Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26119 del 17/11/2020

Cassazione civile sez. I, 17/11/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 17/11/2020), n.26119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35589/2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via M. Clementi n.

51, presso lo studio dell’avvocato Santagata Valerio, rappresentato

e difeso dall’avvocato Urbinati Paola, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

10/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bologna ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposta dal cittadino ivoriano T.M., nato in (OMISSIS), il quale, sentito in udienza, ha dichiarato di non voler rientrare nel proprio Paese – dove lavorava come meccanico e viveva, con la compagna e il figlio, a (OMISSIS) – per timore di essere ristretto in carcere, essendo già stato trattenuto in caserma per una settimana in condizioni non dignitose, in attesa che il proprio datore di lavoro si consegnasse alla polizia per giustificare la presenza nella sua autofficina di un’auto rubata; egli era poi fuggito dall’ospedale, dove i poliziotti lo avevano ricoverato per TBC, recandosi a lavorare per lunghi periodi come meccanico in (OMISSIS), prima di imbarcarsi per l’Italia.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Il Ministero intimato ha depositato un “atto di costituzione”, senza svolgere difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 8, artt. 6 e 13 CEDU, per essersi tenuta l’udienza davanti a un giudice onorario delegato per gli incombenti istruttori, compresa l’audizione del ricorrente e la predisposizione di una bozza del provvedimento, in violazione del principio generale per cui il giudice che decide deve essere lo stesso che ha sentito la parte in udienza.

3.1. La censura è infondata, alla luce dell’orientamento consolidato di questa Corte per cui il giudice onorario è legittimato a svolgere l’audizione e altri atti processuali, rimettendo poi la decisione al tribunale (Cass. 4887/2020, 7878/2020, 3356/2019).

4. Con il secondo mezzo si lamenta la nullità della decisione e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per avere il collegio: a) escluso che il sig. T. avesse compiuto “ragionevoli sforzi” per circostanziare la domanda, sulla base di una deduzione puramente soggettiva; b) escluso in modo illogico detti ragionevoli sforzi ma poi mostrato di aver compreso la vicenda proprio grazie ad essi; c) espresso una motivazione illogica affermando che il ricorrente non aveva prodotto elementi pertinenti, nella consapevolezza dell’inesistenza di tali elementi; d) ritenuto incoerenti e implausibili le dichiarazioni sulla base di una motivazione contraddittoria; e) omesso di valutare le dichiarazioni alla luce delle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso; f) omesso di esaminare la tempestività della domanda; g) omesso di considerare che per i fatti supportati da prova (segnatamente l’estratto dell’atto di nascita e il casellario individuale del richiedente) non occorre la verifica degli ulteriori requisiti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a, b, c, d, e, con conseguente venir meno della rilevanza delle contraddizioni evidenziate dal tribunale sulla data di nascita e di ingresso in Italia, imputabili a “incertezze della memoria”.

4.1. La censura è inammissibile perchè ridonda nel merito.

4.2. Sotto l’aspetto motivazionale, occorre premettere che, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U., 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U., 33017/2018).

4.3. Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato sull’inattendibilità del ricorrente supera il livello minimo richiesto, avendo il tribunale puntualmente segnalato: le numerose incoerenze o discordanze del narrato (anche su aspetti basilari, come la data di nascita e di ingresso in Italia); l’iniziale vaghezza e genericità delle dichiarazioni, solo in un secondo momento arricchitesi di particolari; la non credibilità del racconto con riguardo alla incoerente condotta dei poliziotti (ora duri carcerieri, ora persone sensibili alle condizioni di salute lamentate dal ricorrente), alla sospetta facilità della fuga dall’ospedale e alla stranezza della causa del trattenimento in caserma (a mò di ostaggio, in attesa della presentazione o cattura del titolare dell’officina ritenuto responsabile ma improvvisamente scomparso); l’implausibilità della giustificazione della mancata produzione di documenti (essendo il ricorrente ancora in contatto con la madre e uno dei fratelli, il quale gli avrebbe riferito che il titolare dell’officina non si è ancora presentato alla polizia); la situazione della Costa d’Avorio risultante dalle plurime COI acquisite, aggiornate e qualificate (riportate a pag. 10 del decreto).

4.4. Tale motivazione è esente anche dal lamentato vizio di violazione di legge, poichè non risultano violati i canoni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, che prescrive di sottoporre le dichiarazioni del richiedente, se non suffragate da prove, non solo a un controllo di coerenza – sia intrinseca (con riguardo al racconto) che estrinseca (con riguardo alle informazioni generali e specifiche di cui si dispone) – ma anche a una verifica di plausibilità della vicenda narrata a fondamento della domanda, con riguardo alla logicità e razionalità delle dichiarazioni medesime (Cass. 21142/2019), al fine di stabilire se “dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile” (v. dell’art. 3, comma 5, lett. e) cit.) e, in ultima analisi, di escludere la strumentalità delle sue dichiarazioni (cfr. ex plurimis Cass. 6936/2020, 6897/2020, 15794/2019).

4.5. Si tratta insomma di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede (ex multis, Cass. 5114/2020, 33858/2019, 3340/2019, 21142/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018), in quanto oggetto di doglianze non rispettose dei canoni di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5), i quali postulano l’indicazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, di tal che il ricorrente ha l’onere di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U., 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020).

4.6. Deve quindi farsi applicazione del principio per cui è inammissibile un “ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U., 34476/2019).

5. Con il terzo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, poichè, applicando il successivo art. 8, il collegio avrebbe dovuto ritenere fondato il timore del richiedente anche ai fini del riconoscimento della sussistenza del danno grave di cui all’art. 14, lett. b) D.Lgs. cit..

5.1. Il motivo soffre delle stesse ragioni di inammissibilità sopra segnalate, tanto più avendo il tribunale aggiunto che, “laddove non si condividesse il giudizio in merito alla mancanza di credibilità del ricorrente”, il pericolo prospettato difetterebbe anche di concretezza, poichè, per quanto dichiarato dallo stesso ricorrente, egli sarebbe stato trattenuto in caserma non già quale indagato o responsabile del fatto, bensì solo per fare, in quel momento, “pressioni sul titolare dell’officina che avrebbe dovuto “consegnarsi””.

6. Il quarto mezzo prospetta la nullità per omessa motivazione in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 32, comma 3, per non avere il tribunale considerato, ai fini della protezione umanitaria, la situazione del Paese di origine, il rispetto dei diritti primari, lo stato di salute del ricorrente e il suo percorso di integrazione.

6.1. La censura non merita accoglimento.

6.2. Invero, sebbene il precedente richiamato dal tribunale (Cass. 26641/2016) sia stato superato dal diverso orientamento per cui il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, relativo alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, delle diverse circostanze che rilevino ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria (vedi, per tutte: Cass. 10922/2019, 2960/2020, 2956/2020), tuttavia le ulteriori rationes decidendi adottate sul punto risultano in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, ai fini della protezione umanitaria astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U., 29459/2019) – richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

6.3. In concreto il tribunale, anche all’esito di una valutazione comparativa (emergendo dalla stessa motivazione che il ricorrente ha sempre lavorato come meccanico ed ha nel suo Paese d’origine la madre, due fratelli e due sorelle), ha dato atto dell’assenza di specifici profili di vulnerabilità, in quanto la patologia lamentata dal ricorrente è stata già curata e il percorso di integrazione avviato, sebbene apprezzabile, “si configura come modesto”; valutazioni, queste, che ancora una volta integrano apprezzamenti di fatto non adeguatamente censurati per le ragioni sopra esposte.

7. Al rigetto del ricorso non segue alcuna pronuncia sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2020

 

 

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