Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2612 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 2612 Anno 2014
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA
sul ricorso 12114-2010 proposto da:
STANISCIA FLORINDO STNFRN30L19E435J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CONDOMINIO DI SANT’AGOSTINO DI VIA MULINELLO 10/D in
RAPALLO in persona del suo Amministratore pro tempore
Geom. MARCO COSTA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 05/02/2014

LEONARDO LENER, rappresentato e difeso dall’avvocato
QUACQUARO EMANUELE giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 40370/2009 del TRIBUNALE di
CHIAVARI, depositata il 04/05/2009, R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

23267/2008;

R.G.N. 12114/10
Udienza del 26 novembre
2010

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il condominio “S. Agostino” del fabbricato sito in Rapallo (GE), via
Mulinello 10/D, chiese ed ottenne nel 2007 dal presidente del Tribunale di
Chiavari un decreto ingiuntivo nei confronti del condòmino sig. Florindo
Staniscia.

esecutiva.

2. Il sig. Florindo Staniscia nel 2008 propose opposizione all’esecuzione
dinanzi al Tribunale di Chiavari, allegando (secondo la prospettazione
contenuta nel ricorso per cassazione):
(a) la nullità della notifica del precetto, perché avvenuta a mani del portiere
senza l’indicazione del compimento delle “vane ricerche” di altri soggetti
legittimati alla ricezione del plico, e comunque perché non seguita dalla
spedizione dell’avviso di avvenuta notifica, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento;
(b) la nullità della notifica del pignoramento, sia perché non preceduto da
un valido pignoramento, sia perché avvenuta nelle mani del portiere, senza
che al destinatario fosse poi dato avviso a mezzo lettera raccomandata
dell’avvenuta notifica;
(c) la compensazione del credito condominiale con un proprio controcredito.

3. Con sentenza 4.5.2009 n. 370 il Tribunale di Chiavari, rigettate le
eccezioni concernenti la nullità delle notifiche del precetto e del
pignoramento, accolse quella di compensazione, riducendo il credito del
condominio e compensando parzialmente le spese.

4. Tale sentenza è stata impugnata per cassazione dal sig. Florindo
Staniscia, sulla base di due motivi.
Il condominio ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il primo motivo di ricorso.

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Permanendo l’inadempimento dell’obbligazione, il condominio iniziò l’azione

R.G.N. 12114/10
Udienza del 26 novembre
2010

5.1. Col primo motivo di ricorso il sig. Florindo Staniscia lamenta la
violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.), con riferimento agli artt. 112 e
139 c.p.c., nonché all’art. 7 I. 20.11.1982 n. 890.
Espone che la notifica del precetto era avvenuta a mezzo del servizio
postale, con piego consegnato al portiere dello stabile, senza che nella

mancata consegna personale al destinatario od alle altre persone indicate
dalla legge, e senza che al destinatario fosse dato avviso a mezzo
raccomandata dell’avvenuta consegna al portiere, ai sensi dell’art. 7 della I.
890/82.
Tale statuizione sarebbe erronea, secondo il ricorrente, sotto due profili:
(a)

sia perché le previsioni di cui all’art. 139 c.p.c., nella parte in cui

impongono all’ufficiale giudiziario di dare conto delle “vane ricerche” di
persone capaci di ricevere l’atto, si applica anche alla notifica a mezzo del
servizio postale;
(b) sia perché, per effetto delle modifiche all’art. 7 I. 890/2 introdotte dal d.l.
31.12.2007 n. 248, anche nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, il
destinatario ha diritto ad essere avvisato con lettera raccomandata della
consegna del piego al portiere.

5.2. Il motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui si
articola.

5.3. Per quanto attiene la pretesa nullità derivante dalla omessa
annotazione, nella relazione di notificazione, delle “vane ricerche” di
persone capaci di ricevere l’atto, corretta è stata la decisione del tribunale,
in virtù del principio – già affermato da questa Corte – secondo cui è valida e
non affetta da nullità la notificazione a mezzo posta di un atto giudiziario
effettuata, ai sensi dell’art. 7, comma 3, I. 20 novembre 1982 n. 890, nelle
mani del portiere dello stabile, qualora l’agente postale gli abbia consegnato
il plico raccomandato nell’assenza del destinatario e in mancanza delle altre
persone indicate nel 2 0 comma del suddetto articolo, dovendosi presumere,
fino a prova contraria, che tra le mansioni del custode del fabbricato rientri

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e

relazione di notificazione fossero indicate le ragioni giustificative della

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Udienza del 26 novembre
2010

la distribuzione della posta ai destinatari che vi abitano; non ha pertanto
alcun rilievo la circostanza che la relazione di notifica, redatta dall’ufficiale
giudiziario, non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle
persone abilitate a ricevere l’atto e delle loro vane ricerche (Cass. civ., sez.

