Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26118 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16662-2017 proposto da:

S.E.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentata e difesa

dall’avvocato ALBERTO LA CIVITA;

– ricorrente –

contro

B.S., ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1742/2016 del TRIBUNALE di COMO, depositata il

29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

S.E.D. citava con atto del 5 dicembre 2012 B.S. e Allianz Assicurazioni S.p.A. davanti al giudice di pace di Como per ottenerne la condanna a risarcirle i danni che avrebbe subito per un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS). Si costituiva la compagnia assicuratrice resistendo. Con sentenza del 24 aprile 2014 il giudice di pace rigettava la domanda attorea.

La S. proponeva appello, cui resisteva ancora la compagnia assicuratrice e che il Tribunale di Como rigettava con sentenza del 29 dicembre 2016.

La S. ha quindi proposto ricorso articolato in tre motivi.

Diritto

RITENUTO

che:

Il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 189 c.p.c..

Questo motivo, a tacer d’altro, costituisce una vera e propria riproposizione del secondo motivo d’appello, rispetto alla quale è condivisibile quanto affermato dal giudice di merito (si veda la pagina 4 della sentenza), per cui merita rigetto.

Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in ordine al rigetto della domanda di risarcimento del danno morale e della personalizzazione; vi si riporta la motivazione della sentenza d’appello al riguardo, che viene censurata per omessa ammissione della prova testimoniale sulle circostanze riferite nella narrativa dell’atto d’appello.

Il motivo, incentrandosi su valutazioni di merito dirette ad un’alternativa conformazione del compendio istruttorio, si attesta, non rispettando i limiti della giurisdizione di legittimità, su un piano di inammissibilità evidente.

Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e il riferimento al rigetto della domanda di danno patrimoniale; anche questo riporta la motivazione della sentenza impugnata per poi censurarla.

Anche tramite questa censura, ictu oculi, si persegue il terzo grado di merito, chiedendo al giudice di legittimità una revisione dell’accertamento fattuale, e perciò si incorre in evidente inammissibilità.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese in difetto di difesa degli intimati; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art..

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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