Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26121 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6565/2019 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in Roma, Via Ercole

Bombelli 29/b, presso lo studio dell’avvocato Verrastro Francesco,

rappresentato e difeso dall’avvocato Quadruccio Paolo, giusta

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

14/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, proposta dal cittadino (OMISSIS) M.B., nato a (OMISSIS), il quale ha dichiarato di aver lasciato il (OMISSIS) in quanto a (OMISSIS) alcuni esponenti del partito (OMISSIS) lo avevano denunciato a seguito dell’omicidio di una persona insieme al padre (come lui sostenitore del partito (OMISSIS)), sicchè, per sfuggire alle loro minacce e rappresaglie, si era rifugiato per quattro anni da una cugina a (OMISSIS); in caso di rientro rischierebbe sia la pena di morte nel processo in corso, sia l’uccisione da parte dei membri di (OMISSIS).

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, nonchè degli artt. 10-16 della direttiva 2013/32/UE, per violazione del dovere di cooperazione e del principio di attenuazione dell’onere probatorio, in quanto il tribunale avrebbe valutato la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente solo nella loro coerenza intrinseca, non anche rispetto alle condizioni oggettive del Paese di origine.

3.1. Il secondo mezzo denunzia analogamente la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, poichè il tribunale avrebbe ritenuto il richiedente non credibile ai fini di tutte le forme di protezione invocate, senza rispettare la griglia dei criteri stabiliti dalla legge e senza attivare i propri poteri istruttori officiosi, a fronte delle lacune o incoerenze registrate.

4. Entrambi i motivi, che in quanto connessi possono essere esaminati congiuntamente, non meritano accoglimento.

5. Va innanzitutto ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto non solo ad allegare i fatti costitutivi del diritto, ma anche a fornirne la prova, a meno che ciò risulti impossibile; pertanto, solo a fronte di un’esaustiva allegazione il principio dispositivo può trovare deroga, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e l’adozione del criterio di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare; sempre che costui, oltre ad essersi attivato tempestivamente per la proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva, condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (ex plurimis, da ultimo Cass. 6936/2020, 15794/2019).

5.1. Orbene, la valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che dei criteri generali di ordine presuntivo idonei a consentire la valutazione giudiziale della veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019). La norma suddetta impone infatti al giudice di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, se non suffragate da prove, non solo a un controllo di coerenza intrinseca (con riguardo al racconto) ed estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – ma anche a una verifica di plausibilità della vicenda narrata a fondamento della domanda, con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni (Cass. 21142/2019), al fine di stabilire in ultima analisi se “dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile” (lett. e) dell’art. 3, comma 5, cit.), nonchè ad escludere, in ultima analisi, la strumentalità delle dichiarazioni.

5.2. Da ciò consegue che: “a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perchè il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perchè abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato” (Cass. 6897/2020).

5.3. Nel caso in esame, il tribunale ha effettuato una valutazione rispettosa dei richiamati parametri, rilevando: che durante l’ulteriore audizione in udienza il ricorrente non ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare ulteriormente la domanda; che vi sono plurimi contrasti e contraddizioni tra il racconto riferito in sede amministrativa e in sede giudiziale; che le dichiarazioni rese sono solo astrattamente coerenti con le C.O.I. poichè, in concreto, non è stato rinvenuto alcun evento storico riferibile a quello narrato, nonostante l’apposita ricerca di notizie attraverso la consultazione del sito internet indicato a pag. 5 del decreto, che elenca minuziosamente tutti gli incidenti e scontri avvenuti giornalmente, anche di natura politica; che il ricorrente non ha fornito una spiegazione plausibile della mancata produzione di documenti identificativi; che vi sono molte contraddizioni anche rispetto alla memoria “resa tramite la comunità ospitante”; che anche le dichiarazioni sulle minacce subite dai familiari da parte di esponenti di AL risultano generiche.

5.4. Si tratta, all’evidenza, di valutazioni che integrano apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, non essendo ammissibile in questa sede una rivisitazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente in vista di una loro diversa lettura o interpretazione (ex multis, Cass. 6897/2020, 5114/2020, 33858/2019, 3340/2019, 21142/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018); nè la motivazione è stata correttamente censurata secondo il paradigma del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), ai sensi del quale il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

5.5. Anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che deve ritenersi inammissibile un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U., 34476/2019).

6. Va altresì ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è pressochè unanime nel ritenere che “in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso” va applicato “ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b)”, mentre non sarebbe invocabile nell’ipotesi di cui alla successiva lett. c), “poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione” (Cass. 10286/2020, 8020/2020, 7985/2020, 14283/2019).

6.1. Sul punto, invero, un più rigoroso – e ad avviso del Collegio meno condivisibile – orientamento estende il principio anche a quest’ultima ipotesi (Cass. 16925/2018, 33096/2018, 4892/2019, 15794/2019, 17174/2019, 33858/2019), nell’assunto che “l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (cfr. Cass. 28862/2018, 33858/2018, 8367/2020).

6.2. Peraltro, anche secondo un recente orientamento minoritario, meno restrittivo, l’obbligo di cooperazione istruttoria viene comunque meno a fronte di “affermazioni circa il Paese di origine (…) che risultino immediatamente false”, oltre che nei casi di “notorio”, ovvero mancata esposizione di fatti storici idonei a rendere possibile l’esame della domanda o rinuncia espressa ad una delle possibili forme di protezione (Cass. 8819/2020).

6.3. Nel caso di specie, il tribunale ha per un verso verificato la falsità di una affermazione del ricorrente, per altro verso valutato comunque la domanda di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avvalendosi di C.O.I. tratte da fonti qualificate e aggiornate.

7. Quanto infine alla protezione umanitaria, sebbene il tribunale abbia invocato un precedente (Cass. 26641/2016) non condivisibile e superato dal diverso orientamento per cui il giudizio di non credibilità della narrazione circa la specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevino ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (ex multis, Cass. 10922/2019, 2960/2020, 2956/2020, 7985/2020, 8020/2020) – tuttavia le ulteriori rationes decidendi del diniego sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U., 29459/2019) – richiede il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere riconosciuto solo in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza, ovvero considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

7.1. Ebbene, se una simile verifica può essere effettuata dal giudice anche esercitando i propri poteri istruttori officiosi, risulta comunque “necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 27336/2018, 8908/2019, 17169/2019).

7.2. Al riguardo il tribunale ha osservato che il ricorrente non ha problemi di salute, ha lavorato solo per un paio di mesi (pur essendo in Italia da oltre due anni e mezzo), ha tutti i familiari in Bangladesh ed è in contatto con loro, mentre non ha “nemmeno addotto” situazioni o conseguenze peculiari scaturite dalla permanenza in Libia; tale valutazione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte per cui rilevano a tal fine solo eventi idonei ad ingenerare un forte grado di traumaticità, tale da incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. 13096/2019), poichè altrimenti il fatto che in un paese di transito si sia consumata una violazione dei diritti umani non comporta di per sè l’accoglimento della domanda di protezione umanitaria, dovendosi accertare che lo straniero venga ad essere perciò privato della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, per effetto del rimpatrio nel Paese di origine, di cui cioè si abbia la cittadinanza, non già di un Paese terzo (cfr. Cass. 4455/2018, 2861/2018, 13858/2018, 29875/2018).

8. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

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