Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26119 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. un., 19/12/2016, (ud. 12/01/2016, dep.19/12/2016),  n. 26119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente di Sez. –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6074/2014 proposto da:

ET S.R.L. ENGINEERING & TECHNOLOGY, M. S.P.A., LANPAS S.N.C.,

FRATELLI S. S.N.C., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, G.L., F.R.,

B.M., B.D., nella qualità di unici ex soci della

ELLE EMME S.N.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SARDEGNA

14, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO STAJANO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO GARELLA, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITO

SINISI 71, presso lo studio dell’avvocato AMERIGO CIANTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO GOLINI, per delega in

calce al controricorso;

PROVINCIA DI PISA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che la rappresenta e difende,

per delega in calce al controricorso;

COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, subentrato nella titolarità di tutti

i diritti al Comune di Lari in seguito a fusione tra quest’ultimo ed

il Comune di Casciana Terme, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO

DA BRESCIA 9/10, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LEANDRO

BARSOTTI, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 67/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 12/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2016 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

uditi gli avvocati Fabio GARELLA, Letizia CAROLI per delega

dell’avvocato Enrico Caroli, Paolo GOLINI e Massimo MANNOCCHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 18 maggio 1989 le società M., Fratelli Stefanelli, Lanpas, Gruppo C, Imital, Panauto di P.S., Elle Emme, E.T. e G.L., F.R., B.M. e D., nonchè G.F., curatore dei fallimento (OMISSIS) s.r.l., convennero dinanzi al Tribunale di Pisa M.L.M., la Provincia di Pisa, proprietaria del rio Galletta, della strada provinciale Livornese e delle sottostanti canalizzazioni, ed il Comune di Lari, che aveva realizzato la rete fognaria per lo smaltimento delle acque meteoriche, deducendo che il (OMISSIS), nella zona industriale di (OMISSIS), in occasione di abbondanti piogge, si era verificata la fuoriuscita delle acque dal (OMISSIS), di cui era proprietaria la M., proprietaria altresì dei terreni limitrofi, e dal (OMISSIS), da cui erano conseguite inondazioni alle loro proprietà, gravemente danneggiate, e perciò chiesero la condanna solidale dei convenuti al risarcimento degli ingenti danni.

Con sentenza del giugno 2005 il Tribunale di Pisa dichiarò la competenza del Trap di Firenze.

Con sentenza del 6 ottobre 2010 il Trap respinse la domanda sulle seguenti considerazioni: 1) i fatti costitutivi delle responsabilità attribuite ai convenuti erano i seguenti: a) per M. l’omessa o insufficiente manutenzione del (OMISSIS) nel tratto interessante la sua proprietà; b) per la Provincia di Pisa, proprietaria della strada Livornese, l’avere realizzato una canalizzazione insufficiente del (OMISSIS), con portata del 50% rispetto ad altra già esistente, concorrendo a determinare l’esondazione del rio e comunque a far risalire il livello delle acque alluvionali e a ritardarne il deflusso; c) per il Comune di Lari l’inadeguatezza del sistema fognario, causa di notevole prolungamento del deflusso delle acque esondate, e l’omessa vigilanza sulla manutenzione del botro e del reticolo idraulico, in violazione dell’art. 34 del regolamento di polizia rurale e l’errata localizzazione degli insediamenti industriali e commerciali in zona inadeguata per le caratteristiche idrauliche; 2) quest’ultima doglianza, formulata dopo la seconda C.T.U., era inammissibile perchè dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale; 3) le ultime due delle tre ipotetiche cause dell’ evento dannoso prospettate dal C.T.U. – a) insufficiente manutenzione del (OMISSIS) in bassissima percentuale; b) insufficienza delle sezioni trasversali del (OMISSIS); c) insufficienza del reticolo idrogeologico di valle – non erano imputabili a nessun convenuto in quanto dipendenti dalla situazione di fatto e perciò costituivano concause naturali da sole sufficienti a determinare l’evento; infatti il C.T.U. aveva accertato che un eventuale difetto di manutenzione del botro non aveva comunque assunto un ruolo di antecedente causale dell’ evento, nè vi era prova che un eventuale maggior quantitativo d’ acqua dovuto alla medesima omissione di manutenzione avrebbe inciso sull’ entità dei danni; 4) l’art. 34 del regolamento di polizia rurale si riferiva ai fossi delle strade rurali e comunali e non a quelli esistenti sulle proprietà private; quindi il Comune non era responsabile per l’omessa vigilanza sull’ obbligo di manutenzione del botro; 5) pur se la canalizzazione del sottopasso del (OMISSIS) da parte della Provincia avesse provocato esondazioni, esse non potevano interessare le aree soprastanti degli attori; 6) la fognatura comunale non aveva avuto un ruolo di efficienza necessaria nella produzione dell’evento, ma aveva soltanto rallentato il deflusso delle acque, senza incidenza sui danni.

