Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2612 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2612 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: OLIVIERI STEFANO

ORDINANZA
sul ricorso 2833-2016 proposto da:
GENERALI ITALIA SPA 00885351007, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA
della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO
SCHIAVO;
– ricorrente contro
SCAFUTO RAFFAELE;
intimato

RG n. 2554/2016
ric. Proietti Alunni Prospero c/ Dozzini Franco

Data pubblicazione: 02/02/2018

avverso la sentenza n. 2895/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 24/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata

IL COLLEGIO
Premesso
La Corte d’appello di Napoli con sentenza 24.6.2015 n. 2895, accoglieva
l’appello proposto da Generali Ass.ni s.p.a. in qualità di impresa
designata per il FGVS della Campania, e ritenendo applicabile la
presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c. di pari responsabilità dei
conducenti dei veicoli coinvolti nello scontro -in presenza di risultanze
probatorie attestanti la collisione, ma inidonee a consentire una
ricostruzione esatta della dinamica del sinistro-, rideterminava la
liquidazione del danno biologico e del danno non patrimoniale da
riconoscere al danneggiato Raffaele Scafuto, che aveva subito postumi
permanenti valutati dal c.t.u. nella misura dell’8%, applicando le tabelle
ministeriali sul danno da micropermanenti in vigore al tempo, e
condannando in conseguenza la società assicurativa n.q. al pagamento
della complessiva somma capitale pari all’attualità ad C 20.629,16 (di cui
euro 10.162,18, per postumi tabellari; euro 7.312,73 per invalidità
temporanea assoluta e parziale, ed euro 3.153,25 per adeguamento in
relazione alla sofferenza patita) oltre interessi al tasso legale calcolati
sull’importo capitale devalutato al tempo del sinistro e rivalutato anno
per anno secondo gli indici Istat FOI
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata, con un unico
motivo, da Generali Italia s.p.a. quale impresa designata del FGVS
2
RG n. 2554/2016
ric. Proietti Alunni Prospero c/ Dozzini Franco

Ste

. est.
livieri

del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.

(nuova denominazione di INA Assitalia s.p.a. conferitaria del ramo di
azienda di Assicurazioni Generali s.p.a.) con ricorso ritualmente spedito
per la notifica in data 23.1.2016 e ricevuto da Raffaele Scafuto presso il
procuratore domiciliatario in data 27.1.2016

Ritenuto:
– che il motivo di ricorso (violazione dell’art. 2054 comma 2 c.c, art. 5 legge n.
57/2001; art. 139 Codice Assicurazioni Private, in relazione all’art. 360co1 n.
3 c.p.c. ) è fondato.
La Corte d’appello ha infatti accolto entrambi i motivi di gravame con i quali la
società assicurativa n.q., aveva impugnato la sentenza n. 245/2011 del
tribunale di Napoli sez. distaccata di Afragola in punto di accertamento della
pari corresponsabilità dei conducenti nella verificazione del sinistro ed in
materia di liquidazione del danno, avendo il Tribunale applicato le Tabelle di
liquidazione del danno biologico senza tenere conto che nella specie si trattava
di micropermanenti. Tuttavia nel riliquidare il danno ha poi omesso di
calcolare la riduzione del 50% da applicare sull’importo capitale complessivo in
considerazione della accertata pari responsabilità del danneggiato, pervenendo
illegittimamente a condannare, nel dispositivo, la società assicurativa al
pagamento dell’intero importo di C 20.629,16 dovuto a titolo di risarcimento
danni all’attualità.
La sentenza va pertanto cassata in parte qua e, non occorrendo procedere
ad ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel
merito ex art. 384co2 c.p.c. liquidando l’importo dovuto a Raffaele Scafuto a
titolo risarcitorio nella minor somma di euro 10.314,58 (pari al complessivo
importo liquidato per le diverse voci di danno ridotto del 50% pari al grado di
colpa attribuito al danneggiato ai sensi dell’art. 2054, comma 2, c.c.)
3

RG n. 2554/2016
ric. Proietti Alunni Prospero c/ Dozzini Franco

L’intimato non ha svolto difese

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condannando la società assicurativa, nella qualità, al pagamento in favore di
Raffele Scafuto della corrispondente somma all’attualità, oltre interessi legali
come determinati nella sentenza di appello, ferme le altre disposizioni della
sentenza non impugnate, potendo dichiararsi compensate integralmente tra le

P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza in
relazione al motivo accolto e decidendo nel merito liquida l’importo dovuto a
Raffaele Scafuto a titolo risarcitorio nella minor somma di euro 10.314,58 e
condanna la società assicurativa nella qualità di impresa designata del FGVS al
pagamento, in favore di Raffele Scafuto, della corrispondente somma
all’attualità, oltre interessi legali come determinati nella sentenza di appello,
ferme le altre disposizioni della sentenza non impugnate, dichiarate
interamente compensate le spese di lite del grado di appello e del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma il 27/ 09/2017

Il Presidente
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parti le spese sia del grado di appello che del giudizio di legittimità

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