Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26117 del 05/12/2011

Cassazione civile sez. III, 05/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 05/12/2011), n.26117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati MIRARCHI MARIA CARMELA, FEMIA ROCCO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLEANZA TORO SPA in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso

lo studio degli avvocati SCIUTO FILIPPO e SCOFONE CARLO, quest’ultimo

che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notaio

Nicola Rivani Farolfi in Paullo, in data 27.10.2011, n. rep. 188208,

che viene allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 33/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 17.1,08, depositata il 24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito per la resistente l’Avvocato Filippo Sciuto (per delega avv.

Carlo Scofone) che deposita copia di procura speciale notarile e

chiede l’inammissibilità del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.

Fatto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

Diritto

OSSERVA

1. M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Reggio Calabria n. 33 del 2008 con cui veniva rigettata la domanda da esso ricorrente proposta nei confronti della s.p.a. Lloyd Italico assicurazioni, incorporata da Toro Assicurazioni s.p.a., per il risarcimento del danno in relazione all’aumento del premio di un contratto di assicurazione, pretesamente conseguente ad intesa anticoncorrenziale tra varie compagnie assicuratrici, tra cui la convenuta, in violazione della L. n. 287 del 1990, art. 2, accertata dall’AGCM e poi dal giudice amministrativo.

Non ha svolto attività difensiva l’intimata.

1.1. Con il rimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 111 Cost.;

1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2938, 2935, 2947, c.c. e art. 112 c.p.c. nonchè il vizio motivazionale della sentenza. Con i due predetti motivi il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia rigettato la domanda per essere prescritto il diritto a norma dell’art. 2947 c.c., sostituendo d’ufficio la prescrizione in tema di illecito civile alla prescrizione annuale attinente al rapporto contrattuale di assicurazione, ex art. 2952, fatta valere dall’assicuratore.

3. I due motivi,da esaminarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati.

E’ giurisprudenza costante di questa Corte che dal carattere dispositivo della prescrizione deriva, per la parte che propone la relativa eccezione, l’onere di tipizzarla in base ad una delle varie ipotesi previste dalla legge, anche se indipendentemente dall’adozione di formule rituali e dall’indicazione di specifiche norme; viola pertanto il suddetto principio, nonchè il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il giudice che applichi una prescrizione diversa da quella eccepita (Cass. 07/12/1996, n. 10904; 25/03/2005, n. 6519; 28/12/2004, n. 24060;

22/12/2004, n. 23817).

Ne consegue che nella fattispecie la sentenza impugnata ha violato le norme sopra indicate per aver ritenuto maturata la prescrizione relativa al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale, pur essendo stata invocata la prescrizione da responsabilità contrattuale conseguente a contratto di assicurazione.” L’accoglimento dei primi due motivi comporta l’assorbimento del terzo motivo”.

5. Ritenuto:

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, che non risultano modificate della osservazioni mosse all’odierna adunanza dalla parte resistente;

che conseguentemente il ricorso va accolto e va cassata, l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

PQM

Visto l’art. 375 c.p.c..

Accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza; rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2011

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