Con sentenza del 12 aprile 2013 il Tsap ha respinto gli appelli per erronea interpretazione della C.T.U. proposti dalle ditte M. s.p.a., F.lli S., Gruppo C s.r.l., Lanpas s.n.c., Imiltal s.r.l., Panauto di P.S., ET s.r.l. Engineering & Technology, Elle Emme s.n.c., G.F. nella qualità di curatore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. sulle seguenti considerazioni: 1) correttamente il Trap aveva applicato il principio secondo il quale, se un evento è derivato da cause naturali, non vi è alcuna responsabilità per concausa umana per quei danni che non dipendono da essa e cioè che si sarebbero verificati comunque, nè per quelli preesistenti, nè per i maggiori danni o gli aggravamenti che si sarebbero verificati anche in assenza di condotta umana; 2) esclusa dal C.T.U. la natura eccezionale delle piogge, secondo il medesimo l’insufficiente manutenzione del botro (che in astratto avrebbe potuto avere un’ incidenza causale del 15 – 20%, mentre le cause naturali (insufficienza del reticolo idrogeologico di valle e delle sezioni trasversali del (OMISSIS)) avevano avuto un’ incidenza preponderante dell’ 80, 85%, elaborando i dati delle precipitazioni (intense, tant’è che ne fu dichiarata l’eccezionalità con D.M. n. 174 del 1988)) – le caratteristiche del bacino, e i calcoli del volume di acqua in base alle simulazioni del fenomeno, secondo un criterio di alta probabilità, non avevano avuto incidenza causale in quanto, in 4 su 5 simulazioni effettuate, anche in caso di sufficiente manutenzione del botro, l’esondazione si sarebbe comunque verificata e, al netto del volume idrico trattenuto dal fondo della M., avrebbe invaso la zona industriale; 3) pertanto quel’ incidenza causale del 15 – 20% ricollegata all’insufficiente manutenzione del botro, avrebbe se mai avuto rilevanza sul c.d. danno differenziale, ma non essendo stato provato che l’eventuale maggior quantitativo di acqua affluito e stazionato sugli immobili degli attori abbia inciso e in che misura sui lamentati danni, l’addebito alla M. non aveva rilevanza; inoltre la considerazione che prima degli anni ‘80 non si era verificata nessuna inondazione non era presunzione idonea ad addebitarne la concausa all’omessa manutenzione del botro poichè all’ epoca la situazione urbanistica ed idrografica era diversa e le piogge del 1946 e del 1973 furono di intensità inferiore a quelle del 1988; 4) la decisione del Trap secondo cui le eventuali – in mancanza di prova di effettiva esondazione in corrispondenza del sottopasso – locali esondazioni del (OMISSIS) per la ridotta canalizzazione di esso nel sottopassaggio della strada provinciale, non potevano aver avuto efficienza causale dell’evento sulle aree degli attori in quanto soprastanti la sede stradale, non era stata impugnata e quindi la censura secondo la quale l’incanalamento del (OMISSIS), riducendone la portata del 50%, aveva provocato la fuoriuscita ed il reflusso delle acque, aggravandone i danni, era inammissibile; 5) quanto all’ addebito al Comune di Lari per l’inadeguatezza del sistema fognario, secondo il C.T.U. non aveva avuto nessuna incidenza causale sull’esondazione, ma se mai avrebbe avuto l’effetto di contribuire al rallentamento del deflusso delle acque ormai esondate e perciò avrebbe potuto avere incidenza sul c.d. danno differenziale, ma non essendo stato provato che l’eventuale maggior quantitativo di acqua stazionato sugli immobili degli attori abbia inciso e in che misura sui lamentati danni, l’addebito non è apprezzabile nè sull’an, nè sul quantum; 6) correttamente il Trap aveva escluso la responsabilità di detto Comune per l’omessa vigilanza sulla manutenzione del (OMISSIS) perchè non essendo un fosso di strada comunale o rurale, ma posto all’interno della proprietà M., non sussiste la violazione dell’art. 34 del regolamento comunale di polizia rurale, neppure per omessa adozione di poteri sostitutivi di manutenzione, e in ogni caso l’omessa manutenzione non era stata un antecedente necessario dell’ esondazione, nè era apprezzabile in termini di danno differenziale; 7) altrettanto non aveva avuto incidenza causale sull’ esondazione l’inadeguatezza del sistema fognario – costruito per smaltire le acque di un terreno di competenza del Comune e non di acque esondate – nè era apprezzabile l’incidenza sul danno differenziale, e le relative argomentazioni del Trap non erano state neppure confutate dagli appellanti; 8) all’epoca dell’evento non vi era normativa sulla localizzazione degli insediamenti in relazione al rischio idraulico e comunque la relativa domanda era inammissibile perchè tardiva; 9) quanto all’ inidoneità del reticolo idraulico che secondo gli appellanti era attribuibile ad omissioni del Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi, tra cui il fosso (OMISSIS) in cui si immettono le acque del (OMISSIS), a prescindere dall’esser stata ritenuta concausa naturale dal C.T.U. in quanto all’epoca la competenza su tali corsi d’acqua non era stata attribuita a nessuna pubblica amministrazione, in ogni caso implicava la responsabilità di un soggetto estraneo al giudizio e quindi la relativa censura era inammissibile per irrilevanza; 10) l’assunto secondo il quale i M. avevano l’obbligo di disinterrare il botro, risagomare e riprofilare le sponde e allargare le sezioni trasversali, era infondato perchè questo era il modo di essere naturale di esso e i proprietari non hanno l’obbligo di eseguire opere idrauliche a norma del R.D. n. 523 del 1904, ed infatti dette opere furono eseguite dagli enti locali dopo I’ evento; inoltre l’esondazione non è partita dal terreno dei M., ma dal (OMISSIS), e dopo l’attraversamento della strada ha invaso detto terreno che quindi ha svolto funzione di cassa di espansione per il successivo allagamento della zona industriale.

