Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26122 del 19/12/2016

Cassazione civile, sez. un., 19/12/2016, (ud. 15/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di Sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. 9626/2015 proposto da:

D.T.M. e P.G., rappresentate e difese, per procura

speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Giuliano Gruner e

Federico Dinelli, presso lo studio dei quali in Roma, via del

Quirinale n. 26, sono elettivamente domiciliate;

– ricorrenti –

contro

C.A., M.A., PO.Lo., R.R.,

rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al

controricorso con ricorso incidentale, dall’Avvocato Arrigo

Bergonzini;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

I.D., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato Sebastiana Dore, presso lo

studio della quale in Roma, Via Principessa Clotilde n. 2, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente al ricorso principale e al ricorso incidentale –

nonchè nei confronti di:

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (già Autorità per la vigilanza

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

Z.A., T.M.P., L.M., N.P.,

S.A., M.A., A.A.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 322 del

2015, depositata il 26 gennaio 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15

novembre 2016 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per le ricorrenti principali e per i ricorrenti incidentali,

l’Avvocato Giuliano Gruner (per delega, quanto ai secondi), e per il

controricorrente l’Avvocato Sebastiana Dore;

sentito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO

Riccardo, il quale chiede che venga dichiarata cessata la materia

del contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibili i ricorsi in opposizione di terzo proposti da D.T.M. e P.G., per l’annullamento della sentenza del medesimo Consiglio di Stato n. 14 del 2014: sentenza con la quale, in accoglimento dell’appello proposto da I.D. e in riforma della sentenza del TAR – che aveva accolto il suo ricorso avverso gli atti del concorso per titoli ed esame – colloquio di cui al bando del 7 dicembre 2007 per il conferimento di otto posti di dirigente di seconda fascia dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di cui sei per dirigente con formazione giuridica, uno per dirigente con formazione economica e uno per dirigente con formazione tecnica), conclusosi in data 15 luglio con l’approvazione delle relative graduatorie, limitatamente alla censura concernente il difetto di motivazione nell’attribuzione dei punteggi per i titoli dei concorrenti stante la mancata esplicitazione dei relativi criteri di valutazione – ha annullato l’intera procedura concorsuale, con ordine di rinnovazione della selezione a mezzo della predisposizione di un diverso bando.

Il ricorso di primo grado, così come il ricorso in appello, non erano stati notificati dall’ I., che era risultato idoneo non vincitore, collocato al quinto posto della graduatoria relativo al profilo tecnico e al quattordicesimo posto del profilo giuridico, a D.T.M. e a P.G., che nel concorso erano risultate idonee nella graduatoria per il profilo giuridico, e collocate rispettivamente all’ottavo e al settimo posto.

Peraltro, nelle more della decisione del TAR, l’AVCP, con delibera dell’ottobre 2009, disponeva lo scorrimento delle graduatorie a favore degli idonei e la D.T. e la P. venivano designate a ricoprire i due posti che si sarebbero resi liberi nel 2010.

L’ I. impugnava anche le nuove determinazioni dell’AVCP, con ricorso pendente alla data della decisione qui impugnata dinnanzi al TAR Lazio, notificato anche alla D.T. e alla P..

In tale secondo giudizio l’ I. notificava a queste ultime anche un ricorso con motivi aggiunti.

Come detto, con sentenza n. 14 del 2014, il Consiglio di Stato adottava una decisione che annullava il concorso e per l’effetto anche le successive determinazioni di scorrimento della graduatoria.

La D.T. e la P., lamentando che tale decisione – i cui effetti pregiudizievoli per le loro posizioni erano indubbi – fosse stata adottata senza che loro fossero state poste in condizione di essere a conoscenza della pendenza del giudizio, proponevano opposizione di terzo ai sensi dell’art. 108, comma 1, cod. proc. amm..

2. – Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo rilevando che le due ricorrenti avevano avuto notizia della pendenza del giudizio conclusosi con la sentenza n. 14 del 2014, in quanto nel diverso e successivo giudizio – quello relativo allo scorrimento delle graduatorie – il medesimo I. aveva notificato un ricorso con motivi aggiunti, dal quale era chiaramente evincibile la intervenuta proposizione dell’appello avverso la sentenza del TAR emessa nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti del concorso per otto posti di dirigente, sicchè esse avrebbero dovuto spiegare atto di intervento in appello in quel giudizio.

3. – Per la cassazione di questa sentenza D.T.M. e P.G. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso I.D..

Hanno altresì resistito con controricorso C.A., M.A., Po.Lo. e R.R., i quali hanno a loro volta proposto ricorso incidentale.

L’ I. ha resistito con controricorso anche a questo ricorso.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati indicati in epigrafe.

In prossimità dell’udienza tutte le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Preliminare alla stessa esposizione dei motivi del ricorso principale e di quello del ricorso incidentale, è il rilievo che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 425 del 2016, depositata il 3 febbraio 2016, ha revocato la propria sentenza n. 322 del 2015, qui impugnata, e pronunciandosi sulla opposizione di terzo proposta contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 14 del 2014, ha annullato la sentenza del TAR Lazio n. 7537 del 2009, con rinvio allo stesso Tribunale per lo svolgimento del giudizio di merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle ricorrenti principali.

Queste ultime, producendo tale sentenza, hanno chiesto l’adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione, instando per una diversa statuizione sulle spese per il solo caso in cui le controparti chiedano la condanna alle spese di esse ricorrenti.

Anche i ricorrenti incidentali hanno dato atto della sopravvenienza e hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, instando per una diversa statuizione sulle spese per il solo caso in cui le controparti chiedano la condanna alle spese di essi ricorrenti incidentali.

Il controricorrente I. ha, a sua volta, chiesto che venga dichiarata la inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta di interesse a seguito del venir meno della sentenza impugnata, instando, peraltro, per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

2. – Il Collegio ritiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al ricorso principale e a quello incidentale, per effetto della caducazione della sentenza impugnata, sopravvenuta nel corso del giudizio di cassazione.

Proprio tale evenienza e la conseguente rimessione della controversia in primo grado giustificano – a prescindere da ogni valutazione in ordine alla soccombenza virtuale, avendo le parti ricorrenti sollecitato la compensazione delle spese ed essendosi l’ I. opposto a tale soluzione pur dando atto di una situazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso principale e su quello incidentale – la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

In considerazione delle ragioni della decisione, non vi è luogo a dare atto ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara cessata la materia del contendere; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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