Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26120 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35776/2018 proposto da:

S.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Guerrini Edy, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Bologna – Sezione

Forlì Cesena;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposta dal cittadino (OMISSIS) S.F., nato il (OMISSIS), il quale ha dichiarato di temere, facendo ritorno in Mali, di andare di nuovo in carcere per falsità documentale, poichè dopo la morte del padre lo zio paterno, carabiniere, corrompendo le autorità aveva formato documenti falsi e si era così appropriato di due case di proprietà della benestante famiglia del ricorrente, facendo arrestare questi e il fratello, i quali solo grazie all’intervento dello zio materno erano stati liberati ma a causa delle continue minacce dello zio paterno avevano deciso di fuggire in Libia, da dove si erano imbarcati in due barconi diversi finendo l’uno in l’Italia (il (OMISSIS), appena diciottenne) e l’altro in Costa d’Avorio.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, “con contestuale vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e l’omessa attivazione dei doveri informativi officiosi”, avuto riguardo al fenomeno della dilagante corruzione in Mali (come da fonti giornalistiche risalenti a giugno-novembre 2018) e alla situazione umanitaria insostenibile in Libia.

3.1. Il secondo mezzo censura la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 11 e 17, per avere il tribunale ritenuto che la mancanza di credibilità impedirebbe il riconoscimento non solo dello status di rifugiato, ma anche della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit..

3.2. Con il terzo motivo si lamenta la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla mancata indicazione del riferimento di legge”, per avere il tribunale menzionato del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. a) e b), senza precisare a quale articolo si riferissero.

3.3. Il quarto mezzo censura la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 8 e 14, in quanto il ricorrente avrebbe provato di aver subito un trattamento inumano e degradante (segnatamente: “carcerazione in Mali asseritamente ad opera dello zio il quale corrompendo alcuni funzionari faceva accusare ingiustamente il S. di falsificazione di documenti; carcerazione in Libi a seguito dell’ingresso in tale stato; imbarco forzato dalla Libia per raggiungere l’Italia”) e comunque rischierebbe di subire una grave minaccia individuale alla vita, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), “a causa sia del comportamento già tenuto, in passato, dallo zio (il quale aveva già minacciato il S. di togliere al medesimo tutte le case di abitazione, di non lasciarlo in pace minacciando che qualcuno sarebbe morto) sia a causa della documentata situazione di violenza indiscriminata”.

3.4. Con il quinto motivo si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla domanda di protezione umanitaria”, per essere la motivazione del tribunale solamente apparente, a fronte della “condizione di pericolo attuale, minaccia personale e grave danno” che il ricorrente subirebbe rientrando in Mali e del percorso di integrazione intrapreso in Italia.

4. Tutti i motivi sono inammissibili e tra essi il terzo appare altresì pretestuoso, per l’inconsistente formalismo della censura che veicola.

5. In generale, con riguardo ai vizi motivazionali va ricordato che, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U., 33017/2018).

5.1. Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato sull’inattendibilità del ricorrente supera quel livello minimo costituzionale, poichè il tribunale – all’esito di approfondita audizione del ricorrente in udienza – ha segnalato, tra l’altro: la vaghezza e genericità delle minacce asseritamente subite dallo zio paterno, prive di qualsivoglia contestualizzazione; la mancata spiegazione delle ragioni per le quali quest’ultimo potrebbe ancora farlo tornare in carcere, essendosi ormai impossessato di tutto il patrimonio familiare; la mancata produzione di qualsivoglia documento a suffragio della domanda, pur avendo il ricorrente conservato contatti con la madre (che vive in Mali, “sta bene ed ha venduto il negozio che possedeva senza subire le prepotenze del cognato”).

5.2. Tale motivazione è esente anche dal vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo, poichè non risultano violati i canoni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che prescrive di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, se non suffragate da prove, non solo a un controllo di coerenza – sia intrinseca (con riguardo al racconto) che estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – ma anche a una verifica di plausibilità della vicenda narrata a fondamento della domanda, con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni medesime (Cass. 21142/2019), al fine di stabilire se “dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile” (v. dell’art. 3, comma 5, lett. e) cit.) e, in ultima analisi, di escludere la strumentalità delle sue dichiarazioni (cfr. ex plurimis Cass. 6936/2020, 6897/2020, 15794/2019).

5.3. Peraltro il tribunale ha aggiunto che, anche “laddove non si condividesse il giudizio negativo espresso in ordine alla credibilità” del ricorrente, questi non ha comunque nemmeno allegato di essersi rivolto all’autorità del proprio Stato per ottenere protezione contro il preteso agente persecutore privato (zio), limitandosi ad affermare genericamente che “il Mali è un Paese molto corrotto e se non hai disponibilità economica non riesci ad ottenere i risultati”.

5.4. Infine, con riguardo alla situazione del paese d’origine, il tribunale ha acquisito plurime C.O.I., qualificate e aggiornate a settembre 2018 (v. pag. 7-9 del decreto impugnato), per escludere che nella regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) possa ritenersi sussistente una situazione di violenza indiscriminata.

5.5. Ebbene, tutte le valutazioni di merito espresse dal giudice a quo non sono sindacabili in questa sede (ex multis, Cass. 5114/2020, 33858/2019, 3340/2019, 21142/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018), in quanto oggetto di censure non rispettose dei canoni di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Sez. U., 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

5.6. Deve quindi farsi applicazione del principio per cui è inammissibile un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U., 34476/2019).

6. Con riguardo al quarto motivo va altresì rilevato che, laddove le dichiarazioni dello straniero siano ritenute inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), mentre tale effetto non può essere invocato nell’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo decreto, poichè (solo) “in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione” (Cass. 10286/2020, 8020/2020, 7985/2020, 14283/2019). Ma, appunto, nel caso di specie il tribunale ha correttamente valutato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), avvalendosi di C.O.I. tratte da fonti qualificate e aggiornate.

7. Con particolare riferimento al quinto motivo, sebbene il precedente menzionato dal tribunale (Cass. 26641/2016) sia stato superato dal diverso orientamento per cui il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevino ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. 10922/2019, 2960/2020, 2956/2020), tuttavia le ulteriori rationes decidendi adottate sul punto risultano in linea con la giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

7.1. Invero il tribunale, oltre a ravvisare l’assenza di alcuna condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare, ha osservato che il ricorrente non ha ancora realizzato un effettivo radicamento sul territorio italiano ed è invece rimasto in costante contatto con la madre che si trova nel paese d’origine.

8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna pronuncia sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

9. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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