Ricorrono per cassazione le società Mazzei, Fratelli Stefanelli, Lanpas, E.T., G.L., F.R., B.M. e D.. Resistono M.M.L., il Comune di Casciana Terme Lari e la Provincia di Pisa. Si sono difesi il Comune di Casciana Terme, il Comune di Pisa e M.T.M.L.. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I motivi nn. 1, 2 e 6 possono trattarsi congiuntamente.

1.1- Con il primo motivo i ricorrenti deducono: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 1223 c.c., in relazione al R.D. 25 luglio 1904, n. 523, art. 12, comma 4 e agli artt. 915, 916 e 917 c.c.. Errata interpretazione dell’art. 34 del regolamento di polizia rurale del Comune di Lari. Censure di legittimità con riferimento al punto 6 e al punto 7 dei motivi della decisione. (pag. 18). Motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1”, per non avere il Tsap applicato la normativa che impone al proprietario frontista specifici obblighi di manutenzione dei fossi (artt. 915, 916 e 917 c.c. e R.D. n. 523 del 1904, art. 12) nonchè l’art. 34 – Regolamento polizia rurale del Comune di Lari. Infatti il Tsap ha ricondotto l’omessa riprofilatura e riparazione degli argini nella causalità naturale e conseguentemente ha attribuito a cause naturali l’esondazione del botro, senza considerare gli obblighi di manutenzione dei proprietari frontisti dei corsi d’acqua senza opere idrauliche e non classificati, tra cui quello di consorziarsi eventualmente con gli enti locali. E poichè il botro attraversava due strade comunali vi era anche il concorso del Comune di Lari per non aver vigilato sull’adempimento degli obblighi dei consortisti e privati di spurgare i fossi, causa della riduzione delle sezioni trasversali del botro, come evidenziato dagli esperti.

Nè il fenomeno pluviometrico era stato eccezionale come risulta dalle stazioni di rilevamento e perciò soltanto le omesse manutenzioni anche degli argini avevano cagionato l’esondazione.

1.2- Con il secondo motivo lamentano: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione al punto 2 della motivazione con riferimento all’ individuazione della condotta, il danno – evento ed il nesso causale. Motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per avere erroneamente il Tsap detratto l’acqua rimasta sul terreno della M. dal volume esondato a causa della sua condotta omissiva anzichè dal volume totale, calcolo indispensabile per perimetrale l’evento di danno, e ha così avallato l’errore giuridico del C.T.U. di indebita compensazione tra la condotta colposa della M. e il vantaggio di esser proprietaria di un vasto terreno in cui l’acqua si è espansa prima di raggiungere le altre aziende. Peraltro in un primo accertamento il calcolo era stato effettuato correttamente, tant’è che la responsabilità della predetta era stata indicata nel 50% – 90%, mentre poi il C.T.U. ha stravolto la sua relazione sostenendo che l’acqua rimasta nella cassa di espansione doveva sottrarsi all’ acqua fuoriuscita per omessa manutenzione, errore emergente dalle colonne evidenziate nel motivo con i relativi dati.

1.3 – Con il sesto motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223 e 1226 c.c., in relazione al mancato riconoscimento del frazionamento causale. Motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per non aver il Tsap tratto le debite conseguenze sul concorso tra cause umane e naturali.

