Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26120 del 27/09/2021

Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 27/09/2021), n.26120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

H.R., nata in (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv.

Angelo Raneli, ed elettivamente domiciliata in cancelleria;

– ricorrente –

contro

Prefettura di Palermo;

– intimata –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Palermo depositato il

21/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 04/02/2021 dal Consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, di Giudice di Pace di Palermo ha rigettato l’opposizione proposta dall’interessata avverso il decreto di espulsione dal territorio dello Stato, con accompagnamento coattivo, emesso dal Prefetto di Palermo il 26/09/2018.

2. Avverso il provvedimento l’interessata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) la mancanza di motivazione del provvedimento di espulsione; 2) la mancata valutazione della situazione personale della richiedente, in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, nonché della direttiva 2008/115/CE; 3) il difetto di motivazione sulla dedotta violazione del principio di non refoulement (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19); 4) la mancata valutazione dell’avvenuta presentazione dell’istanza di protezione internazionale.

3. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il procedimento deve essere rinviato al nuovo ruolo.

Nel giudizio di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione esclusiva, personale permanente a contraddire in giudizio anche in fase di legittimità spetta al prefetto, ai sensi, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis, comma 2, quale autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e, nel caso in cui detto ricorso sia notificato all’Avvocatura dello Stato senza che, nella precedente fase di merito, quest’ultima abbia assunto il patrocinio dell’ufficio del Prefetto, la notificazione è da ritenersi nulla e, peraltro, rinnovabile, ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (ex plurimis, Sez. 1, ord. n. 12665 del 13/05/2019, Rv. 653771; Sez. 6 – 1, ord. n. 16178 del 30/07/2015, Rv. 636358). Nella fattispecie in esame non risulta provata la corretta notificazione del ricorso, perché lo stesso risulta notificato al Ministero dell’interno e al Prefetto presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma, laddove tale adempimento andava eseguito nei confronti del Prefetto presso il suo ufficio.

Va dunque disposto il rinvio a nuovo ruolo, con assegnazione al ricorrente del termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il rinnovo della notificazione del ricorso al Prefetto nel suo ufficio.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, per il rinnovo, a cura del ricorrente, della notificazione del ricorso al Prefetto di Palermo, nel suo ufficio, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2021

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