Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26123 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26123
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18798-2009 proposto da:
M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE PARIOLI 50, presso lo studio dell’avvocato PICONE
GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato CANDIANO MARIO, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) in persona del Procuratore
Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE
44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la
rappresenta e difende, giusta mandato ad litem in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 349/2008 del GIUDICE DI PACE di ALTAMURA
dell’8.7.08, depositata il 09/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Antonio Segreto,letti gli atti depositati, osserva:
1. M.V. ha presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Trento n. 349/2008.
La sentenza è stata depositata il 9.7.2008.
Resiste con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a..
2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che: “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per Cassazione.
4. – Le spese seguono la soccombenza.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione; che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Visto l’art. 375 c.p.c..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011