2.- Tutte dette censure, malgrado gli asserti di violazione di legge, sono svolte come conseguenza di una diversa ricostruzione dei fatti, che suppone una valutazione diversa delle prove. Ed infatti prima si svolgono considerazioni delle risultanze probatorie e su come il giudice d’appello le avrebbe dovute valutare e sul perchè le avrebbe mal valutate; quindi, fonda sulle relative deduzioni la pretesa violazione delle norme di diritto evocate. Perciò le riassunte censure prospettano in realtà, per effetto di una diversa interpretazione delle risultanze istruttorie acquisite nei gradi di merito peraltro neppure indicate nell’ osservanza degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 – una ricostruzione delle cause e delle conseguenti responsabilità dell’ esondazione del (OMISSIS) del 1988 diversa da quella operata dal Tsap.

In tal guisa, però, il motivo si risolve in tipiche valutazioni di merito, quali la individuazione delle fonti del convincimento, l’apprezzamento di rilevanza delle prove, la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a ricostruire i fatti: giudizi quindi riservati al giudice di merito, sui quali il sindacato di legittimità può esercitarsi unicamente nei circoscritti limiti del vizio di motivazione rilevante ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le molte, Cass., 3 giugno 2014 n.12391; Cass., 14 maggio 2013 n. 11549; Cass., 25 maggio 2010 n. 12690; Cass., 5 giugno 2007 n. 15434; Cass., 10 agosto 2004 n. 15434; Cass., 14 luglio 2003, n. 11007; Cass., 10 luglio 2003, n. 10880; Cass., 5 aprile 2003, n. 5375).

Si appalesa, allora, la inammissibilità di detti motivi avverso una sentenza pubblicata nell’aprile 2013, e quindi dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134), e formulati in maniera non conforme ai rigorosi requisiti richiesti per il vizio di motivazione dalla giurisprudenza di questa Corte.

Costituisce infatti jus receptum che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, debba essere intesa, sulla scorta dei canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, come riduzione al minimo del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui denunciabile in cassazione è l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. La novellata disposizione introduce infatti nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): pertanto il vizio non sussiste se il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè pervenendo ad una valutazione di esso difforme da quella prospettata dai ricorrenti (sul punto, sia sufficiente il richiamo a Cass., sez. un., 22 settembre 2014 n. 19881 e a S.U. 7 aprile 2014 n. 8053, e, avverso sentenze del Tsap, n. 67 del 2016).

Ed infatti i ricorrenti in sostanza hanno proposto una inaccettabile istanza di revisione delle valutazioni del giudice del merito finalizzata alla richiesta di nuova pronunzia sul fatto, del tutto estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

E poichè, giova ripeterlo, alla Corte di legittimità non è consentito dar corso ad un terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di quella ricostruzione fattuale e procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità, i motivi sono inammissibili.

3.- Con il terzo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione al punto 2 e al punto 3 della motivazione, per quanto riguarda la posizione della Provincia di Pisa. Motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per avere erroneamente il C.T.U. e poi il Tsap affermato che l’esondazione del (OMISSIS) non raggiunse le aziende perchè situate a monte di esso.

Il motivo, assertivo e apodittico, privo di censura sul dato di fatto della localizzazione delle aziende, è inammissibile.

4.- Con il quarto motivo si dolgono dell’ “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., in relazione all’esclusione del concorso di concause umane e naturali (ex art. 41 c.p., comma 1) per l’evento alluvionale di Perignano di Lari del 18 e 19 maggio 1988. Motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3” per non avere il Tsap neppure considerato il contributo del 15 – 20% attribuito dalla C.T.U. alla condotta della M. e poichè tale percentuale non è irrilevante, a norma dell’art. 41 c.p., la responsabilità sussiste.

Il motivo, non correlato alle rationes decidendi al riguardo – punti 2, 3 e 9 riassunti in narrativa – è inammissibile.

5. – Con il quinto motivo censurano: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, e 1226 c.c., in relazione al punto 7 dei motivi della decisione, con riguardo al c.d. danno differenziale o incrementale (pagg. 19 e 20). Motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3” per non avere il Tsap individuato il maggior quantitativo di acqua uscito dal botro a causa delle condizioni di non manutenzione e la causalità sugli aumentati danni secondo il principio della conditio sine qua non, al fine di liquidarli equitativamente.

Il motivo è inammissibile sia perchè si risolve nella postulazione di un malgoverno delle risultanze istruttorie ai fini dell’individuazione del nesso eziologico tra le condotte umane e le cause naturali – censura, come innanzi detto, estranea al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., vigente – sia perchè non censura le correlate, autonome rationes decidendi.

6.- Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

7.- Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, le Sezioni Unite danno atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, alla rifusione a, ciascuno dei resistenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, danno atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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