Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26121 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17985-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE

FIORENTINO, MARIA MORRONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO

PASQUINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 16/07/2018 depositata il 12.1.2018 la CTR della Toscana accoglieva l’appello del Comune di Arezzo, emesso a seguito di rinvio di questa Corte con ordinanza n. 15901/2017 su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento per ICI 2007 relativamente ad un edificio, sito in (OMISSIS) sul presupposto che l’Inps non aveva provato il requisito oggettivo per godere dell’esenzione nei locali oggetto dell’avviso.

Avverso la sentenza della CTR l’Inps ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Arezzo resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo l’Inps deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

Deduce in particolare che l’attività creditizia dell’Inps è attività istituzionale e non commerciale essendo svolta solo nei confronti dei soggetti iscritti al Fondo Credito che sono un numero chiuso di dipendenti.

2. Con il secondo motivo l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del principio dell’onere della prova.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse sono fondate.

Questa Corte, con ordinanza 15901/2017 aveva cassato con rinvio alla CTR della Toscana affermando che era l’I.N.P.S., la quale ha invocato l’esenzione in giudizio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), a dover comprovare lo svolgimento nei suddetti fabbricati di attività assistenziali o previdenziali, in dette attività non potendo rientrare la mera destinazione degli immobili ad uffici, siano essi amministrativi o tecnici, in relazione alle unità immobiliari site alla (OMISSIS), in catasto alla sez. (OMISSIS), foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), subb. (OMISSIS), destinate a sede provinciale dell’ente.

La CTR ha motivato la sua sentenza sul presupposto che l’Inps non avesse provato che “le attività assistenziali e previdenziali siano svolte in detti immobili con modalità non commerciali”.

Rileva, in proposito, il principio costantemente affermato in sede di legittimità per cui – in materia di ICI – l’esenzione di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di ” assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), cui il citato art. 7 rinvia) (Cass. 2016/10485).

Per quanto, in particolare, riguarda la sussistenza del requisito oggettivo, si è stabilito (Cass. 20776/05, cit.) che quest’ultimo “non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino ‘a priorì il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un’attività commerciale”. Non basta, dunque, che l’ente svolga – per fine statutario un’attività di tipo assistenziale, previdenziale, sanitario, ovvero di ricerca scientifica, didattica ecc…; ciò che rileva, ai fini di integrare il presupposto oggettivo della causa di esenzione in questione, è che l’immobile venga destinato esclusivamente allo svolgimento di una di tali attività “con modalità non commerciali” (art. 7, comma 1, lett i)); ne consegue che “il contribuente ha l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un’attività commerciale, ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni di esenzione; mentre spetta al giudice di merito l’obbligo di accertare in concreto le circostanze fattuali, senza far ricorso ad astrazioni argomentative” (Cass. 14226/15; Cass. Cass. sez. 6-5, ord. 27 settembre 2016, n. 19039 ed altre pronunce coeve; Cass. sez. 5, 2 aprile 2015, n. 6711; Cass. sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5062).

Nella specie la CTR non ha in alcun modo accertato se le modalità di erogazione del credito da parte dell’istituto rientrino nelle attività assistenziali e previdenziali, nè se si svolgano in un contesto di sostanziale imprenditorialità e lucratività dell’attività.

A tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Toscana, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Toscana, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA