Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26118 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6794-2009 proposto da:

D.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati MIRARCHI MARIA CARMELA, ROCCO FEMIA, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ALLEANZA TORO SPA in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio degli avvocati SCIUTO FILIPPO e SCOFONE CARLO, quest’ultimo

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notaio

Nicola Rivani Farolfi in Paullo, in data 27.10.2011, n. rep. 188208,

che viene allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3 0/2 008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 17.1.08, depositata il 24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito per la resistente l’Avvocato Sciuto Filippo (per delega avv.

Scofone Carlo) che deposita procura speciale notarile e chiede

l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato:

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, Cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

Osserva:

1. D.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Reggio Calabria n. 30 del 2008 con cui veniva rigettata la domanda da esso ricorrente proposta nei confronti della s.p.a. Lloyd Italico assicurazioni, incorporata da Toro Assicurazioni s.p.a., per il risarcimento del danno in relazione all’aumento del premio di un contratto di assicurazione, pretesamente conseguente ad intesa anticoncorrenziale tra varie compagnie assicuratrici, tra cui la convenuta, in violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, accertata dall’AGCM e poi dal giudice amministrativo.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

1.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost.;

1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2935 e 2947, c.c. e art. 112 c.p.c. nonchè il vizio motivazionale della sentenza. Con i due predetti motivi il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato la domanda per essere prescritto il diritto a norma dell’art. 2947 c.c., relativamente ai premi pagati nel periodo 1995- 1999, sostituendo d’ufficio la prescrizione in tema di illecito civile alla prescrizione annuale attinente al rapporto contrattuale di assicurazione, ex art. 2952 c.c., fatta valere dall’assicuratore.

3. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che dal carattere dispositivo della prescrizione deriva, per la parte che propone la relativa eccezione, l’onere di tipizzarla in base ad una delle varie ipotesi previste dalla legge, anche se indipendentemente dall’adozione di formule rituali e dall’indicazione di specifiche norme; viola pertanto il suddetto principio, nonchè il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice che applichi una prescrizione diversa da quella eccepita (Cass. 07/12/1996, n. 10904; 25/03/2005, n. 6519; 28/12/2004, n. 24060;

22/12/2004, n. 23817). Ne consegue che nella fattispecie la sentenza impugnata ha violato le norme sopra indicate per aver ritenuto maturata la prescrizione relativa al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, pur essendo stata invocata la prescrizione da responsabilità contrattuale conseguente a contratto di assicurazione”.

4. L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo motivo.

5. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. ed il vizio motivazionale dell’impugnata sentenza per aver rigettato la domanda per non avere esso attore per ciascun anno successivo al 1999 provato che l’aumento non era stato determinato da eventi contrattualmente determinanti nè da elementi di rilevazione sensibili nella determinazione del premio.

6. Il motivo è manifestamente fondato.

Va osservato che questa Corte, con sentenza 2.2.2007, n, 2305, ha statuito che l’azione risarcitoria, proposta dall’assicurato – ai sensi della L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2, nei confronti dell’assicuratore che sia stato sottoposto a sanzione dall’Autorità Garante per aver partecipato ad un’intesa anticoncorrenziale, tende alla tutela dell’interesse giuridicamente protetto a godere dei benefici della libera competizione commerciale (interesse che può essere direttamente leso da comportamenti anticompetitivi posti in essere a monte dalle imprese), nonchè alla riparazione del danno ingiusto, consistente nell’aver pagato un premio di polizza superiore a quello che l’assicurato stesso avrebbe pagato in condizioni di libero mercato. In siffatta azione l’assicurato ha l’onere di allegare la polizza assicurativa contratta (quale condotta finale del preteso danneggiante) e l’accertamento, in sede amministrativa, dell’intesa anticoncorrenziale (quale condotta preparatoria), ed il giudice potrà desumere l’esistenza del nesso causale tra quest’ultima ed il danno lamentato anche attraverso criteri di alta probabilità logica o per il tramite di presunzioni, senza però omettere di valutare gli elementi di prova offerti dall’assicuratore che tenda a provare contro le presunzioni o a dimostrare l’intervento di fattori causali diversi, che siano stati da soli idonei a produrre il danno, o che abbiano, comunque, concorso a produrlo.

Nella fattispecie la corte di merito, con motivazione insufficiente, ha ritenuto che non fosse provato il nesso causale tra l’intesa anticoncorrenziale tra le compagnie, sanzionata dalla AGCM, ed il danno lamentato dall’attore, non avendo quest’ultimo fornito altra prova, oltre a tale provvedimento sanzionatone, senza porsi il problema se elementi presuntivi e di alta probabilità logica potessero trarsi da quanto accertato in sede amministrativa e se gli stessi fossero contrastati dalla prova contraria di altri fattori causali, fornita dalla Compagnia assicuratrice” 5. Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano modificate della osservazioni mosse all’odierna adunanza dalla parte resistente; che conseguentemente il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c..

Accoglie i motivi primo, secondo e quarto del ricorso, assorbito il terzo. Cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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