Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26120 del 16/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 16/10/2019), n.26120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21385-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1226/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 19 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria di Palermo che aveva accolto il ricorso proposto da R.F. contro gli avvisi di accertamento con i quali, sulla base delle risultanze del redditometro, era stato rettificato, ai fini IRPEF, il reddito del contribuente in relazione agli anni di imposta 2006 e 2007. Osservava la CTR che “la sentenza va confermata per la fondatezza delle controdeduzioni della contribuente che ha prospettato e dimostrato di avere già in primo grado documentato di essere titolare di disponibilità finanziarie che risultano tali da giustificare le spese che l’Amministrazione ha, invece, ritenuto derivanti da redditi non dichiarati”.

Avverso la suddetta pronuncia, con atto dell’11 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va esaminato con priorità, per ragioni di ordine logico, il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, degli artt. 132 e 112 c.p.c., per essere la decisione della CTR viziata da motivazione omessa o apparente.

Il motivo è fondato.

L’analisi della motivazione sopra testualmente riportata rivela che la infondatezza della pretesa erariale è stata affermata dai giudici di appello in termini apodittici e astratti, disancorati dalla fattispecie concreta, nonostante le specifiche deduzioni trascritte in ricorso – formulate dall’Ufficio con l’atto di appello. Trattasi di motivazione apparente che determina la nullità della sentenza perchè affetta da error in procedendo, non essendo da essa percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (in termini, Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016; Cass. n. 4964 del 2017).

Resta assorbito il primo motivo di ricorso.

In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il primo; la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2019

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