Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26121 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 19/12/2016, (ud. 12/01/2016, dep.19/12/2016),  n. 26121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1734/2011 proposto da:

COMUNE DI GATTINARA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 34, presso

lo studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che 2016 lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE GREPPI, PAOLO MONTI,

GIORGIO RAZETO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE, in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RICCARDO FORSTER 174, presso lo studio dell’avvocato

CESARE MIRABELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VITTORIO BAROSIO, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti n.

824/2010 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di TORINO e n.

188/2010 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE;

udito l’avvocato Cesare MIRABELLI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Premesso: a) il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese aveva impugnato dinanzi al Tar, al Consiglio di Stato e al TSAP, per vizi di legittimità e merito, la Delib. Comune Gattinara 29 aprile 2010, n. 22, con cui il Consiglio aveva espresso parere contrario al progetto del Consorzio, utilizzatore dell’acqua del fiume (OMISSIS), predisposto nel 2006 per “lavori e opere di potenziamento e ristrutturazione degli impianti irrigui interconnessi con il sistema del canale (OMISSIS) (L. n. 388 del 2000, art. 141) per l’incremento dell’efficienza del sistema di derivazione irrigua in destra (OMISSIS) per le Rogge Comunale e Marchionale di Gattinara”, poichè nell’ aggiornamento del 2009 di detto progetto le portate idriche originariamente derivabili e le potenze idroelettriche producibili erano state ridotte, confermando l’incarico all’Ufficio Tecnico Comunale per una nuova variante al P.R.G.C. onde eliminare la destinazione a servizi tecnologici delle aree su cui sarebbe stata realizzata la centrale idroelettrica, variata nel 2007 da quella agricola con apposita Delib., revocata con delibera del 2009; b) con ricorso del gennaio 2011 il Comune di Gattinara ha proposto regolamento preventivo prospettando la giurisdizione di legittimità del TSAP a norma del T.U. n. 1775 del 1933, art. 143, perchè la suddetta revoca della variante ha incidenza diretta sulle acque pubbliche e sulle opere di natura idraulica, rappresentando al contempo che in sede cautelare avverso detta Delib. del 2010 il Consiglio di Stato l’aveva ritenuta incidente sulla pianificazione urbanistica comunale, e solo strumentalmente sull’ astratta irrealizzabilità delle opere progettate dal consorzio stante il mutamento di destinazione delle aree; c) esaminata la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., del consigliere designato; d) rilevato che le parti hanno ripetutamente chiesto di rinviare il regolamento di giurisdizione al fine di perfezionare e adempiere una convenzione transattiva a definizione delle controversie in corso;

e) preso atto che le parti hanno concordemente chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere e di compensare le spese di giudizio, essendo pervenuta a definizione ogni controversia tra le stesse, avendo il Consorzio ottenuto il permesso di costruire le opere di potenziamento degli impianti irrigui, allegando il relativo provvedimento;

f) ritenuta pertanto venuta meno la ragion d’essere sostanziale della lite in quanto la sopravvenienza di esso è idonea a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto, come le stesse parti dichiarano al contempo chiedendo la definizione di ogni ragione di contesa tra loro, sì che va dichiarata cessata la materia e la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Le Sezioni Unite dichiarano la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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