Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26118 del 19/12/2016


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Cassazione civile, sez. III, 19/12/2016, (ud. 11/11/2016, dep.19/12/2016),  n. 26118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29138/2014 proposto da:

M.L., I.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO SAVERIO ESPOSITO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS) in persona del suo procuratore

MU.AN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE,

38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1659/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2016 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato SAVERIO ESPOSITO;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza resa in data 11/4/2014, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato le domande con le quali M.L. e I.A. (proprietari di un fondo concesso in locazione) hanno invocato la pronuncia della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice Enel Distribuzione s.p.a..

A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come la realizzazione di un muro abusivo all’interno del fondo locato, da parte della società conduttrice, non integrasse alcuna violazione dei patti contrattuali, nè alcun grave inadempimento tale da giustificare la pronuncia della risoluzione invocata dai locatori.

2. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione M.L. e I.A. sulla base di sei motivi di impugnazione, illustrati da successiva memoria.

3. Resiste con controricorso l’Enel Distribuzione s.p.a., concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per il rigetto del ricorso.

4. Con successiva memoria, l’Enel Distribuzione s.p.a., rilevato l’avvenuto mutamento di denominazione sociale in e-distribuzione s.p.a., ha insistito nell’accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1455 e 1587 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 146 e 167, nonchè del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44 e 31 e dell’art. 1362 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto insussistente la gravità dell’inadempimento della società conduttrice, anche sulla base di un’errata interpretazione del contratto di locazione intercorso tra le parti.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Con il motivo in esame, i ricorrenti – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge – allegano un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171).

Nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dagli odierni ricorrenti deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti, in relazione alla valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento della società resistente.

Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Ciò posto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892).

Anche sotto il profilo della denunciata violazione dei canoni ermeneutici, le doglianze avanzate dai ricorrenti appaiono in realtà espressione di un’invocata rilettura interpretativa del testo negoziale convenuto tra le parti, come tale inammissibile in sede di legittimità, avendo gli stessi trascurato di indicare in termini specifici le modalità attraverso le quali la corte territoriale si sarebbe sottratta alla corretta applicazione delle norme del codice civile dettate in tema di interpretazione degli atti negoziali, tenuto altresì conto della non irrilevante circostanza (adeguatamente sottolineata nella sentenza impugnata a sostegno della plausibilità dell’interpretazione adottata) secondo cui la società conduttrice avrebbe ottenuto dai locatori l’autorizzazione a procedere all’installazione in loco di una cabina per l’esercizio dell’attività elettrica, rispetto alla quale l’edificazione del muro di contenimento in esame avrebbe costituito la realizzazione di un’indispensabile componente, sia pure accessoria, tale da non determinare, attraverso la relativa realizzazione in violazione delle prescrizioni amministrative cogenti, un significativo stravolgimento dell’equilibrio economico complessivo del rapporto contrattuale.

6. Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), avendo la corte territoriale trascurato di rilevare che l’area oggetto d’esame risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, con la conseguente insanabilità delle opere abusive: circostanza suscettibile di qualificare in termini di concreta gravità la violazione degli interessi dei locatori, decisiva sul piano della richiesta risoluzione del contratto per inadempimento della società conduttrice responsabile dell’abuso.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo i ricorrenti trascurato di precisare in quali termini l’eventuale valutazione della circostanza di fatto trascurata dai giudici d’appello avrebbe determinato una sicura diversa decisione in relazione al tema della risoluzione per inadempimento, così risolvendo la doglianza avanzata in una sostanziale proposta di rilettura nel merito del giudizio sull’equilibrio degli interessi contrattuali delle parti, come tale inammissibile in questa sede di legittimità.

7. Con il terzo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, in relazione agli artt. 1455 e 1587 c.c., nonchè dell’art. 1362 c.c., anche in relazione all’art. 3 del contratto di locazione (il tutto con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale trascurato la circostanza che l’incommerciabilità del bene abusivo (eccepita o meno dinanzi all’autorità giudiziaria) costituisce un peso gravante sul bene dalla sua origine caratterizzandolo nella sua natura, giungendo alla contraddittoria conclusione dell’irrilevanza dell’abuso commesso dal conduttore ai fini dell’equilibrio degli interessi contrattuali delle parti.

