Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26121 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17386-2009 proposto da:

MANTERO SETA SPA (OMISSIS) in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 119, presso lo

studio dell’avvocato BATTAGLIA MARIA GRAZIA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CUCCHIELLA FABIO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ELITE CLASS DI L.G.;

– intimata –

avverso il provvedimento n. 14057/08 del TRIBUNALE di PALERMO del

4.5.09, depositato il 06/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva: 1. La s.p.a. Mantero Seta ha proposto ricorso per cassazione, notificato a Elite Class di L.G. avverso l’ordinanza del tribunale di Palermo emessa ex art. 188 disp. att. c.p.c. e depositata il 6 maggio 2009. Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

2.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 188 disp. Att. c.p.c., anche in relazione all’art. 111 Cost.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancato rispetto del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie per essere stata l’ordinanza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Nella fattispecie la formulazione del motivo per cui è chiesta la cassazione dell’ordinanza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto (cfr. Cass. S.U. 16.11.2007, n. 23730)”.

Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano modificati dalla memoria di parte ricorrente; che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile;

Che nessuna statuizione vada emessa sulle spese processuali, non essendosi costituito l’intimata; visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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