Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26119 del 21/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26119 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

Data pubblicazione: 21/11/2013

ORDINANZA
sul ricorso 3804-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

Contro
BELBRUNO MARIA OLIVA;

– intimata avverso la sentenza n. 43/2011 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 20.1.2011, depositata 11 09/02/2011;

gli

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Mauro Ricci che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA che si riporta alla relazione scritta.

P

d

Ric. 2012 n. 03804 sez. ML – ud. 17-10-2013
-2-

-r.g. n. 3804/2012 Inps c. Belbruno Maria Oliva
‘Oggetto: trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia

ORDINANZA
Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:
“1. Maria Oliva Belbruno ha adito il giudice del lavoro di Patti per ottenere la trasformazione
della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla normativa precedente a quella della

legge n. 222/84, in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta legge n. 222/84, art. 1, comma
10;
2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla
Corte di appello di Messina, che ha ritenuto sussistente il diritto al mutamento della pensione
di invalidità in pensione di vecchiaia a decorrere da primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Ha ritenuto, in particolare, sussistente l’interesse al riconoscimento di una prestazione,
come la pensione di vecchiaia, che, non essendo legata ad un giudizio suscettibile di revisione, possa essere ritenuta dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità, osservando che, del resto, era garantito un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidità in godimento;
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi ad un unico motivo.
L’intimata non si è costituita;
4. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1 della legge n. 222/84, 8
d.l. n. 463/83 conv. in legge n. 638/83, 60 RDL n. 1827/1935, 9 RDL n. 636/1939, 2 della
legge n. 218/52, 1, 2, 5 e 6 d.lgs. n. 503/92, nonché vizio di motivazione, chiedendo a questa
Corte di stabilire se il disposto dell’art. 1 della citata legge n. 222 del 1984, nella parte in cui
prevede che nell’eventualità di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione
di vecchiaia l’importo di quest’ultima non possa essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità, sia suscettibile di applicazione anche nei confronti del titolare di pensione di invalidità
conseguita nel regime di cui al RDL 14 aprile 1939, n. 636;
5. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato. Deve, infatti, ritenersi, come ripetutamente affermato da questa Corte, che la previsione secondo cui, in caso di trasformazione
dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, rimane salvo il trattamento economico più favorevole in godimento, sia applicabile solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno ordinario di invalidità, concesso a norma dell’art. 1 della legge n.
1

222/84, in pensione di vecchiaia, e non pure nel caso di trasformazione della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14 aprile 1939, n. 636, in pensione di vecchiaia (cfr. ex plurimis
Cass. n. 17492/2010); così come solo nel caso di quest’altro tipo di trasformazione trova applicazione la regola, prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n. 222/84, sulla computabilità
come periodi di contribuzione di quelli di godimento dell’assegno di invalidità, se non vi è
stata prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 18580/2008, Cass. n. 21292/2009; più in gene-

sentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo nel caso che di
questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi);
6. Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di
consiglio ai sensi dell’art. 375 codice procedura civile e dichiarato manifestamente fondato”;
Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono, rilevando in
particolare che va ribadito il principio secondo cui la richiesta di conversione della pensione
di invalidità in pensione di vecchiaia non implica il diritto dell’assicurato a conservare
l’eventuale più favorevole importo economico della prestazione di cui è titolare; per il che la
pensione di vecchiaia, conseguita per effetto della trasformazione, può essere di importo inferiore a quello della prestazione precedentemente goduta (cfr. da ultimo Cass. n. 3855/2011);
che, in conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: “La trasformazione della
pensione di invalidità acquisita nel regime del rd.l. n. 636 del 1939 in pensione di vecchiaia,
consentita solo se sussistano i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest’ultima prestazione, opera come effetto di una specifica opzione dell’assicurato, conseguendone che il
diritto alla conversione non dà titolo alla conservazione (se più favorevole) del trattamento
economico in godimento”;
che la sentenza impugnata, che non si è attenuta a questo principio, deve pertanto essere cassata, mentre la causa va rinviata per i necessari accertamenti di fatto ad altro giudice, che si
designa nella Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, il quale si uniformerà al
principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese
alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2013.

rale cfr. anche Cass. sez. unite n. 9492/2004, la quale afferma il principio generale che è con-

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