Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26120 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21536-2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO

13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettiVamente domiciliata in ROMA, VIA CRATILO DI ATENE 31, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO VIZZONE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1831/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Fatto

RILEVATO

che:

dalla sentenza impugnata si rileva che la società Allianz s.p.a., creditrice di C.C. e munita di titolo esecutivo giudiziale, iniziò l’esecuzione forzata pignorando un immobile della debitrice; dopo il pignoramento vari soggetti, assumendo di essere creditori della Allianz s.p.a., notificarono a C.C. altrettanti atti di pignoramento presso terzi del credito contro di essa vantato dalla Allianz;

in conseguenza di tali fatti, C.C. propone opposizione all’esecuzione, deducendo che, per effetto del pignoramento del credito della Allianz verso di lei, non le era più consentito adempiere nelle mani della società creditrice;

con sentenza 23.7.2014 n. 16120 il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione;

con sentenza 17.3.2015 n. 1831 la Corte d’appello di Roma, adita dalla soccombente, per quanto in questa sede ancora confermò la statuizione di rigetto dell’opposizione;

ritenne la Corte d’appello che, avendo la Allianz notificato il pignoramento immobiliare prima che alla sua debitrice fosse notificato l’atto di pignoramento presso terzi, “non si era prodotto il fincolo di indisponibilità con conseguente piena validità della procedura esecutiva intrapresa” dalla Allianz;

la sentenza d’appello è stata impugnata da C.C. con ricorso fondato su un motivo ed illustrato da memoria; ha resistito la Allianz con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso e inammissibile;

esso è stato infatti redatto con la tecnica c.d. dell’assemblaggio, vale a dire mediante l’integrale riproduzione e collazione di una serie di documenti ed atti processuali;

tale tecnica, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non può ammettersi, perchè consiste in un’esposizione dei fatti non sommaria e viola perciò il disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (Sez. 5 -, Sentenza n. 8245 del 04/04/2018, Rv. 647702 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015, Rv. 636551 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22185 del 30/10/2015, Rv. 637747 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 3385 del 22/02/2016, Rv. 638771 – 01); nè dall’esposizione dei motivi, espunti dal ricorso gli atti processuali fotoriprodotti, è possibile desumere in modo chiaro ed inequivoco i fatti di causa, come già ritenuto da questa in fattispecie pressochè identica (Sez. 3, Sentenza n. 11236 del 9.5.2017); le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna C.C. alla rifusione in favore di Allianz s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.C. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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