7.1. Il motivo è infondato, quando non inammissibile.

Osserva il collegio come la corte territoriale abbia coerentemente sottolineato l’irrilevanza della questione relativa alla mancata eccezione dei locatori in relazione al danno costituito dall’incommerciabilità del bene reso abusivo dall’edificazione della società convenuta, atteso che detta incommerciabilità sarebbe stata in ogni caso esclusa, al termine del rapporto, dal ripristino dell’immobile nello stato originario, per effetto dello spontaneo adempimento della parte conduttrice agli obblighi propri del contratto di locazione, ovvero a seguito della forzosa ingiunzione dell’autorità amministrativa competente.

Peraltro, del tutto inammissibilmente i ricorrenti hanno dedotto la censura in esame nella prospettiva del vizio di violazione di legge, avendo a tal fine richiamato l’esame delle risultanze di causa al fine di comprovare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta da parte della corte territoriale e non già l’erronea lettura di una fattispecie normativa astratta, unica rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si tratta, come già indicato, di un’operazione del tutto estranea alla logica di prospettazione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, come tale inammissibilmente sollevata in questa sede.

8. Con il quarto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato l’esame delle conseguenze automatiche imposte dalla normativa urbanistica per gli interventi eseguiti in assenza di titoli abilitativi, nonchè di talune circostanze concernenti il danno sofferto dai locatori a seguito dell’abuso edilizio, anche sulla base di dati erronei.

8.1. Il motivo è infondato, quando non inammissibile.

In relazione alla doglianza in esame dev’essere sottolineato come la corte territoriale abbia valutato in termini di scarsa importanza il comportamento della società conduttrice (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1455 c.c.), tenuto conto della persistente sussistenza del dovere del conduttore di provvedere all’eliminazione dei manufatti abusivi realizzati nel corso del rapporto locativo, sia in adempimento degli obblighi contrattuali, che in virtù della forzosa ingiunzione dell’autorità amministrativa competente.

Da questo punto di vista, la censura articolata dai ricorrenti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, non individua con precisione le ragioni della sicura decisività dell’omesso esame denunciato ai fini della risoluzione della controversia, riducendosi a una mera proposta di rilettura nel merito delle circostanze di fatto ai fini di una diversa valutazione degli equilibri contrattuali: proposta di rilettura, come tale, inammissibile in sede di legittimità.

9. Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente imposto a carico dei locatori la prova della gravità dell’inadempimento sotto il profilo dell’insanabilità dell’intervento edilizio e dell’incommerciabilità dell’immobile.

9.1. Il motivo è infondato.

Osserva il collegio come, nell’escludere l’avvenuta acquisizione di prove adeguate circa la gravità dell’inadempimento contestato a carico della società resistente (con il conseguente rigetto della pretesa risolutoria avanzata dagli odierni ricorrenti), la corte territoriale abbia correttamente regolato i meccanismi di distribuzione degli oneri probatori tra le parti, ritualmente imponendo agli attori l’onere di provare la gravità dell’inadempimento contestato nei confronti della controparte contrattuale, correttamente risolvendo a suo carico le conseguenze del relativo mancato assolvimento.

10. Con il sesto e ultimo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 434, 348-bis e 348-ter c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto soddisfatto il requisito della specificità dei motivi dell’appello promosso dall’Enel Distribuzione s.p.a., in contrasto con quanto emergente dai contenuti del medesimo atto.

10.1. Il motivo è inammissibile.

Rileva il collegio come, a prescindere dalla mancata allegazione dell’atto d’appello e della specificazione dei punti dello stesso eventualmente affetti dall’asserita aspecificità dei motivi di doglianza, gli odierni ricorrenti abbiano erroneamente prospettato, alla stregua di una violazione di legge, ciò che all’evidenza costituisce un difetto motivazionale del giudizio reso dalla Corte d’appello di Napoli sulla ritualità dell’impugnazione proposta, avverso la sentenza di primo grado, dall’Enel Distribuzione s.p.a.; violazione di legge prospettata attraverso l’esame delle risultanze relative alla fattispecie concreta, senza tener conto della necessaria deducibilità del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, attraverso l’indispensabile denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie astratta di una norma giuridica, nella specie in nessun modo dedotta.

11. Le argomentazioni che precedono impongono la pronuncia del rigetto del ricorso, con la conseguente condanna dei ricorrenti al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2016

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