Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26119 del 05/12/2011
Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8612-2009 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI STEFANO, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
UGF ASSICURAZIONI SPA nuova denominazione assunta da Unipol
Assicurazini SpA quale incorporante di Aurora Assicurazioni SpA in
persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato CAROLI
ENRICO, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO – UGF, nella qualità di impresa
incorporante per fusione la SPA UNIPOL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7467/2008 del TRIBUNALE di ROMA del 28.3.08,
depositata l’8/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Caroli Enrico che si riporta
agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato:
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore Cons. Antonio Segreto Letti gli atti depositati;
osserva:
1. T.G. ha chiesto la Cassazione della sentenza pronunziata dal tribunale di Roma n. 7647 l’8.4.2008, nell’opposizione all’esecuzione proposta da s.p.a. Unipol avverso il precetto notificatole dalla T..
L’intimata ha resistito con controricorso.
2. Il ricorso è inammissibile per la mancata esposizione dei fatti di causa.
Per soddisfare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, è sufficiente, ed insieme indispensabile, che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, con una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esse assunte dalle parti, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice “a quo”, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (Cass. 03/02/2004, n.1959; Cass. 17/10/2003, n. 15547; Cass. 23/05/2003, n. 8154);
Nella fattispecie questa Corte, valutando il ricorso sia nella parte relativa al “Fatto” che in quella relativa ai “Motivi”, ritiene che l’esposizione dei fatti di causa sia sostanziali che processuali nei termini sopra detti, non è desumibile in maniera sufficiente”.
Ritenuto:
che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano modificati dalla memoria di parte ricorrente; che il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile; Che le spese di questo giudizio seguono la soccombenza; visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011