5.4. Per quanto attiene invece la pretesa nullità derivante dal mancato invio
al destinatario della raccomandata contenente l’avviso dell’avvenuta
consegna del piego nelle mani del portiere, va rilevato che la formalità in
questione è stata introdotta dalla I. 28.2.2008 n. 31, in sede di conversione
del di. 248/07, cit. (mentre non era contemplata nel testo originario del
decreto).
La norma in questione, ai sensi dell’art. 36, comma 2 quinquies, del d.l.
248/07 (anch’esso introdotto dalla legge di conversione) si applica

“ai

procedimenti di notifica effettuati (…) a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto”, e quindi dal 10
marzo 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge di conversione.
Nel caso di specie la notifica del precetto, avvenuta il 28.3.2008, è dunque
sottratta alle previsioni del d.l. 248/07, e non è viziata da alcuna nullità,
come del resto già ritenuto da questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 23589
del 15/09/2008).

6. Il secondo motivo di ricorso.
6.1. Col secondo motivo di ricorso il sig. Florindo Staniscia lamenta in
sostanza (pur senza qualificarlo formalmente) il vizio di nullità del
procedimento ex art. 360 n. 4 c.p.c..
Espone che il giudice di merito non si sarebbe pronunciato sulla sua
eccezione di nullità della notificazione dell’atto di pignoramento, così
violando l’art. 112 c.p.c. (così il ricorso, pag. 11, quarto capoverso, e 13,
secondo capoverso).

6.2. Il motivo di ricorso in esame è, nello stesso tempo, tanto inammissibile
quanto infondato.

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lav., 29-08-2011, n. 17733; Cass. civ., sez. II, 10-01-2008, n. 375).

R.G.N. 12114/10
Udienza del 26 novembre
2010

6.2.1. E’ inammissibile, in primo luogo, per due ragioni.
Sia perché concluso da quesiti multipli, in violazione del precetto di cui
all’art. 366 bis c.p.c.; sia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza
impugnata. Il Tribunale infatti, lungi dall’omettere di pronunciarsi

esaminata e rigettata, ritenendola mai validamente proposta. Dunque non
vi fu alcuna discrepanza tra quanto richiesto e quanto pronunciato.

6.2.2. Ma anche ove si volesse ritenere che il ricorrente avesse
correttamente proposto l’impugnazione sul punto della validità della notifica
dell’atto di pignoramento, la sentenza di merito comunque non meriterebbe
censure.
Il ricorrente infatti, per dimostrare di avere sollevato correttamente e
tempestivamente l’eccezione in esame nella fase di merito, ha trascritto
(alle pp. 10 e 12) il punto a suo avviso saliente dell’atto di opposizione
all’esecuzione, ove si legge: “l’intera procedura esecutiva sarebbe affetta
non da nullità ma da giuridica inesistenza (…) non venendo [sic] l’istante
mai ricevuto la notifica del precetto e/o tantomeno del pignoramento”.
Or bene, il testo appena trascritto è palesemente insufficiente a sollevare
una eccezione di nullità della notificazione: sia perché non se ne deduce la
causa, sia perché non se ne illustra il fondamento giuridico, sia – soprattutto
– perché è priva di effetti processuali la doglianza con la quale una parte si
dolga della nullità “d’un atto e/o d’un altro”.
A meno di non voler travolgere, con le regole del processo, anche quelle
della lingua italiana, l’uso cumulativo della congiunzione e della disgiunzione
rendono del tutto incerto il petitum avuto di mira dall’opponente: non è
infatti possibile stabilire se con quella formula abbia inteso dolersi della
nullità sia della notifica del precetto, sia di quella del pignoramento; ovvero
se abbia inteso dolersi della nullità di una soltanto delle due notifiche, senza
però indicare quale.

Pagina 6

ei

sull’eccezione di nullità della notifica del pignoramento, l’ha espressamente

R.G.N. 12114/10
Udienza del 26 novembre
2010

Tali incongruenze sintattiche non consentono di ritenere che l’eccezione di
nullità sia stata correttamente formulata, e corretta fu pertanto al riguardo
la statuizione del Tribunale.
7. Le spese.

sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione:
– ) rigetta il ricorso;
– ) condanna il sig. Florindo Staniscia alla rifusione nei confronti del
condominio “S. Agostino” del fabbricato sito in Rapallo (GE), via Mulinello
10/D, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro
1.200 (di cui 200 per spese).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 26 novembre 2013.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai

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