.

4.2. Questa Corte ha costantemente evidenziato che l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, valutata alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità (ex multis, Cass. 5114/2020, 33858/2019, 3340/2019, 21142/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018), precisando che: “a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato” (Cass. 6897/2020).

4.3. Nel caso in esame, il tribunale ha effettuato una valutazione rispettosa dei richiamati parametri, rilevando puntualmente che il ricorrente: pur mantenendo effettivi riferimenti familiari nel Paese d’origine, non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla situazione personale, senza alcuna plausibile giustificazione; non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, rendendo dichiarazioni generiche circa la demolizione della casa, le richieste di indennizzo e le modalità degli scontri con la polizia; non è stato in grado di riferire come avesse appreso di essere ricercato dalla polizia; ma soprattutto, dinanzi alla Commissione territoriale non ha mai accennato agli scontri con la polizia, dichiarando di essersi allontanato dal suo Paese a causa della demolizione della casa e delle precarie condizioni di salute della madre (per questo la Commissione territoriale aveva sottolineato la natura meramente privatistica della vicenda); solo successivamente, in giudizio, ha aggiunto alla narrazione la vicenda – astrattamente centrale – delle violente sommosse sulle quali si fonderebbe il timore di rientrare in Patria; inoltre, in udienza non è stato in grado di giustificare perchè non ne avesse mai riferito prima, limitandosi a dire di averlo dimenticato.

4.4. Si tratta, all’evidenza, di valutazioni che integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non essendo ammissibile in questa sede una rivisitazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, in vista di una loro diversa lettura o interpretazione; nè la motivazione è stata correttamente censurata secondo il paradigma del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), ai sensi del quale il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

4.5. In siffatto contesto processuale, vale l’insegnamento di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui deve ritenersi inammissibile un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U., 34476/2019).

5. La giurisprudenza di questa Corte è pressochè unanime nel ritenere che “in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso” va applicato “ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)”.

5.1. Altrettanta univocità non si registra per l’ipotesi di cui alla successiva lett. c), poichè, a fronte del condivisibile orientamento per cui “in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione” (Cass. 10286/2020, 8020/2020, 7985/2020, 14283/2019), un più rigoroso e ad avviso del Collegio meno condivisibile – orientamento applica anche in tal caso il suddetto principio, nell’assunto che “l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona” sicchè, “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 16925/2018, 28862/2018, 33096/2018, 33858/2018, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019, 8367/2020). Del tutto minoritario è invece un recente indirizzo, per cui l’obbligo di cooperazione istruttoria viene comunque meno a fronte di “affermazioni circa il Paese di origine (…) che risultino immediatamente false”, oltre che nei casi di “notorio”, ovvero mancata esposizione di fatti storici idonei a rendere possibile l’esame della domanda o rinuncia espressa ad una delle possibili forme di protezione (Cass. 8819/2020).

6. I superiori rilievi si saldano anche al terzo motivo, che prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e dell’art. 111 Cost., comma 7, poichè, non avendo il legislatore italiano dato attuazione all’art. 8 della dir. 2004/83/CE, ripetuto nella dir. 2011/95/UE, non potrebbe “essere negata protezione sussidiaria con la motivazione di non sussistenza di pericolo di danno grave ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 2007, art. 14, nella parte del territorio del paese d’origine del richiedente nemmeno se si ritenga plausibile che, in caso di rimpatrio, il richiedente si stabilirebbe in tale porzione territoriale”.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Invero, il tribunale ha correttamente valutato la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), cit. e, avvalendosi di C.O.I. tratte da fonti qualificate e aggiornate (v. pag. 5 decreto), ha concluso che “in Edo State, regione di provenienza del ricorrente, non ricorre una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno tale da porre la popolazione civile in pericolo per il solo fatto di essere presente sul territorio”, l’area critica in Nigeria rimanendo circoscritta “agli stati di Borno, Yobe e Adamawa, oltre alle regioni limitrofe”.

6.3. A fronte di tale rilievo, il riferimento alla normativa comunitaria e unionale non coglie nel segno, poichè “nell’ordinamento italiano la valutazione della “settorialità” della situazione di rischio di danno grave deve essere intesa, alla stregua della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25 del 2007, nel senso che il riconoscimento del diritto ad ottenere lo “status” di rifugiato politico, o la misura più gradata della protezione sussidiaria, non può essere escluso in virtù della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del Paese d’origine, ove egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi, mentre non vale il contrario, sicchè il richiedente non può accedere alla protezione se proveniente da una regione o area interna del Paese d’origine sicura, per il solo fatto che vi siano nello stesso Paese anche altre regioni o aree invece insicure” (Cass. 13088/2019, 18540/2019).

6.4. In un caso simile a quello in esame, questa Corte ha affermato che “il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico va escluso nell’ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussiste nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussiste nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste” (Cass. 28433/2018, con riguardo alla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale determinata dalle attività terroristiche del gruppo “(OMISSIS)”, non estesa all’Edo State e alla città di provenienza del richiedente).

6.5. Sul tema è stato da ultimo precisato che a ben vedere il legislatore, con il D.Lgs. n. 251 del 2007, “si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, di non escludere dalla protezione il richiedente straniero, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni, sicchè non può essere rigettata la domanda per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento” (cfr. Cass. 2294/2012, 8399/2014, 21903/2015), con la conseguenza che la valutazione delle ragioni ostative al rimpatrio va effettuata tenuto conto della “zona del Paese in cui il richiedente potrebbe effettivamente fare ritorno, avuto riguardo alla sua origine o ai suoi riferimenti familiari e sociali, mentre qualora il predetto abbia vissuto in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo che privilegi il territorio di maggiore radicamento al momento dell’eventuale rimpatrio” (Cass. 8230/2020).

6. L’assenza di difese del Ministero intimato esonera dalla pronuncia sulle spese.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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