Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26117 del 18/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 18/10/2018, (ud. 17/07/2018, dep. 18/10/2018), n.26117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4640-2016 proposto da:

O.B. elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO SALERNI, rappresentato e

difeso dall’avvocato Borri Luca;

– ricorrente –

contro

C.F., L.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

VOLANTI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

NICCOLO’ ANDREONI, FELICITA FAVELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1165/2015 della CORTI D’APPELLO di depositata

il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/07/2018 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

O.B. ha presentato ricorso per cassazione avverso sentenza 18-30 giugno 2015 della Corte d’appello di Firenze che ha rigettato il suo appello avverso sentenza n. 2111/2014 del Tribunale di Firenze; se ne sono difesi con controricorso gli intimati L.E. e C.F.;

in data 22 marzo 2017 il difensore della ricorrente, avvocato Borri Luca, ha comunicato che dal 21 febbraio 2017 è divenuta esecutiva nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense, e chiesto, pertanto, rimanendo O.B. priva del difensore, di disporre rinvio a nuovo ruolo per consentirle di munirsi di un altro difensore (argomentazione svolta in riferimento a S.U. 13 gennaio 2006 n. 477, S.U. 9 giugno 2005 n. 14757 e Cass. 10 ottobre 2007n. 21142);

nell’adunanza del 30 marzo 2017 si è quindi disposto, per tutelare il diritto alla difesa visto quanto emergente da tale comunicazione, il rinvio della causa a nuovo ruolo;

la causa è stata pertanto inserita nel ruolo del 17 luglio 2018, ad una distanza di tempo – si nota fin d’ora – oggettivamente sufficiente per sostituire l’originario difensore;

in data 1 luglio 2018 B.L. ha depositato, in riferimento all’adunanza del 17 luglio 2018, un atto formalmente qualificato “Nota di deposito di documenti”, il quale in effetti consiste in una istanza, invocante la stessa giurisprudenza sopra riportata che aveva sostenuto l’istanza del 22 marzo 2017, di un ulteriore rinvio a nuovo ruolo, sempre per lo stesso motivo addotto nell’istanza precedente, aggiungendo che la ricorrente “non ha avuto la possibilità di nominare un nuovo difensore in quanto ha dovuto fare ritorno nel proprio paese d’origine per gravi ragioni familiari”; istanza che viene presentata dal B. come “difensore” della suddetta, allegando un documento attinente ancora alla sua “sospensione dall’esercizio della professione” dal 21 febbraio 2017 al 20 febbraio 2020.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’autore della istanza del 1 luglio 2018 non può espletare alcun patrocinio, essendo sospeso dall’esercizio della professione; nè rileva che sia lo stesso autore dell’istanza del 22 marzo 2017 da cui è derivata la rimessione a nuovo ruolo, dal momento che all’epoca si è ritenuto necessario far valere al di sopra di tutto la fondamentale necessità di tutelare la parte sostanziale che si era appena trovata priva di difesa tecnica (l’istanza fu depositata appunto il 22 marzo 2017 e la sospensione disciplinare del B. era stata disposta dal 21 febbraio 2017), laddove oramai è trascorso ben più di un anno dal 21 febbraio 2017, onde è stato messo a disposizione della ricorrente uno spatium temporis adeguato per conferire l’incarico a un nuovo difensore, non potendo comunque avere alcuna incidenza – anche a prescindere dalla già evidenziata proposizione dell’istanza da un soggetto privo di patrocinio – un asserto meramente generico di impossibilità della ricorrente per questioni familiari;

si deve pertanto procedere alla cognizione del ricorso;

il ricorso apporta un unico motivo, per cui il giudice d’appello avrebbe errato, come il giudice di prime cure, nel ritenere che, anche se non riproposta espressamente nella fase di cognizione piena, valesse ancora la domanda proposta dai locatori a base dell’atto di intimazione di sfratto e richiesta di convalida, cioè la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c., sostenendo pure che i locatori, una volta opposti, avrebbero richiesto soltanto il rigetto della opposizione, non mantenendo quindi l’originaria pretesa: si tratta di un motivo manifestamente infondato, in quanto diretto a confondere il mutamento del rito che fa seguito alla proposizione di opposizione all’intimazione di sfratto con un asserito – con argomento palesemente erroneo mutamento della domanda risolutiva ab origine introdotta; e ciò, tra l’altro, manifesta assoluta illogicità proprio laddove considera, in ultima analisi, abbandono della domanda originaria la resistenza all’opposizione mossa dalla conduttrice alla domanda, appunto, presentata con l’intimazione di sfratto, come rileva anche la corte territoriale (motivazione, pagina 3: “chiedendo il rigetto dell’opposizione alla loro domanda di risoluzione, i locatori non potevano che con ciò manifestare “a contrario” di insistere nella medesima…”);

Il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – alla controparte; sussistono altresì D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art..

PQM

Rigetta il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 7000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2018

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